Testo dell'articoloVigente
Art. 31 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni e affidamenti in congedo paternità
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Il congedo di cui all’articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.
2. Il congedo di cui all’articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore anche qualora la madre non sia lavoratrice. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all’estero del lavoratore.
Testo vigente da Normattiva.
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In sintesi
L'articolo 31 del D.Lgs. 151/2001 riconosce al lavoratore padre, alle medesime condizioni, il congedo dell'art. 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice (comma 1), e il congedo non retribuito dell'art. 26, comma 4 (per la permanenza all'estero richiesta dall'adozione internazionale) anche se la madre non è lavoratrice; l'ente autorizzato certifica la durata della permanenza all'estero (comma 2).Indice dei contenuti
Ratio della norma
Estende al padre adottivo o affidatario i congedi che l'art. 26 riconosce alla madre, evitando che il congedo si perda se la madre non lo chiede o non lavora.
Analisi e struttura
Il comma 1 attribuisce al lavoratore, alle medesime condizioni, il congedo dell'art. 26, commi 1, 2 e 3, non chiesto dalla lavoratrice. Il comma 2 estende al lavoratore il congedo dell'art. 26, comma 4, alle medesime condizioni, anche qualora la madre non sia lavoratrice; l'ente autorizzato incaricato di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore.
Quando si applica
In caso di adozione o affidamento, quando la madre non fruisce del congedo (comma 1) o non è lavoratrice (comma 2). Durata e condizioni sono quelle dell'art. 26, a cui la norma rinvia.
Norme correlate
Adozioni e affidamenti: art. 26. Congedo di paternità alternativo: art. 28. Trattamento economico: art. 29.
Casi pratici
Caso 1: Madre che non chiede il congedo
Caso 2: Adozione internazionale
Domande frequenti
Il padre adottivo ha diritto al congedo?
Sì: il congedo dell'art. 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore (art. 31, comma 1).
E se la madre non lavora?
Il congedo dell'art. 26, comma 4, spetta al padre alle medesime condizioni anche qualora la madre non sia lavoratrice (comma 2).
Chi certifica il periodo all'estero?
L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione (comma 2).