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Art. 38 D.Lgs. 151/2001 — Sanzioni per violazioni congedo parentale

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Art. 38 D.Lgs. 151/2001 — Sanzioni per violazioni congedo parentale

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Il datore di lavoro che impedisce o ostacola la fruizione del congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 è punito con la sanzione amministrativa da 516 euro a 2.582 euro.