Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 36 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni e affidamenti nel congedo parentale

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Le disposizioni dell’articolo 32 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento nazionale ed internazionale.

2. Il congedo parentale in caso di adozione o affidamento può essere fruito dal genitore entro dodici anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare e non oltre il dodicesimo anno di età del minore.

In sintesi

L'articolo 36 del D.Lgs. 151/2001 estende le disposizioni sul congedo parentale ai casi di adozione e affidamento nazionale e internazionale. Per i genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale può essere fruito entro dodici anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare, senza tuttavia poter essere fruito oltre il dodicesimo anno di età del minore. La finestra temporale è quindi la più ampia tra le due: l'ingresso in famiglia o il dodicesimo anno di vita del bambino, con il limite che non può superare entrambi i confini.
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Ratio della norma

L'art. 36 garantisce che i genitori adottivi e affidatari abbiano accesso al congedo parentale in condizioni di parità con i genitori biologici, pur adattando la finestra temporale alle peculiarità dell'adozione. Un bambino adottato a otto anni ha esigenze di cura e inserimento che possono richiedere la presenza del genitore anche nei mesi successivi all'adozione; la norma permette di fruire del congedo parentale entro i dodici anni successivi all'ingresso, garantendo flessibilità adeguata.

Analisi e struttura

Il comma 1 estende l'art. 32 alle adozioni nazionali e internazionali. Il comma 2 fissa la finestra temporale del genitore adottivo: il congedo può essere fruito entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il dodicesimo anno di età del minore. Questa doppia condizione significa che se un bambino è adottato a un anno di vita, il genitore ha dodici anni dall'ingresso per fruire del congedo, ma non oltre il dodicesimo anno di età del bambino - di fatto i due limiti coincidono. Se il bambino è adottato a sei anni, il genitore ha dodici anni dall'ingresso (fino ai diciotto anni del bambino), ma il limite del dodicesimo anno di età del bambino è la barriera più stringente.

Quando si applica

La norma si applica a tutti i tipi di adozione - preadottiva piena, in casi particolari, internazionale - e agli affidamenti familiari. L'evento che fa scattare la finestra è l'effettivo ingresso fisico del minore nel nucleo familiare. Per le adozioni internazionali conta la data di ingresso effettivo in Italia o la data di ingresso nel domicilio della famiglia all'estero durante il periodo obbligatorio di soggiorno.

Confronto e norme correlate

L'art. 36 si coordina con l'art. 26 (maternità adottiva, finestra di cinque mesi dall'ingresso) e con l'art. 31 (paternità adottiva). Per il congedo parentale la finestra è molto più ampia: dodici anni dall'ingresso invece di cinque mesi. Il coordinamento con l'art. 33 (prolungamento per handicap grave) permette ai genitori adottivi di figli con disabilità di fruire anche del prolungamento triennale.

Problemi applicativi

Il principale profilo controverso riguarda il caso in cui il bambino adottato abbia già compiuto il dodicesimo anno di età al momento dell'adozione: in tale ipotesi il congedo parentale ex art. 32 non sarebbe fruibile poiché il limite dei dodici anni di età è già superato. La norma non prevede eccezioni esplicite per questa ipotesi, che riguarda le adozioni di adolescenti. Un secondo profilo riguarda i procedimenti adottivi che si protraggono: la data di ingresso è l'unico parametro di riferimento, anche se il decreto definitivo di adozione arriva mesi o anni dopo.

Casi pratici

Caso 1: Congedo parentale per bambino adottato a tre anni

Caso 2: Congedo parentale per bambino adottato a otto anni

Caso 3: Adozione internazionale e decorrenza del congedo parentale

Domande frequenti

Il genitore adottivo può usare il congedo parentale?

Sì. L'art. 36 estende alle adozioni e agli affidamenti tutte le disposizioni sul congedo parentale dell'art. 32. Il congedo può essere fruito entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il dodicesimo anno di età del minore.

Da quando decorre la finestra del congedo parentale per i genitori adottivi?

Dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non dalla data del decreto del tribunale o del verbale di affidamento. Occorre conservare la documentazione che attesta la data di ingresso fisico del bambino in casa.

Se adotto un bambino di dieci anni, posso usare il congedo parentale?

Il congedo parentale è fruibile non oltre il dodicesimo anno di età del minore. Se il bambino è adottato a dieci anni, il genitore ha solo due anni per fruire del congedo parentale. Se il bambino ha già dodici anni al momento dell'adozione, il congedo parentale non è più fruibile.

Il prolungamento per handicap grave (art. 33) si applica anche alle adozioni?

Sì. Per effetto dell'art. 36, che estende tutte le disposizioni del congedo parentale alle adozioni, anche il prolungamento triennale per figli con handicap grave è accessibile ai genitori adottivi, con le stesse condizioni e documentazione richieste per i genitori biologici.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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