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Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Articolo abrogato / non più applicabile
Stato: Disposizione transitoria esaurita: la legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in G.U. (28 maggio 1970)
Inquadramento: Disposizione conclusiva sulla vacatio legis ordinaria. Esaurita con l’entrata in vigore della legge il 28 maggio 1970 (G.U. 27 maggio 1970, n. 131).
Disciplina vigente / rinvio: L. 300/1970 art. 41; G.U. 27 maggio 1970, n. 131.
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→T.U. Sicurezza art. 1 - Art. 1 SIC - Finalità→CTS art. 1 - Art. 1 CTS - Finalità ed oggetto→L. 104/1992 art. 1 - Art. 1 L. 104/1992 - Finalità→Cost. art. 4 - Diritto al lavoro→Art. 40 L. 300/1970 – Abrogazione delle disposizioni contrastanti→Art. 39 L. 300/1970 – Versamento delle ammende al fondo adeguamento pensioni→Art. 38 L. 300/1970 – Disposizioni penali→Art. 37 L. 300/1970 – Applicazione ai dipendenti da enti pubblici→Art. 36 L. 300/1970 – Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche→Art. 35 L. 300/1970 – Campo di applicazione→Art. 34 L. 300/1970 – Obbligo di affissione→Art. 33 L. 300/1970 – Collegio di conciliazione e arbitrato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Articolo 41 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) con rubrica «Entrata in vigore». Disposizione transitoria esaurita: la legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in G.U. (28 maggio 1970). Disposizione conclusiva sulla vacatio legis ordinaria. Esaurita con l'entrata in vigore della legge il 28 maggio 1970 (G.U. 27 maggio 1970, n. 131).