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Testo dell'articoloVigente

Art. 24 L. 300/1970 – Permessi non retribuiti

Testo vigente – L. 300/1970 (aggiornato da Normattiva)

I dirigenti sindacali aziendali di cui all’articolo 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all’anno.

I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.

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In sintesi

Articolo 24 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) con rubrica «Contributi sindacali». Referendum popolare 11 giugno 1995 (D.P.R. 28 luglio 1995, n. 313). Norma sulla cessione del quinto della retribuzione a favore delle organizzazioni sindacali abrogata per via referendaria. La materia è oggi disciplinata dalla contrattazione collettiva e dagli accordi individuali tra lavoratore e datore di lavoro, nei limiti del codice civile sul
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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