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Testo dell'articoloVigente
Art. 24 L. 300/1970 – Permessi non retribuiti
Testo vigente – L. 300/1970 (aggiornato da Normattiva)
I dirigenti sindacali aziendali di cui all’articolo 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all’anno.
I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
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Vedi anche
→T.U. Sicurezza art. 1 - Art. 1 SIC - Finalità→CTS art. 1 - Art. 1 CTS - Finalità ed oggetto→L. 104/1992 art. 1 - Art. 1 L. 104/1992 - Finalità→Cost. art. 4 - Diritto al lavoro→Art. 23 L. 300/1970 – Permessi retribuiti→Art. 25 L. 300/1970 – Diritto di affissione→Art. 22 L. 300/1970 – Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali→Art. 26 St. lav. – Contributi sindacali→Art. 21 L. 300/1970 – Referendum→Art. 27 L. 300/1970 – Locali delle rappresentanze sindacali aziendali→Art. 20 L. 300/1970 – Assemblea→Art. 28 L. 300/1970 – Repressione della condotta antisindacale
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Articolo 24 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) con rubrica «Contributi sindacali». Referendum popolare 11 giugno 1995 (D.P.R. 28 luglio 1995, n. 313). Norma sulla cessione del quinto della retribuzione a favore delle organizzazioni sindacali abrogata per via referendaria. La materia è oggi disciplinata dalla contrattazione collettiva e dagli accordi individuali tra lavoratore e datore di lavoro, nei limiti del codice civile sul