Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 43 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento economico e normativo riposi

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Per i riposi e i permessi di cui al presente Capo è dovuta un’indennità, a carico dell’ente assicuratore, pari all’intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi e ai permessi medesimi. L’indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli apporti contributivi dovuti all’ente assicuratore.

2. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 34, comma 5.

Testo vigente da Normattiva.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

In sintesi

L'articolo 43 del D.Lgs. 151/2001 riconosce, per i riposi e i permessi del Capo VI, un'indennità a carico dell'ente assicuratore pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi e ai permessi; è anticipata dal datore di lavoro e portata a conguaglio con i contributi dovuti all'ente (comma 1). Si applica l'art. 34, comma 5 (comma 2).
Indice dei contenuti

Ratio della norma

Garantisce che usufruire dei riposi e dei permessi non riduca la retribuzione e non gravi sul datore, che recupera l'anticipo dai contributi.

Analisi e struttura

Il comma 1 prevede l'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione dei riposi e dei permessi, a carico dell'ente assicuratore, anticipata dal datore di lavoro e conguagliata con gli apporti contributivi dovuti all'ente. Il comma 2 richiama l'art. 34, comma 5: i periodi sono computati nell'anzianità di servizio e non riducono ferie, riposi, tredicesima o gratifica natalizia, salvo gli emolumenti accessori legati all'effettiva presenza e salvo diversa previsione della contrattazione collettiva.

Quando si applica

Ai riposi e ai permessi disciplinati dal Capo VI (riposi giornalieri, permessi per figli con handicap grave).

Norme correlate

Riposi giornalieri della madre e del padre: artt. 39-41. Permessi per handicap: art. 42. Trattamento previdenziale: art. 44.

Casi pratici

Caso 1: Retribuzione dei riposi

Caso 2: Anzianità di servizio

Domande frequenti

Quanto spetta per i riposi e i permessi?

Un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi e ai permessi (art. 43, comma 1).

Chi anticipa l'indennità?

Il datore di lavoro, che la porta a conguaglio con gli apporti contributivi dovuti all'ente assicuratore.

I riposi contano per l'anzianità?

Sì: il comma 2 rinvia all'art. 34, comma 5, che computa i periodi nell'anzianità di servizio.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.