Indice
Testo dell'articoloVigente
Art. 30 L. 300/1970 – Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali
Testo vigente – L. 300/1970 (aggiornato da Normattiva)
I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all’articolo 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.
Modifiche e vicende: Non abrogato: vigente. Body vuoto nel fetch Normattiva 2026-05-19.
Inquadramento: Articolo vigente che disciplina i permessi retribuiti per i componenti degli organismi direttivi delle confederazioni e federazioni sindacali. Stub pubblicato in attesa di recupero del testo ufficiale dalla Gazzetta 1970.
Disciplina vigente / rinvio: L. 300/1970 art. 30; contratti collettivi nazionali applicabili.
In sintesi
Articolo 30 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) con rubrica «Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali». Non abrogato: vigente. Body vuoto nel fetch Normattiva 2026-05-19.. Articolo vigente che disciplina i permessi retribuiti per i componenti degli organismi direttivi delle confederazioni e federazioni sindacali. Stub pubblicato in attesa di recupero del testo ufficiale dalla Gazzetta 1970.