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Art. 36 D.Lgs. 151/2001 — Adozioni e affidamenti nel congedo parentale

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Art. 36 D.Lgs. 151/2001 — Adozioni e affidamenti nel congedo parentale

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Le disposizioni dell’articolo 32 si applicano anche in caso di adozione e di affidamento nazionale ed internazionale.

2. Il congedo parentale in caso di adozione o affidamento può essere fruito dal genitore entro dodici anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare e non oltre il dodicesimo anno di età del minore.