Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 42-bis D.Lgs. 151/2001 — Assegnazione temporanea lavoratori con disabili
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Il genitore di figlio con handicap in situazione di gravità, di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, può richiedere al datore di lavoro di essere assegnato, ove possibile, ad una sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso.
Stesso numero, altri codici
- Art. 42-bis D.Lgs. 209/2005 — Attivi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto
- Art. 42 bis Codice Civile: Trasformazione, fusione e scissione
- Art. 42 bis TUF – Pre-commercializzazione di FIA riservati
- Art. 42-bis T.U. Espropriazione — Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico
- Art. 42-bis RD 12/1941 — Composizione dell'ufficio del tribunale ordinario
- Art. 42-bis L. 354/1975 — Traduzioni