Art. 33 D.Lgs. 151/2001 – Prolungamento del congedo parentale
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno diritto, entro il compimento del quattordicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo, comprensivo dei periodi di cui all’articolo 32, non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore.
2. In alternativa al prolungamento del congedo possono essere fruiti i riposi di cui all’articolo 42, comma 1.
3. Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
4. Il prolungamento di cui al comma 1 decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell’articolo 32.
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In sintesi
L'articolo 33 del D.Lgs. 151/2001 riconosce, per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. 104/1992, alla madre o in alternativa al padre il prolungamento del congedo parentale, entro il compimento del quattordicesimo anno di vita del bambino, fruibile in modo continuativo o frazionato fino a un massimo di tre anni comprensivo dei periodi dell'art. 32, se il bambino non è ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati (salvo richiesta dei sanitari). In alternativa si possono fruire i riposi dell'art. 42, comma 1 (comma 2). Il congedo spetta al richiedente anche se l'altro genitore non ne ha diritto (comma 3).
Indice dei contenuti
Ratio della norma
Estende il congedo parentale oltre i limiti dell'art. 32 quando il figlio ha un handicap grave.
Analisi e struttura
Comma 1: per ogni minore con handicap grave accertato ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. 104/1992, la madre o, in alternativa, il padre hanno diritto, entro i quattordici anni del bambino, al prolungamento del congedo parentale, in misura continuativa o frazionata, per un massimo non superiore a tre anni comprensivo dei periodi dell'art. 32, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che i sanitari richiedano la presenza del genitore. Comma 2: in alternativa al prolungamento si possono fruire i riposi dell'art. 42, comma 1. Comma 3: il congedo spetta al genitore richiedente anche se l'altro non ne ha diritto. Comma 4: il prolungamento decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell'art. 32.
Quando si applica
Quando la gravità dell'handicap è accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. 104/1992 e il figlio non è ricoverato a tempo pieno (salvo presenza richiesta dai sanitari).
Norme correlate
Durata ordinaria: art. 32. Indennità del 30% per il prolungamento: art. 34, comma 2. Riposi e permessi per figli con handicap grave: art. 42.
Casi pratici
Caso 1: Prolungamento fino a tre anni
Caso 2: Scelta tra prolungamento e riposi
Domande frequenti
Fino a quando si può chiedere il prolungamento?
Entro il compimento del quattordicesimo anno di vita del bambino (art. 33, comma 1).
Quanto può durare?
Un periodo massimo, comprensivo dei periodi dell'art. 32, non superiore a tre anni, continuativo o frazionato.
Si può fruire se il figlio è ricoverato?
Il comma 1 pone la condizione che non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che i sanitari richiedano la presenza del genitore.
È retribuito?
L'art. 33 non fissa la misura: per tutto il periodo di prolungamento l'art. 34, comma 2, prevede un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
L'articolo 33 del D.Lgs. 151/2001 riconosce, per ogni minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L. 104/1992, alla madre o in alternativa al padre il prolungamento del congedo parentale, entro il compimento del quattordicesimo anno di vita del bambino, fruibile in modo continuativo o frazionato fino a un massimo di tre anni comprensivo dei periodi dell'art. 32, se il bambino non è ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati (salvo richiesta dei sanitari). In alternativa si possono fruire i riposi dell'art. 42, comma 1 (comma 2). Il congedo spetta al richiedente anche se l'altro genitore non ne ha diritto (comma 3).Indice dei contenuti
Ratio della norma
Estende il congedo parentale oltre i limiti dell'art. 32 quando il figlio ha un handicap grave.
Analisi e struttura
Comma 1: per ogni minore con handicap grave accertato ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. 104/1992, la madre o, in alternativa, il padre hanno diritto, entro i quattordici anni del bambino, al prolungamento del congedo parentale, in misura continuativa o frazionata, per un massimo non superiore a tre anni comprensivo dei periodi dell'art. 32, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che i sanitari richiedano la presenza del genitore. Comma 2: in alternativa al prolungamento si possono fruire i riposi dell'art. 42, comma 1. Comma 3: il congedo spetta al genitore richiedente anche se l'altro non ne ha diritto. Comma 4: il prolungamento decorre dal termine del periodo corrispondente alla durata massima del congedo parentale spettante al richiedente ai sensi dell'art. 32.
Quando si applica
Quando la gravità dell'handicap è accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. 104/1992 e il figlio non è ricoverato a tempo pieno (salvo presenza richiesta dai sanitari).
Norme correlate
Durata ordinaria: art. 32. Indennità del 30% per il prolungamento: art. 34, comma 2. Riposi e permessi per figli con handicap grave: art. 42.
Casi pratici
Caso 1: Prolungamento fino a tre anni
Caso 2: Scelta tra prolungamento e riposi
Domande frequenti
Fino a quando si può chiedere il prolungamento?
Entro il compimento del quattordicesimo anno di vita del bambino (art. 33, comma 1).
Quanto può durare?
Un periodo massimo, comprensivo dei periodi dell'art. 32, non superiore a tre anni, continuativo o frazionato.
Si può fruire se il figlio è ricoverato?
Il comma 1 pone la condizione che non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che i sanitari richiedano la presenza del genitore.
È retribuito?
L'art. 33 non fissa la misura: per tutto il periodo di prolungamento l'art. 34, comma 2, prevede un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione.