Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 42 D.Lgs. 151/2001 – Permessi per figli con handicap grave

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Fino al compimento del terzo anno di vita del bambino con handicap in situazione di gravità e in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale, si applica l’articolo 33, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativo alle due ore di riposo giornaliero retribuito.

2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell’ambito del mese.

3. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 NOVEMBRE 2010, N. 183.

4. I riposi e i permessi, ai sensi dell’articolo 33, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio.

5. Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un’unione civile di cui all’articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un’unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l’affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.

5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l’altro genitore non può fruire dei benefici di cui all’articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.

5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall’anno 2011, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l’importo dell’indennità dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l’assicurazione per le prestazioni di maternità, l’indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.

5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell’articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

6. I riposi, i permessi e i congedi di cui al presente articolo spettano anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.

Testo vigente da Normattiva.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

In sintesi

L'articolo 42 del D.Lgs. 151/2001 disciplina riposi, permessi e congedi per assistere persone con handicap in situazione di gravità. Fino ai tre anni del bambino, in alternativa al prolungamento del congedo parentale, si applicano le due ore di riposo giornaliero retribuito dell'art. 33, comma 2, L. 104/1992 (comma 1); in alternativa i permessi dell'art. 33, comma 3, L. 104/1992 spettano a entrambi i genitori, alternativamente (comma 2). Il comma 5 riconosce un congedo, per un massimo di due anni nella vita lavorativa per ciascuna persona (comma 5-bis), con indennità pari all'ultima retribuzione entro un massimo annuo (comma 5-ter).
Indice dei contenuti

Ratio della norma

Aggiunge, a tutela di chi assiste una persona con handicap grave, riposi, permessi e un congedo straordinario retribuito.

Analisi e struttura

Comma 1: fino ai tre anni del bambino con handicap grave, in alternativa al prolungamento del congedo parentale, si applicano le due ore di riposo giornaliero retribuito dell'art. 33, comma 2, L. 104/1992. Comma 2: in alternativa, i permessi dell'art. 33, comma 3, L. 104/1992 spettano ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nel mese. Comma 3: abrogato dalla L. 183/2010. Comma 4: riposi e permessi possono essere cumulati con il congedo parentale ordinario e con il congedo per la malattia del figlio. Comma 5: il coniuge convivente di persona con disabilità grave accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. 104/1992 ha diritto al congedo dell'art. 4, comma 2, L. 53/2000, entro trenta giorni dalla richiesta; la norma equipara la parte di un'unione civile e il convivente di fatto e indica, in caso di mancanza, decesso o patologie invalidanti, l'ordine dei successivi legittimati: padre o madre, figli conviventi, fratelli o sorelle conviventi, parenti o affini entro il terzo grado conviventi. Comma 5-bis: durata complessiva massima di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa; persona da assistere non ricoverata a tempo pieno, salvo richiesta dei sanitari; congedo e permessi non riconoscibili a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona, salvo l'alternanza tra i genitori per un figlio. Comma 5-ter: durante il congedo indennità pari all'ultima retribuzione, per le voci fisse e continuative, con contribuzione figurativa, fino a un importo massimo di 43.579,06 euro annui per il congedo di durata annuale, rivalutato annualmente dal 2011 sull'indice Istat. Comma 5-quater: per congedi continuativi non superiori a sei mesi spettano permessi non retribuiti pari ai giorni di ferie che sarebbero maturati, senza contribuzione figurativa. Comma 5-quinquies: il periodo non rileva ai fini di ferie, tredicesima e TFR. Comma 6: riposi, permessi e congedi spettano anche se l'altro genitore non ne ha diritto.

Giurisprudenza costituzionale

Le note di Normattiva elencano le sentenze della Corte costituzionale che hanno ampliato la platea del comma 5: n. 233/2005 (fratelli e sorelle conviventi), n. 158/2007 (coniuge convivente, in via prioritaria), n. 19/2009 (figlio convivente), n. 203/2013 (parente o affine entro il terzo grado convivente), n. 232/2018 (figlio non ancora convivente al momento della richiesta) e, da ultimo, n. 197/2025 sul testo antecedente alla modifica del D.Lgs. 105/2022. Per la formulazione esatta si rinvia alle note di Normattiva.

Norme correlate

Prolungamento del congedo parentale: art. 33. Trattamento economico e normativo dei riposi: art. 43.

Casi pratici

Caso 1: Congedo straordinario per assistere il coniuge

Caso 2: Alternanza tra genitori

Domande frequenti

Quanto può durare il congedo del comma 5?

Al massimo due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa (comma 5-bis).

Quanto si percepisce durante il congedo del comma 5?

Un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, con contribuzione figurativa, fino a un importo massimo annuo (43.579,06 euro per il congedo di durata annuale), rivalutato annualmente dal 2011 sull'indice Istat dei prezzi (comma 5-ter).

Chi può fruire del congedo?

In ordine: il coniuge convivente (equiparati la parte di un'unione civile e il convivente di fatto); in mancanza, decesso o patologie invalidanti, il padre o la madre anche adottivi; poi i figli conviventi; poi fratelli o sorelle conviventi; infine il parente o l'affine entro il terzo grado convivente (comma 5), con gli ampliamenti delle sentenze costituzionali riportate da Normattiva.

Il congedo conta per ferie, tredicesima e TFR?

No: il periodo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del TFR (comma 5-quinquies).

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.