Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 34 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento economico congedo parentale

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32, fino al quattordicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80 per cento della retribuzione e, per la durata massima di un ulteriore mese fino al sesto anno di vita del bambino, all’80 per cento della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi. Qualora sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest’ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale. L’indennità è calcolata secondo quanto previsto all’articolo 23.

2. Per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all’articolo 33 è dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione.

3. Per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta, fino al quattordicesimo anno di vita del bambino, un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l’integrazione al minimo.

4. L’indennità è corrisposta con le modalità di cui all’articolo 22, comma 2.

5. I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.

6. Si applica quanto previsto all’articolo 22, commi 4, 6 e 7.

Testo vigente da Normattiva.

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In sintesi

L'articolo 34 del D.Lgs. 151/2001 disciplina il trattamento economico del congedo parentale. A ciascun genitore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità del 30% della retribuzione, elevata all'80% (in alternativa tra i genitori) per un massimo complessivo di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino e per un ulteriore mese. I genitori hanno altri tre mesi, in alternativa tra loro, al 30%; il genitore solo ha il 30% per un massimo di nove mesi. Per i periodi ulteriori l'indennità del 30% spetta fino ai quattordici anni solo se il reddito individuale è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione (comma 3).
Indice dei contenuti

Ratio della norma

Fissa la misura dell'indennità per il congedo parentale dell'art. 32 e il suo trattamento ai fini di anzianità, ferie e tredicesima.

Analisi e struttura

Comma 1: per i periodi di congedo parentale fino ai quattordici anni del figlio spetta a ciascun genitore, per tre mesi non trasferibili, il 30% della retribuzione, elevata in alternativa tra i genitori all'80% per un massimo complessivo di due mesi fino al sesto anno di vita e per un ulteriore mese. I genitori hanno poi tre mesi complessivi, in alternativa tra loro, al 30%; il genitore solo ha il 30% per un massimo di nove mesi; in caso di affidamento esclusivo ex art. 337-quater c.c. al genitore affidatario spetta in via esclusiva il congedo indennizzato della coppia. L'indennità è calcolata ai sensi dell'art. 23. Comma 2: per il prolungamento dell'art. 33, il 30%. Comma 3: per i periodi ulteriori, fino ai quattordici anni, il 30% a condizione che il reddito individuale sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione. Comma 4: modalità dell'art. 22, comma 2. Comma 5: i periodi sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima o gratifica natalizia, salvo emolumenti accessori legati alla presenza in servizio e salvo diversa previsione contrattuale. Comma 6: si applica l'art. 22, commi 4, 6 e 7.

Note di Normattiva sull'applicazione nel tempo

Le note riportano che l'elevazione all'80% del comma 1 si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il congedo di maternità o paternità successivamente al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024, secondo le leggi di bilancio richiamate (L. 197/2022, L. 213/2023, L. 207/2024). Per il dettaglio dell'anno rilevante occorre quindi verificare la data di fine del congedo di maternità o paternità.

Norme correlate

Durata del congedo: art. 32. Prolungamento: art. 33. Contribuzione: art. 35. Calcolo: art. 23.

Casi pratici

Caso 1: Tre mesi al 30%

Caso 2: Genitore solo

Caso 3: Periodi oltre quelli indennizzati

Domande frequenti

Quanto si prende col congedo parentale?

Per tre mesi non trasferibili per ciascun genitore il 30% della retribuzione, con elevazione all'80% per periodi limitati fino ai sei anni del bambino (art. 34, comma 1); ulteriori tre mesi in alternativa al 30%.

Quando c'è il limite di reddito?

Per i periodi ulteriori a quelli dei commi 1 e 2: il 30% spetta, fino ai quattordici anni del bambino, solo se il reddito individuale è inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione (comma 3).

Il congedo parentale riduce ferie e tredicesima?

Per il comma 5 i periodi sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima o gratifica natalizia, a eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo diversa previsione contrattuale.

E per il prolungamento per figli con handicap grave?

Per tutto il periodo di prolungamento dell'art. 33 è dovuta un'indennità pari al 30% della retribuzione (comma 2).

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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