Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 42-bis D.Lgs. 151/2001 – Assegnazione temporanea lavoratori con disabili
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Il genitore di figlio con handicap in situazione di gravità, di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, può richiedere al datore di lavoro di essere assegnato, ove possibile, ad una sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso.
Vedi anche
→art. 41 MATERNITA (Riposi per parti plurimi)→art. 42 MATERNITA (Riposi e permessi per i figli con handicap g)→art. 43 MATERNITA (Trattamento economico e normativo)→art. 44 MATERNITA (Trattamento previdenziale)→art. 37 Cost. (Donna lavoratrice)→art. 31 Cost. (Famiglia)→art. 3 L. 104/1992 (Soggetti aventi diritto)→art. 33 L. 104/92
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 42-bis del D.Lgs. 151/2001 riconosce al genitore di figlio con handicap grave il diritto di chiedere al datore di lavoro l'assegnazione a una sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Il trasferimento ad altra sede non può avvenire senza il consenso del genitore. Si tratta di uno strumento di conciliazione che affianca i permessi mensili e il congedo parentale prolungato, consentendo al genitore di ridurre i tempi di spostamento e di essere più rapidamente disponibile per le esigenze del figlio con disabilità.Indice dei contenuti
Ratio della norma
L'art. 42-bis risponde a un'esigenza concreta: il genitore di figlio con handicap grave spesso deve spostarsi frequentemente tra il luogo di lavoro, i centri riabilitativi e il domicilio. Se la sede di lavoro è lontana dal domicilio o dai centri di cura, il peso logistico della cura si aggrava significativamente. La norma offre un diritto di riavvicinamento (speculare a quello dei lavoratori distanti dal familiare disabile ex L. 104/1992, art. 33, comma 5) e un diritto al «blocco del trasferimento» senza consenso.
Analisi e struttura
La norma prevede due prerogative distinte. La prima è il diritto di chiedere l'assegnazione alla sede più vicina al domicilio: non è un diritto assoluto di ottenerla (richiede la disponibilità di una sede idonea: «ove possibile»), ma impone al datore di valutare seriamente la richiesta. La seconda è il diritto assoluto a non essere trasferito senza consenso: questa parte non è condizionata dalla disponibilità di altra sede. Il genitore che si oppone al trasferimento proposto dal datore non può essere trasferito coattivamente.
Quando si applica
La norma si applica al genitore di figlio con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. 104/1992. Si riferisce al genitore lavoratore dipendente, non al lavoratore autonomo. Non è richiesto che il figlio sia minore: la disabilità grave può riguardare figli di qualsiasi età. Il diritto a non essere trasferito senza consenso vale per tutta la durata della situazione di gravità certificata.
Confronto e norme correlate
L'art. 42-bis è simile ma non identico all'art. 33, comma 5, L. 104/1992, che riconosce al lavoratore che assiste un familiare disabile grave il diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina. La differenza è che l'art. 42-bis riguarda specificamente i genitori di figli disabili, mentre l'art. 33 L. 104 ha un campo di applicazione più ampio (qualsiasi familiare disabile grave). I due diritti possono coesistere in capo alla stessa persona con diversi presupposti.
Problemi applicativi
La condizione «ove possibile» per il riavvicinamento è la principale fonte di contenzioso: il datore può sostenere che non esistono sedi vacanti idonee. In questi casi la giurisprudenza richiede che il datore dimostri concretamente l'impossibilità, non si limiti a un diniego formale. Per il blocco dei trasferimenti la tutela è invece assoluta: il lavoratore può opporsi senza fornire giustificazioni aggiuntive rispetto alla situazione di gravità certificata del figlio. Un profilo operativo riguarda la comunicazione: è opportuno che il genitore formalizzi per iscritto sia la richiesta di riavvicinamento sia l'opposizione al trasferimento.
Casi pratici
Caso 1: Richiesta di assegnazione alla sede più vicina
Caso 2: Opposizione al trasferimento di sede
Caso 3: Coordinamento con il diritto ex L. 104/1992 art. 33
Domande frequenti
Il genitore di figlio con handicap grave può chiedere il trasferimento alla sede più vicina?
Sì. L'art. 42-bis riconosce il diritto di richiedere l'assegnazione alla sede più vicina al domicilio, dove possibile. Il datore deve valutare concretamente la disponibilità di una posizione idonea e non può limitarsi a un rifiuto formale privo di motivazione.
Il datore può trasferire contro la sua volontà un genitore di figlio con handicap grave?
No. L'art. 42-bis stabilisce che il genitore di figlio con handicap grave non può essere trasferito senza il suo consenso. Questo divieto è assoluto, non condizionato alla disponibilità di altre sedi.
Qual è la differenza tra art. 42-bis e art. 33, comma 5, L. 104/1992?
L'art. 42-bis riguarda specificamente i genitori di figli con handicap grave. L'art. 33, comma 5, L. 104/1992 si applica più in generale ai lavoratori che assistono un familiare con disabilità grave (non solo i figli). I due diritti possono coesistere se la persona è sia genitore di figlio disabile sia assistente di altro familiare disabile.
Il blocco del trasferimento vale anche se il figlio è maggiorenne?
Sì. La norma non pone limiti di età del figlio: si riferisce al figlio con handicap grave, indipendentemente dall'età. La disabilità grave certificata ex L. 104/1992 è il presupposto, non l'età.