Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 38 D.Lgs. 151/2001 – Sanzioni per violazioni congedo parentale

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui al presente Capo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni e, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.

Testo vigente da Normattiva.

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In sintesi

L'articolo 38 del D.Lgs. 151/2001 è composto da un solo comma: il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro del Capo V (congedo parentale e malattia del figlio) sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni (importi in lire nel testo, corrispondenti a circa 516-2.582 euro) e, se rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere, impediscono al datore di conseguirla.
Indice dei contenuti

Ratio della norma

Dà effettività ai congedi parentali con una sanzione amministrativa e collega il comportamento del datore all'accesso alle certificazioni di parità di genere.

Analisi e struttura

L'articolo ha un solo comma. Prevede la sanzione amministrativa da un milione a cinque milioni di lire per il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo ai diritti di assenza del Capo; precisa che, se rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere (art. 46-bis D.Lgs. 198/2006) o di analoghe certificazioni regionali, impediscono al datore il conseguimento delle stesse. Gli importi sono ancora espressi in lire nel testo vigente.

Quando si applica

Quando il datore rifiuta, si oppone o ostacola l'assenza richiesta dal genitore per i congedi del Capo V. La norma non indica altre conseguenze.

Norme correlate

Congedo parentale: art. 32. Prolungamento: art. 33. Trattamento economico: art. 34.

Casi pratici

Caso 1: Congedo parentale negato

Caso 2: Certificazione di parità

Domande frequenti

Quale sanzione prevede l'art. 38?

La sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni (circa 516-2.582 euro) per rifiuto, opposizione od ostacolo ai diritti di assenza del Capo.

Gli importi sono in euro?

No: il testo vigente li esprime ancora in lire.

Cosa cambia per le certificazioni di parità di genere?

Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta impediscono al datore di conseguire la certificazione.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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