Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 42-bis D.Lgs. 151/2001 – Assegnazione temporanea lavoratori con disabili

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L’eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L’assenso o il dissenso devono essere comunicati all’interessato entro trenta giorni dalla domanda.

2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.

Testo vigente da Normattiva.

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In sintesi

L'articolo 42-bis del D.Lgs. 151/2001 consente al genitore con figli minori fino a tre anni, dipendente di amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001), di essere assegnato a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, a una sede nella stessa provincia o regione in cui l'altro genitore lavora, se c'è un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e con l'assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. Il dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. Assenso o dissenso vanno comunicati entro trenta giorni. Il posto lasciato libero non si rende disponibile per nuove assunzioni.
Indice dei contenuti

Ratio della norma

Aiuta i genitori dipendenti pubblici a ricongiungere il nucleo familiare, avvicinando temporaneamente la sede di lavoro a quella dell'altro genitore.

Analisi e struttura

Il comma 1 riguarda il genitore con figli minori fino a tre anni, dipendente di amministrazioni pubbliche: può essere assegnato a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, a una sede nella stessa provincia o regione dell'altro genitore. Servono un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e l'assenso di amministrazione di provenienza e di destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali; assenso o dissenso vanno comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda. Il comma 2 dispone che il posto temporaneamente lasciato libero non si rende disponibile ai fini di una nuova assunzione.

Quando si applica

Solo ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001. Per i casi di adozione e affidamento l'art. 45, comma 2-bis, la estende entro i primi tre anni dall'ingresso del minore, a prescindere dall'età.

Norme correlate

Adozioni e affidamenti: art. 45. Sanzioni: art. 46.

Casi pratici

Caso 1: Genitori in province diverse

Caso 2: Dissenso dell'amministrazione

Domande frequenti

Chi può chiedere l'assegnazione temporanea?

Il genitore con figli minori fino a tre anni di età, dipendente delle amministrazioni pubbliche dell'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 (art. 42-bis, comma 1).

Per quanto tempo?

Per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, anche in modo frazionato.

L'amministrazione può rifiutare?

Il dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali; assenso o dissenso vanno comunicati entro trenta giorni dalla domanda.

Vale per i dipendenti privati?

No: la norma si riferisce ai dipendenti di amministrazioni pubbliche.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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