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Testo dell'articoloVigente

Art. 30 L. 300/1970 – Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali

Testo vigente – L. 300/1970 (aggiornato da Normattiva)

I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all’articolo 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.

Modifiche e vicende: Non abrogato: vigente. Body vuoto nel fetch Normattiva 2026-05-19.

Inquadramento: Articolo vigente che disciplina i permessi retribuiti per i componenti degli organismi direttivi delle confederazioni e federazioni sindacali. Stub pubblicato in attesa di recupero del testo ufficiale dalla Gazzetta 1970.

Disciplina vigente / rinvio: L. 300/1970 art. 30; contratti collettivi nazionali applicabili.

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In sintesi

Articolo 30 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) con rubrica «Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali». Non abrogato: vigente. Body vuoto nel fetch Normattiva 2026-05-19.. Articolo vigente che disciplina i permessi retribuiti per i componenti degli organismi direttivi delle confederazioni e federazioni sindacali. Stub pubblicato in attesa di recupero del testo ufficiale dalla Gazzetta 1970.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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