Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 37 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni internazionali in congedo parentale

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

[Articolo soppresso dall’art. 1, comma 452, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007)]

In sintesi

L'articolo 37 del D.Lgs. 151/2001, relativo alle adozioni e affidamenti preadottivi internazionali nel congedo parentale, è stato abrogato dall'art. 1, comma 452, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007). La disciplina delle adozioni internazionali nell'ambito del congedo parentale è oggi interamente contenuta nell'articolo 36, che regola unitariamente tutte le adozioni - nazionali e internazionali - senza distinzioni di regime.
Indice dei contenuti

Ratio della norma

Come l'art. 27 per il congedo di maternità, l'art. 37 disciplinava originariamente le adozioni preadottive internazionali nell'ambito del congedo parentale con una normativa separata. La sua abrogazione nel 2006 ha perseguito l'obiettivo di semplificare il quadro normativo, unificando tutte le fattispecie adottive nell'art. 36 senza creare vuoti di tutela.

Analisi e struttura

L'art. 37 non ha più contenuto normativo dal 2007. Il riferimento per il congedo parentale in caso di adozione internazionale è integralmente l'art. 36, che consente la fruizione del congedo entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il dodicesimo anno di età del minore. La soppressione contestuale dei due articoli (27 e 37) ha creato un sistema coerente e unitario per tutte le adozioni.

Quando si applica

L'art. 37 non è applicabile. Qualsiasi questione relativa al congedo parentale per adozioni internazionali deve essere affrontata sulla base dell'art. 36. Chi cita ancora l'art. 37 in una domanda di congedo o in un atto amministrativo commette un errore: il fondamento giuridico corretto è l'art. 36.

Confronto e norme correlate

L'abrogazione speculare dell'art. 27 (congedo di maternità per adozioni internazionali) e dell'art. 37 (congedo parentale per adozioni internazionali) ha creato un sistema a doppio canale: art. 26 per la maternità adottiva, art. 36 per il congedo parentale adottivo, in entrambi i casi senza distinzione tra adozioni nazionali e internazionali. La L. 184/1983 resta il testo di riferimento per la procedura adottiva.

Problemi applicativi

L'abrogazione non pone problemi applicativi per le adozioni avvenute dopo il 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore della Legge Finanziaria 2007). Per i procedimenti adottivi avviati prima di tale data e completati dopo, si applica il principio del tempus regit actum: la norma vigente al momento dell'ingresso del minore in famiglia è quella applicabile. Per qualsiasi adozione internazionale completata dopo il 2007, il riferimento esclusivo è l'art. 36.

Casi pratici

Caso 1: Errore di citazione normativa in domanda di congedo

Caso 2: Adozione internazionale ante 2007 e norma applicabile

Caso 3: Consulenza sindacale su art. 37

Domande frequenti

Cos'era l'art. 37 D.Lgs. 151/2001?

Era una disposizione che disciplinava separatamente il congedo parentale per le adozioni e gli affidamenti preadottivi internazionali. È stata abrogata dalla Legge Finanziaria 2007 (L. 296/2006, art. 1, comma 452), con unificazione nell'art. 36.

Dove trovo la normativa vigente sul congedo parentale per adozioni internazionali?

Nell'art. 36 del D.Lgs. 151/2001, che disciplina unitariamente il congedo parentale per tutte le adozioni (nazionali e internazionali) e affidamenti, consentendo la fruizione entro 12 anni dall'ingresso e non oltre i 12 anni di età del minore.

L'abrogazione dell'art. 37 ha ridotto le tutele per i genitori adottivi internazionali?

No. L'abrogazione è stata contestuale all'integrazione della materia nell'art. 36, che garantisce le stesse tutele (e nei fatti le ha semplificate, eliminando la necessità di distinguere tra adozioni nazionali e internazionali).

Posso citare l'art. 37 in una domanda all'INPS o al datore di lavoro?

No. L'art. 37 non ha più contenuto normativo dal 2007. La domanda deve indicare come base giuridica l'art. 36 D.Lgs. 151/2001.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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