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Art. 41 D.Lgs. 151/2001 — Riposi per parti plurimi

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Art. 41 D.Lgs. 151/2001 — Riposi per parti plurimi

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’articolo 39 possono essere utilizzate anche dal padre lavoratore.