Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 40 D.Lgs. 151/2001 – Riposi giornalieri del padre

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. I periodi di riposo di cui all’articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:

a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;

b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;

c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.

2. I periodi di riposo di cui al presente articolo sono riconosciuti al padre lavoratore autonomo nelle ipotesi di cui al comma 1.

In sintesi

L'articolo 40 del D.Lgs. 151/2001 estende al padre lavoratore il diritto ai riposi giornalieri di cui all'articolo 39, ma solo in tre ipotesi tassative: quando i figli sono affidati esclusivamente al padre, quando la madre lavoratrice dipendente non si avvale dei riposi, e quando la madre non è lavoratrice dipendente. La norma evita che i riposi si perdano nei casi in cui la madre non può o non vuole fruirne, garantendo sempre la tutela del neonato nel primo anno di vita.
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Ratio della norma

L'art. 40 completa il sistema dei riposi giornalieri estendendolo al padre in via alternativa rispetto alla madre. La logica è che il beneficio è riconosciuto in funzione della cura del bambino: se la madre non può o non vuole usufruire dei riposi, è il padre a dovervi accedere per garantire il necessario accudimento. La norma evita che il diritto - strumentale al benessere del neonato - si perda per ragioni legate alla posizione lavorativa o alla scelta della madre.

Analisi e struttura

Il comma 1 identifica tre ipotesi in cui i riposi spettano al padre lavoratore dipendente: a) affidamento esclusivo al padre (provvedimento giudiziario); b) madre lavoratrice dipendente che non se ne avvale (scelta della madre, documentabile con comunicazione al datore); c) madre non lavoratrice dipendente (casalinga, lavoratrice autonoma, disoccupata). Il comma 2 estende i riposi anche al padre lavoratore autonomo nelle stesse tre ipotesi, superando la limitazione originaria ai soli lavoratori dipendenti.

Quando si applica

Le tre ipotesi sono tassative: il padre non può fruire dei riposi in alternativa libera alla madre se entrambi sono lavoratori dipendenti e la madre ha già usufruito o intende usufruire dei propri riposi. Il diritto si attiva automaticamente nelle ipotesi a) e c); nell'ipotesi b) richiede la comunicazione della madre al proprio datore di lavoro che non si avvarrà dei riposi, e la comunicazione del padre al proprio datore che intende fruirne. Il primo anno di vita del bambino come limite temporale vale anche per il padre.

Confronto e norme correlate

L'art. 40 si coordina con l'art. 39 (riposi della madre) e con l'art. 41 (parto plurimo). Il meccanismo è analogo a quello del congedo parentale: i due genitori non possono fruire contemporaneamente dei riposi per lo stesso bambino - è sempre «in alternativa». L'art. 43 garantisce che anche per il padre i riposi siano retribuiti e computati nell'anzianità. La sanzione per il datore del padre che impedisce i riposi è all'art. 46.

Problemi applicativi

Un profilo pratico delicato riguarda l'ipotesi b) (madre lavoratrice che non si avvale dei riposi): occorre una comunicazione formale della madre al proprio datore e una comunicazione del padre al proprio datore, altrimenti entrambi i datori potrebbero non sapere come gestire l'assenza. È buona prassi coordinare le due comunicazioni. Per l'ipotesi c) (madre non lavoratrice dipendente) non è richiesta documentazione specifica, ma il datore del padre può richiedere una dichiarazione autocertificata della situazione lavorativa della madre.

Casi pratici

Caso 1: Madre che rinuncia ai riposi in favore del padre

Caso 2: Madre casalinga e riposi al padre

Caso 3: Padre con affidamento esclusivo e riposi

Domande frequenti

Il padre ha diritto ai permessi per allattamento?

Sì, ma solo in tre casi tassativi: se i figli sono affidati esclusivamente a lui, se la madre lavoratrice dipendente non si avvale dei riposi, o se la madre non è lavoratrice dipendente. I riposi al padre non sono una scelta libera in alternativa, ma un diritto condizionato a queste specifiche ipotesi.

Come si documenta il diritto del padre ai riposi?

Dipende dall'ipotesi: per l'affidamento esclusivo serve il provvedimento del tribunale; per la rinuncia della madre serve una comunicazione scritta della madre al proprio datore e del padre al proprio datore; per la madre non lavoratrice dipendente può essere sufficiente un'autocertificazione.

Il padre lavoratore autonomo ha diritto ai riposi?

Sì. L'art. 40, comma 2, estende i riposi giornalieri anche al padre lavoratore autonomo nelle stesse tre ipotesi previste per il lavoratore dipendente.

Padre e madre possono fruire contemporaneamente dei riposi per lo stesso bambino?

No. I riposi sono riconosciuti al padre solo in alternativa alla madre: i due genitori non possono fruirne nello stesso periodo per lo stesso bambino. L'art. 40 è strutturato come diritto sostitutivo, non aggiuntivo.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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