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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 31 del D.Lgs. 151/2001 estende le disposizioni del congedo di paternità — sia alternativo che obbligatorio — ai casi di adozione e affidamento, nazionale e internazionale, alle stesse condizioni previste dall'articolo 26 per il congedo di maternità adottiva. Il padre adottivo o affidatario ha quindi diritto alle stesse tutele del padre biologico, con la medesima finestra temporale e le medesime condizioni economiche e previdenziali.

Testo dell'articoloVigente

Art. 31 D.Lgs. 151/2001 — Adozioni e affidamenti in congedo paternità

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento, alle stesse condizioni previste dall’articolo 26 per il congedo di maternità.

Commento

Ratio della norma

L'art. 31 chiude il sistema di parità tra genitorialità biologica e adottiva, estendendo al versante paterno la stessa equiparazione che l'art. 26 opera per le madri adottive. Senza questa norma il padre adottivo si troverebbe escluso dalle tutele del congedo di paternità, con una evidente asimmetria rispetto al padre biologico. La disposizione esprime un principio fondamentale: il vincolo genitoriale che nasce dall'adozione e dall'affidamento è giuridicamente equivalente a quello biologico.

Analisi e struttura

La norma opera per rinvio: le disposizioni del capo III (congedo di paternità: artt. 27-bis, 28, 29, 30) si applicano «alle stesse condizioni previste dall'articolo 26». Questo rinvio duplice produce alcune conseguenze pratiche: (a) il congedo decorre dall'effettivo ingresso del minore in famiglia, non dalla data del provvedimento giudiziario; (b) la tutela si applica anche se il minore ha più di sei anni; (c) in caso di adozione internazionale, il soggiorno all'estero è computato nel periodo di tutela.

Quando si applica

La norma si applica a ogni forma di adozione — preadottiva, in casi particolari ex art. 44 L. 184/1983 — e a ogni forma di affidamento familiare. Per le adozioni internazionali, l'evento determinante è l'ingresso del minore in Italia o il periodo di soggiorno all'estero richiesto dalla commissione adottiva. Il padre adottivo che si trova nelle ipotesi dell'art. 28 (madre adottiva morta, gravemente inferma o affidamento esclusivo) ha diritto al congedo alternativo anche in contesto adottivo.

Confronto e norme correlate

L'art. 31 si coordina con l'art. 26 (maternità adottiva) e con l'art. 36 (congedo parentale per adozione). Il sistema di tutele per i genitori adottivi è quindi parallelo e speculare a quello dei genitori biologici su tutti e tre i livelli: maternità/paternità (artt. 26-31), congedo parentale (artt. 32-38), riposi e permessi (artt. 39-46 con riadattamento della finestra temporale). La L. 184/1983 (adozione e affidamento minori) è il testo di riferimento per le procedure cui l'art. 31 rinvia.

Problemi applicativi

Un profilo pratico riguarda il coordinamento tra i tempi della procedura adottiva e la comunicazione al datore di lavoro: le adozioni internazionali possono richiedere soggiorni all'estero improvvisi o prolungati. Il padre adottivo deve comunicare tempestivamente l'ingresso del minore e produrre la documentazione (verbale di affidamento, decreto del tribunale). In caso di adozione interrotta o revocata, i periodi di congedo già fruiti rimangono validi e le indennità percepite non sono ripetibili.

Casi pratici

Caso 1: Padre adottivo e congedo obbligatorio

Caso 2: Adozione internazionale e soggiorno estero del padre

Caso 3: Padre adottivo e congedo alternativo

Domande frequenti

Il padre adottivo ha diritto al congedo di paternità?

Sì. L'art. 31 estende tutte le disposizioni del congedo di paternità (obbligatorio e alternativo) ai padri adottivi e affidatari, alle stesse condizioni del congedo di maternità adottiva disciplinato dall'art. 26.

Dal quando decorre il congedo per il padre adottivo?

Dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non dalla data del decreto del tribunale o del verbale di affidamento. Il padre deve produrre al datore di lavoro la documentazione che attesta la data di ingresso del minore.

Vale anche per adozioni di bambini con più di sei anni?

Sì. Per rinvio all'art. 26, comma 4, la tutela si applica indipendentemente dall'età del minore adottato. Non vi è alcun limite di età.

Il padre adottivo può fruire del congedo alternativo se la madre adottiva è gravemente inferma?

Sì. L'art. 31 estende anche il congedo alternativo ex art. 28 alle adozioni. Se la madre adottiva è morta o gravemente inferma, il padre adottivo ha diritto all'intero congedo di paternità alternativo con le stesse tutele economiche e previdenziali.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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