Testo dell'articoloVigente
Art. 29 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento economico congedo paternità
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Per il congedo di cui all’articolo 27-bis è riconosciuta per tutto il periodo un’indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione. Il trattamento economico e normativo è determinato ai sensi dell’articolo 22, commi da 2 a 7, e dell’articolo 23.
2. Per il congedo di cui all’articolo 28 il trattamento economico e normativo è quello spettante ai sensi degli articoli 22 e 23.
Testo vigente da Normattiva.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Vedi anche
→art. 27-bis MATERNITA (Congedo di paternità obbligatorio)→art. 28 MATERNITA (Congedo di paternità alternativo)→art. 30 MATERNITA (Trattamento previdenziale)→art. 31 MATERNITA (Adozioni e affidamenti)→art. 37 Cost. (Donna lavoratrice)→art. 31 Cost. (Famiglia)→art. 3 L. 104/1992 (Soggetti aventi diritto)
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
L'articolo 29 del D.Lgs. 151/2001 riconosce, per il congedo di paternità obbligatorio dell'art. 27-bis, un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione per tutto il periodo, con trattamento economico e normativo determinato dall'art. 22, commi da 2 a 7, e dall'art. 23 (comma 1). Per il congedo di paternità alternativo dell'art. 28 il trattamento economico e normativo è quello degli artt. 22 e 23 (comma 2).Indice dei contenuti
Ratio della norma
Stabilisce il trattamento economico dei due congedi di paternità: pieno per quello obbligatorio, uguale a quello della madre per quello alternativo.
Analisi e struttura
Il comma 1 riconosce per il congedo dell'art. 27-bis l'indennità giornaliera del 100% della retribuzione per tutto il periodo; il trattamento economico e normativo è determinato dall'art. 22, commi da 2 a 7, e dall'art. 23. Il comma 2 per il congedo dell'art. 28 rinvia al trattamento degli artt. 22 e 23, cioè quello del congedo di maternità.
Quando si applica
Ai giorni di congedo di paternità: dieci giorni lavorativi, venti in caso di parto plurimo, per l'art. 27-bis; il periodo residuo di maternità per l'art. 28.
Norme correlate
Congedo di paternità obbligatorio: art. 27-bis. Congedo di paternità alternativo: art. 28. Trattamento previdenziale: art. 30.
Casi pratici
Caso 1: Dieci giorni al 100%
Caso 2: Padre in congedo alternativo
Domande frequenti
Quanto spetta per il congedo di paternità obbligatorio?
Un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione per tutto il periodo (art. 29, comma 1).
Quanti giorni dura il congedo dell'art. 27-bis?
Dieci giorni lavorativi, venti in caso di parto plurimo, da fruire dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi (art. 27-bis).
E per il congedo alternativo dell'art. 28?
Il trattamento economico e normativo è quello previsto dagli artt. 22 e 23 (comma 2).