Indice
Testo dell'articoloVigente
Art. 37 L. 300/1970 – Applicazione ai dipendenti da enti pubblici
Testo vigente – L. 300/1970 (aggiornato da Normattiva)
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica.
Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali.
Modifiche e vicende: Riformulato dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (T.U. Pubblico Impiego) artt. 2-3
Inquadramento: L’estensione dello Statuto ai dipendenti pubblici è oggi disciplinata dal T.U.P.I. (D.Lgs. 165/2001). Per il personale contrattualizzato si applicano le disposizioni del decreto e dei contratti collettivi di comparto; per il personale in regime di diritto pubblico (art. 3 T.U.P.I.) valgono le norme di settore.
Disciplina vigente / rinvio: L. 300/1970 art. 37; D.Lgs. 165/2001 artt. 2-3.
In sintesi
Articolo 37 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) con rubrica «Applicazione ai dipendenti da enti pubblici». Riformulato dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (T.U. Pubblico Impiego) artt. 2-3. L'estensione dello Statuto ai dipendenti pubblici è oggi disciplinata dal T.U.P.I. (D.Lgs. 165/2001). Per il personale contrattualizzato si applicano le disposizioni del decreto e dei contratti collettivi di comparto; per il personale in regime di diritto pubblico (art. 3 T.U.P.I