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Testo dell'articoloVigente
Art. 27 L. 300/1970 – Locali delle rappresentanze sindacali aziendali
Testo vigente – L. 300/1970 (aggiornato da Normattiva)
Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l’esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all’interno della unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
Modifiche e vicende: Non abrogato in senso stretto: vigente nel Titolo III, body vuoto nel fetch Normattiva.
Inquadramento: Il diritto delle R.S.A. ad avere un locale idoneo nelle unità produttive con oltre 200 dipendenti è tuttora vigente. Stub pubblicato in attesa di recupero del testo ufficiale dalla Gazzetta Ufficiale 1970.
Disciplina vigente / rinvio: L. 300/1970 art. 27 originario; T.U. Rappresentanza 10/01/2014.
In sintesi
Articolo 27 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) con rubrica «Locali delle rappresentanze sindacali aziendali». Non abrogato in senso stretto: vigente nel Titolo III, body vuoto nel fetch Normattiva.. Il diritto delle R.S.A. ad avere un locale idoneo nelle unità produttive con oltre 200 dipendenti è tuttora vigente. Stub pubblicato in attesa di recupero del testo ufficiale dalla Gazzetta Ufficiale 1970.