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Art. 34 D.Lgs. 151/2001 — Trattamento economico congedo parentale

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Art. 34 D.Lgs. 151/2001 — Trattamento economico congedo parentale

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Durante il periodo di congedo parentale, il genitore ha diritto a percepire un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi.

2. Per i periodi di congedo parentale di cui al comma 1 dell’articolo 32, oltre il limite dei sei mesi, l’indennità è dovuta solo se il reddito individuale del richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

3. I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi e tredicesima mensilità, né di trattamenti economici e normativi connessi alla qualifica professionale.