Art. 31-bis D.Lgs. 151/2001 – Sanzioni per il congedo di paternità
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all’articolo 27-bis sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582 e, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.
2. Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all’articolo 28 è punito con le sanzioni previste all’articolo 18.
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In sintesi
L'articolo 31-bis del D.Lgs. 151/2001 punisce il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dell'art. 27-bis (congedo di paternità obbligatorio) con la sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro; se rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere, impediscono al datore di conseguirla (comma 1). Per i diritti di assenza dell'art. 28 si applicano le sanzioni dell'art. 18 (comma 2).
Indice dei contenuti
Ratio della norma
Rende effettivo il congedo di paternità obbligatorio con una sanzione amministrativa e con un effetto sulle certificazioni di parità di genere.
Analisi e struttura
Il comma 1 prevede la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582 per il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo ai diritti dell'art. 27-bis e, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere (art. 46-bis D.Lgs. 198/2006) o di analoghe certificazioni regionali, il mancato conseguimento delle stesse. Il comma 2 punisce il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo ai diritti dell'art. 28 con le sanzioni dell'art. 18.
Quando si applica
Al datore che nega o ostacola il congedo di paternità. Il comma 1 riguarda il congedo obbligatorio, il comma 2 quello alternativo.
Norme correlate
Congedo di paternità obbligatorio: art. 27-bis. Congedo alternativo: art. 28. Sanzioni per il congedo di maternità: art. 18.
Casi pratici
Caso 1: Congedo negato
Caso 2: Certificazione di parità
Domande frequenti
Quanto è la sanzione per chi nega il congedo di paternità?
Da 516 a 2.582 euro, come sanzione amministrativa (art. 31-bis, comma 1).
Che effetto ha sulle certificazioni di parità?
Se il rifiuto o l'ostacolo è rilevato nei due anni antecedenti alla richiesta, il datore non può conseguire la certificazione (comma 1).
E per il congedo alternativo dell'art. 28?
Si applicano le sanzioni previste dall'art. 18 (comma 2).
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
L'articolo 31-bis del D.Lgs. 151/2001 punisce il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dell'art. 27-bis (congedo di paternità obbligatorio) con la sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro; se rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere, impediscono al datore di conseguirla (comma 1). Per i diritti di assenza dell'art. 28 si applicano le sanzioni dell'art. 18 (comma 2).Indice dei contenuti
Ratio della norma
Rende effettivo il congedo di paternità obbligatorio con una sanzione amministrativa e con un effetto sulle certificazioni di parità di genere.
Analisi e struttura
Il comma 1 prevede la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582 per il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo ai diritti dell'art. 27-bis e, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere (art. 46-bis D.Lgs. 198/2006) o di analoghe certificazioni regionali, il mancato conseguimento delle stesse. Il comma 2 punisce il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo ai diritti dell'art. 28 con le sanzioni dell'art. 18.
Quando si applica
Al datore che nega o ostacola il congedo di paternità. Il comma 1 riguarda il congedo obbligatorio, il comma 2 quello alternativo.
Norme correlate
Congedo di paternità obbligatorio: art. 27-bis. Congedo alternativo: art. 28. Sanzioni per il congedo di maternità: art. 18.
Casi pratici
Caso 1: Congedo negato
Caso 2: Certificazione di parità
Domande frequenti
Quanto è la sanzione per chi nega il congedo di paternità?
Da 516 a 2.582 euro, come sanzione amministrativa (art. 31-bis, comma 1).
Che effetto ha sulle certificazioni di parità?
Se il rifiuto o l'ostacolo è rilevato nei due anni antecedenti alla richiesta, il datore non può conseguire la certificazione (comma 1).
E per il congedo alternativo dell'art. 28?
Si applicano le sanzioni previste dall'art. 18 (comma 2).