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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 42 del D.Lgs. 151/2001 garantisce al genitore di figlio con handicap grave (riconosciuto ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. 104/1992) due strumenti alternativi di tutela: il prolungamento del congedo parentale ex art. 33 e tre giorni di permesso mensile retribuito, coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in modo continuativo. A partire dai tre anni del figlio i permessi mensili possono essere scelti in alternativa al prolungamento del congedo. Se il figlio è ricoverato a tempo pieno, il permesso è concesso solo per le visite al figlio. Questo articolo è il cuore delle tutele lavorative per i genitori di figli disabili gravi: i permessi L. 104 per i genitori.

Testo dell'articoloVigente

Art. 42 D.Lgs. 151/2001 — Permessi per figli con handicap grave

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Il genitore di figlio con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a prolungare il congedo parentale, con le modalità stabilite dall’articolo 33.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto ad usufruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.

3. Per il genitore di figlio con disabilità grave, in alternativa al prolungamento del congedo parentale, è possibile scegliere i permessi di cui al comma 2 a partire dall’età di tre anni del figlio.

4. Qualora il figlio sia ricoverato a tempo pieno, il permesso di cui al presente articolo è concesso al genitore per il solo caso in cui il genitore si rechi a far visita al figlio.

Commento

Ratio della norma

L'art. 42 traduce nella dimensione lavorativa il principio costituzionale di tutela delle persone con disabilità. Un figlio con handicap grave richiede cure, terapie riabilitative, controlli medici e una presenza genitoriale costante che non può essere gestita esclusivamente nei giorni di ferie o festivi. I tre giorni mensili di permesso retribuito — comunemente noti come «permessi L. 104 per i genitori» — sono lo strumento principale con cui il legislatore ha voluto consentire ai genitori di conciliare il lavoro con la cura di un figlio con disabilità grave. La remunerazione piena (100% della retribuzione, a carico INPS) e la copertura figurativa ai fini pensionistici rendono il permesso concretamente fruibile senza penalizzazioni economiche immediate o future.

Analisi e struttura

Il comma 1 riconosce il diritto al prolungamento del congedo parentale (rinviando all'art. 33) come prima opzione. Il comma 2 introduce il cuore della norma: tre giorni di permesso mensile retribuito, coperti da contribuzione figurativa, utilizzabili anche in modo continuativo (tre giorni consecutivi nel mese) o frazionato. La copertura è al 100% della retribuzione, non al 30% del congedo parentale ordinario. Il comma 3 chiarisce la relazione tra i due strumenti: dalla nascita fino ai tre anni del figlio, genitore può scegliere il prolungamento del congedo parentale; dal terzo anno in poi può optare per i permessi mensili in alternativa al prolungamento. Il comma 4 pone una limitazione per i figli ricoverati a tempo pieno: il permesso è concesso solo per le visite al figlio, non per la cura a domicilio (che non c'è, essendo il figlio ricoverato). Questa limitazione mira a evitare usi impropri del permesso.

Quando si applica

I permessi spettano al genitore (madre o padre, in alternativa tra loro) di figlio con handicap grave accertato dalla commissione ASL ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. 104/1992. Non è sufficiente un riconoscimento di invalidità ordinario o un certificato medico: occorre il verbale specifico di «handicap in situazione di gravità». Il figlio può essere di qualsiasi età: l'art. 42 non pone un limite di età come fa invece l'art. 32 per il congedo parentale ordinario. I tre giorni sono mensili: non si accumulano da un mese all'altro se non fruiti. Per le adozioni il diritto si applica per effetto dell'art. 45.

Confronto e norme correlate

L'art. 42 si coordina strettamente con la L. 104/1992, in particolare con l'art. 33 di quest'ultima, che disciplina i permessi per i lavoratori con disabilità stessa (non i genitori). Per i genitori il riferimento è l'art. 42 D.Lgs. 151/2001. Il D.Lgs. 105/2022 non ha modificato la struttura dell'art. 42 ma ha riformato il congedo parentale correlato. Il CC art. 2110 non è rilevante: i permessi L. 104 non si conteggiano nel periodo di comporto. La L. 53/2000 aveva già anticipato alcune tutele poi confluite nell'art. 42. L'art. 42-bis disciplina l'assegnazione temporanea ad altra sede, strumento aggiuntivo per i genitori di figli con handicap grave.

Problemi applicativi

Il principale profilo controverso riguarda la verifica del ricovero a tempo pieno (comma 4): la limitazione ai soli casi di visita durante il ricovero è spesso fonte di contenzioso. L'INPS e la giurisprudenza hanno precisato che «ricovero a tempo pieno» significa degenza continuativa, non ricoveri diurni per terapia. Un secondo profilo riguarda la non cumulabilità con altri istituti nello stesso mese: i tre giorni di permesso mensile non si cumulano con il prolungamento del congedo parentale nel medesimo mese. Il genitore che usa il prolungamento in un dato mese non può aggiungere i tre giorni di permesso. Terzo profilo: i tre giorni mensili si riferiscono a giorni lavorativi, non di calendario. Per i lavoratori con orario part-time i permessi possono essere fruiti in ore proporzionali, secondo le circolari INPS. La giurisprudenza ha confermato che il permesso spetta anche per i figli adulti con handicap grave, poiché l'art. 42 non pone limiti di età.

Casi pratici

Caso 1: Tre giorni mensili L. 104 per il figlio con handicap grave

Caso 2: Scelta tra prolungamento congedo e permessi mensili

Caso 3: Figlio ricoverato a tempo pieno e permesso limitato

Domande frequenti

Quanti giorni mensili di permesso spettano per un figlio con handicap grave?

Tre giorni al mese di permesso retribuito al 100%, coperti da contribuzione figurativa INPS, fruibili anche in modo continuativo (tre giorni consecutivi) o frazionato. I giorni non si accumulano: se non fruiti nel mese, si perdono.

Qual è la differenza tra permessi L. 104 per genitori e congedo parentale prolungato?

Il congedo parentale prolungato (art. 33) consente un'assenza prolungata continuativa o frazionata fino a tre anni complessivi; i permessi mensili (art. 42) sono invece tre giorni al mese, retribuiti al 100% e senza limite di età del figlio. I due strumenti si escludono nello stesso mese.

I permessi L. 104 per i genitori riducono le ferie?

No. I permessi mensili ex art. 42 sono retribuiti e non incidono sulle ferie, sulla tredicesima o sull'anzianità di servizio (art. 43). Sono anche esclusi dal computo del periodo di comporto per malattia.

Il figlio deve avere meno di una certa età per i permessi L. 104?

No. A differenza del congedo parentale (limitato ai dodici anni del figlio), i permessi mensili ex art. 42 non hanno limiti di età: spettano per i figli con handicap grave di qualsiasi età, anche adulti.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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