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Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Articolo abrogato / non più applicabile

Stato: Modificato dal D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 11; coordinato con D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23

Inquadramento: Disposizione tradizionalmente vigente sulla conciliazione delle controversie in materia di sanzioni disciplinari, è stata oggetto di riforme procedurali successive. Per il rapporto a tutele crescenti (D.Lgs. 23/2015), il regime sanzionatorio disciplinare segue regole specifiche.

Disciplina vigente / rinvio: L. 300/1970 art. 33; D.Lgs. 124/2004; D.Lgs. 23/2015.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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In sintesi

Articolo 33 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) con rubrica «Collegio di conciliazione e arbitrato». Modificato dal D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, art. 11; coordinato con D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23. Disposizione tradizionalmente vigente sulla conciliazione delle controversie in materia di sanzioni disciplinari, è stata oggetto di riforme procedurali successive. Per il rapporto a tutele crescenti (D.Lgs. 23/2015), il regime sanzionatorio disciplinare segue regole specifiche.
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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