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Art. 42-bis D.Lgs. 151/2001 — Assegnazione temporanea lavoratori con disabili

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Art. 42-bis D.Lgs. 151/2001 — Assegnazione temporanea lavoratori con disabili

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Il genitore di figlio con handicap in situazione di gravità, di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, può richiedere al datore di lavoro di essere assegnato, ove possibile, ad una sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso.