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Testo dell'articoloVigente

Art. 41 L. 300/1970 – Esenzioni fiscali

Testo vigente – L. 300/1970 (aggiornato da Normattiva)

Tutti gli atti e documenti necessari per la attuazione della presente legge e per l’esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di qualsiasi altra specie e da tasse.

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In sintesi

Articolo 41 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) con rubrica «Entrata in vigore». Disposizione transitoria esaurita: la legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in G.U. (28 maggio 1970). Disposizione conclusiva sulla vacatio legis ordinaria. Esaurita con l'entrata in vigore della legge il 28 maggio 1970 (G.U. 27 maggio 1970, n. 131).
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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