Testo dell'articoloVigente
Art. 37 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni internazionali in congedo parentale
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
[Articolo abrogato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244]
Testo vigente da Normattiva: l’articolo risulta abrogato, in vigore dal 1° gennaio 2008.
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Vedi anche
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
L'articolo 37 del D.Lgs. 151/2001, nel Capo V sul congedo parentale, è abrogato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244: Normattiva riporta il testo in vigore dal 1° gennaio 2008 con la sola dicitura di abrogazione. Il congedo parentale per le adozioni e gli affidamenti, nazionali e internazionali, è oggi disciplinato dall'articolo 36: spetta ai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro quattordici anni dall'ingresso del minore in famiglia (dodici fino al 31 dicembre 2025) e comunque non oltre la maggiore età. Anche l'art. 27, sul congedo di maternità per le adozioni internazionali, è stato abrogato dalla stessa L. 244/2007.Indice dei contenuti
Ratio della norma
L'art. 37 non ha più contenuto normativo: Normattiva ne riporta soltanto l'abrogazione disposta dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, con testo in vigore dal 1° gennaio 2008. Il testo originario non è più consultabile nella versione vigente del decreto.
Analisi e struttura
Il riferimento per il congedo parentale in caso di adozione, anche internazionale, è l'art. 36. Il comma 1 stabilisce che il congedo parentale spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. Il comma 2 consente ai genitori adottivi e affidatari di fruirne, qualunque sia l'età del minore, entro quattordici anni dall'ingresso del minore in famiglia (dodici fino al 31 dicembre 2025) e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. Il comma 3 prevede l'indennità dell'art. 34, comma 1, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, entro i quattordici anni dall'ingresso del minore in famiglia.
Quando si applica
L'art. 37 non è applicabile: chi lo cita in una domanda di congedo o in un atto amministrativo cita una norma abrogata. Il fondamento corretto del congedo parentale per adozione è l'art. 36 D.Lgs. 151/2001.
Confronto e norme correlate
La stessa L. 244/2007 ha abrogato anche l'art. 27, relativo al congedo di maternità per le adozioni internazionali. Per il congedo di maternità adottivo la norma di riferimento è l'art. 26: il congedo spetta per un massimo di cinque mesi e, nell'adozione internazionale, può essere fruito anche prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti della procedura adottiva (comma 3). Per il congedo parentale si applica l'art. 36.
Problemi applicativi
Il problema pratico è la citazione di una norma non più in vigore in moduli, richieste e comunicazioni: va indicato l'art. 36 (e, per la maternità, l'art. 26). Per fatti anteriori al 1° gennaio 2008 il contenuto dell'art. 37 nel testo allora vigente non è riportato da Normattiva nella versione consolidata; per le vicende più risalenti occorre consultare le versioni storiche dell'atto.
Casi pratici
Caso 1: Errore di citazione in una domanda di congedo
Caso 2: Adozione internazionale e finestra temporale
Caso 3: Domanda al sindacato sull'art. 37
Domande frequenti
Cos'era l'art. 37 D.Lgs. 151/2001?
Era una disposizione del Capo V (congedo parentale) dedicata alle adozioni e agli affidamenti internazionali. È abrogata dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244; Normattiva riporta oggi, per il testo in vigore dal 1° gennaio 2008, la sola dicitura di abrogazione.
Dove trovo la normativa vigente sul congedo parentale per adozioni internazionali?
Nell'art. 36 del D.Lgs. 151/2001: il congedo parentale spetta anche in caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento; può essere fruito qualunque sia l'età del minore, entro quattordici anni dall'ingresso del minore in famiglia (dodici fino al 31 dicembre 2025) e comunque non oltre la maggiore età.
Cosa dice la legge sulla permanenza all'estero nell'adozione internazionale?
È l'art. 26, comma 3, sul congedo di maternità: nell'adozione internazionale il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti della procedura adottiva. Il comma 4 prevede un congedo non retribuito, senza indennità, per il periodo di permanenza all'estero non coperto dal congedo di maternità.
Posso citare l'art. 37 in una domanda all'INPS o al datore di lavoro?
No. L'art. 37 è abrogato. La domanda di congedo parentale per adozione deve indicare come base giuridica l'art. 36 D.Lgs. 151/2001.