Art. 34 D.Lgs. 151/2001 — Trattamento economico congedo parentale
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Durante il periodo di congedo parentale, il genitore ha diritto a percepire un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.
2. Per i periodi di congedo parentale di cui al comma 1 dell’articolo 32, oltre il limite dei sei mesi, l’indennità è dovuta solo se il reddito individuale del richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
3. I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi e tredicesima mensilità, né di trattamenti economici e normativi connessi alla qualifica professionale.
Stesso numero, altri codici
- Art. 34 D.Lgs. 504/1995 — Oggetto dell'imposizione
- Articolo 34 L. 184/1983: Diritti del minore straniero adottato all'ingresso
- Art. 34 Reg. (UE) 2024/1689 — Obblighi operativi degli organismi notificati
- Art. 34 Cod. Amb. — Norme tecniche, organizzative e integrative
- Art. 34 D.Lgs. 148/2015 — Contribuzione correlata
- Art. 34 D.Lgs. 159/2011 — L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende