Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 35 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento previdenziale congedo parentale

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. I periodi di congedo parentale che danno diritto al trattamento economico e normativo di cui all’articolo 34, commi 1 e 2, sono coperti da contribuzione figurativa. Si applica quanto previsto al comma 1 dell’articolo 25.

2. I periodi di congedo parentale di cui all’articolo 34, comma 3, compresi quelli che non danno diritto al trattamento economico, sono coperti da contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell’assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell’interessato, con riscatto ai sensi dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.

3. Per i dipendenti di amministrazioni pubbliche e per i soggetti iscritti ai fondi sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) ai quali viene corrisposta una retribuzione ridotta o non viene corrisposta alcuna retribuzione nei periodi di congedo parentale, sussiste il diritto, per la parte differenziale mancante alla misura intera o per l’intera retribuzione mancante, alla contribuzione figurativa da accreditare secondo le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

4. Gli oneri derivanti dal riconoscimento della contribuzione figurativa di cui al comma 3, per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi o sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria, restano a carico della gestione previdenziale cui i soggetti medesimi risultino iscritti durante il predetto periodo.

5. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni, con le modalità di cui all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all’atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.

Testo vigente da Normattiva.

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In sintesi

L'articolo 35 del D.Lgs. 151/2001 disciplina il trattamento previdenziale del congedo parentale. I periodi indennizzati ai sensi dell'art. 34, commi 1 e 2, sono coperti da contribuzione figurativa (comma 1). Quelli dell'art. 34, comma 3, compresi i periodi non indennizzati, sono coperti da contribuzione figurativa con valore retributivo pari al 200% del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi, con facoltà di integrazione mediante riscatto o prosecuzione volontaria (comma 2). I commi 3 e 4 riguardano i dipendenti pubblici e i fondi sostitutivi; il comma 5 il riscatto dei periodi fuori dal rapporto di lavoro, fino a cinque anni.
Indice dei contenuti

Ratio della norma

Evita che il congedo parentale, anche non indennizzato, crei vuoti contributivi.

Analisi e struttura

Comma 1: copertura figurativa per i periodi indennizzati dell'art. 34, commi 1 e 2; si applica l'art. 25, comma 1. Comma 2: per i periodi dell'art. 34, comma 3, compresi quelli senza trattamento economico, contribuzione figurativa con valore retributivo pari al 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi, salva la facoltà di integrazione con riscatto (art. 13 L. 1338/1962) o versamento secondo la prosecuzione volontaria. Comma 3: dipendenti pubblici e iscritti ai fondi sostitutivi INPS con retribuzione ridotta o assente nel congedo: diritto alla contribuzione figurativa per la parte mancante. Comma 4: oneri a carico della gestione cui i soggetti risultano iscritti. Comma 5: i periodi fuori dal rapporto di lavoro corrispondenti a quelli di congedo possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, con almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di attività lavorativa.

Quando si applica

Il comma 1 ai periodi indennizzati; il comma 2 a quelli non indennizzati per limite di reddito; i commi 3 e 4 ai dipendenti pubblici e ai fondi sostitutivi; il comma 5 ai periodi esterni al rapporto.

Norme correlate

Indennità: art. 34. Contribuzione per il congedo di maternità: art. 25.

Casi pratici

Caso 1: Congedo parentale indennizzato

Caso 2: Periodo non indennizzato per il reddito

Domande frequenti

Il congedo parentale vale per la pensione?

Sì: i periodi indennizzati ai sensi dell'art. 34, commi 1 e 2, sono coperti da contribuzione figurativa (art. 35, comma 1); anche quelli del comma 3 dell'art. 34, con un valore retributivo ridotto (comma 2).

Che valore ha la contribuzione figurativa dei periodi non indennizzati?

Il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento (comma 2).

Posso integrare la contribuzione?

Sì, il comma 2 prevede la facoltà di integrazione con riscatto ai sensi dell'art. 13 L. 1338/1962 o con versamento secondo la prosecuzione volontaria.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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