Testo dell'articoloVigente
Art. 36 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni e affidamenti nel congedo parentale
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.
2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro quattordici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.
3. L’indennità di cui all’articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, entro i quattordici anni dall’ingresso del minore in famiglia.
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Vedi anche
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In sintesi
L'articolo 36 del D.Lgs. 151/2001 estende le disposizioni sul congedo parentale ai casi di adozione e affidamento nazionale e internazionale. Per i genitori adottivi o affidatari, qualunque sia l'età del minore, il congedo parentale può essere fruito entro quattordici anni dall'ingresso del minore in famiglia (testo del comma 2 in vigore dal 1° gennaio 2026, L. 199/2025), e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. Entro gli stessi quattordici anni dall'ingresso è dovuta l'indennità dell'articolo 34, comma 1. Fino al 31 dicembre 2025 il limite era di dodici anni dall'ingresso.Indice dei contenuti
Ratio della norma
L'art. 36 garantisce che i genitori adottivi e affidatari abbiano accesso al congedo parentale in condizioni di parità con i genitori biologici, pur adattando la finestra temporale alle peculiarità dell'adozione. Un bambino adottato a otto anni ha esigenze di cura e inserimento che possono richiedere la presenza del genitore anche nei mesi successivi all'adozione; la norma permette di fruire del congedo parentale entro i quattordici anni successivi all'ingresso (con il tetto della maggiore età), garantendo flessibilità adeguata.
Analisi e struttura
Il comma 1 estende l'art. 32 alle adozioni nazionali e internazionali. Il comma 2 fissa la finestra temporale del genitore adottivo o affidatario: il congedo può essere fruito, qualunque sia l'età del minore, entro quattordici anni dall'ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. Questa doppia condizione significa che se un bambino è adottato a un anno di vita, i quattordici anni dall'ingresso scadono quando ne ha quindici. Se il bambino è adottato a sei anni, i quattordici anni dall'ingresso porterebbero oltre i diciotto: la barriera più stringente è la maggiore età, e il congedo si può usare fino ai diciotto anni del ragazzo. Il comma 3 estende la stessa finestra di quattordici anni dall'ingresso all'indennità dell'articolo 34, comma 1.
Quando si applica
La norma si applica a tutti i tipi di adozione - preadottiva piena, in casi particolari, internazionale - e agli affidamenti familiari. L'evento che fa scattare la finestra è l'effettivo ingresso fisico del minore nel nucleo familiare. Per le adozioni internazionali conta la data di ingresso effettivo in Italia o la data di ingresso nel domicilio della famiglia all'estero durante il periodo obbligatorio di soggiorno.
Confronto e norme correlate
L'art. 36 si coordina con l'art. 26 (maternità adottiva, finestra di cinque mesi dall'ingresso) e con l'art. 31 (paternità adottiva). Per il congedo parentale la finestra è molto più ampia: quattordici anni dall'ingresso invece di cinque mesi. Il coordinamento con l'art. 33 (prolungamento per handicap grave) permette ai genitori adottivi di figli con disabilità di fruire anche del prolungamento triennale.
Problemi applicativi
Il testo vigente dice espressamente «qualunque sia l'età del minore»: il congedo parentale non è quindi precluso quando l'adozione o l'affidamento riguardano un ragazzo già grande, purché non sia stata raggiunta la maggiore età. Il limite dei dodici anni dall'ingresso, in vigore fino al 31 dicembre 2025, è stato portato a quattordici dalla L. 199/2025. Un secondo profilo riguarda i procedimenti adottivi che si protraggono: la data di ingresso è l'unico parametro di riferimento, anche se il decreto definitivo di adozione arriva mesi o anni dopo.
Casi pratici
Caso 1: Congedo parentale per bambino adottato a tre anni
Caso 2: Congedo parentale per bambina adottata a otto anni
Caso 3: Adozione internazionale e decorrenza del congedo parentale
Domande frequenti
Il genitore adottivo può usare il congedo parentale?
Sì. L'art. 36 estende alle adozioni e agli affidamenti il congedo parentale. Dal 1° gennaio 2026 può essere fruito, qualunque sia l'età del minore, entro quattordici anni dall'ingresso in famiglia e comunque non oltre la maggiore età.
Da quando decorre la finestra del congedo parentale per i genitori adottivi?
Dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non dalla data del decreto del tribunale o del verbale di affidamento. Occorre conservare la documentazione che attesta la data di ingresso fisico del bambino in casa.
Se adotto un bambino di dieci anni, posso usare il congedo parentale?
Sì: la norma vale «qualunque sia l'età del minore». Hai quattordici anni dall'ingresso in famiglia, ma non oltre il compimento della maggiore età: con un bambino di dieci anni il congedo si può quindi usare per otto anni dopo l'ingresso.
Il prolungamento per handicap grave (art. 33) si applica anche alle adozioni?
Sì. Per effetto dell'art. 36, che estende alle adozioni il congedo parentale, anche il prolungamento per figli con handicap grave è accessibile ai genitori adottivi, con le stesse condizioni e documentazione richieste per i genitori biologici.