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  1. Testo dell'articolo
  2. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Articolo abrogato / non più applicabile

Stato: Non abrogato: vigente. Body vuoto nel fetch Normattiva 2026-05-19.

Inquadramento: Articolo vigente che integra l’art. 31 disciplinando i permessi per l’esercizio delle funzioni pubbliche elettive (consiglieri comunali, provinciali, regionali). Stub pubblicato in attesa di recupero del testo ufficiale dalla Gazzetta 1970.

Disciplina vigente / rinvio: L. 300/1970 art. 32; T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 artt. 79-80.

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

Articolo 32 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) con rubrica «Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive». Non abrogato: vigente. Body vuoto nel fetch Normattiva 2026-05-19.. Articolo vigente che integra l'art. 31 disciplinando i permessi per l'esercizio delle funzioni pubbliche elettive (consiglieri comunali, provinciali, regionali). Stub pubblicato in attesa di recupero del testo ufficiale dalla Gazzetta 1970.
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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