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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 29 del D.Lgs. 151/2001 equipara il trattamento economico del padre in congedo alternativo a quello della madre: durante il congedo di paternità alternativo (art. 28) il lavoratore padre percepisce l'indennità di maternità INPS nelle stesse misure e condizioni previste per la lavoratrice madre. Il congedo di paternità alternativo produce anche gli stessi effetti normativi della maternità: conservazione del posto, computo dell'anzianità di servizio, divieto di licenziamento.

Testo dell'articoloVigente

Art. 29 D.Lgs. 151/2001 — Trattamento economico congedo paternità

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Durante il congedo di paternità il lavoratore padre ha diritto all’indennità di maternità, alle stesse condizioni della lavoratrice madre.

2. Il congedo di paternità si configura come sostituzione al congedo di maternità spettante alla madre e, pertanto, produce gli stessi effetti normativi.

Commento

Ratio della norma

L'art. 29 completa la disciplina del congedo di paternità alternativo garantendone la piena parità economica con il congedo di maternità. Senza questa disposizione il padre in congedo alternativo potrebbe trovarsi privo di copertura economica adeguata, o subire un trattamento deteriore rispetto alla madre. La norma riflette il principio per cui il congedo alternativo non è un beneficio aggiuntivo ma una sostituzione totale: il padre subentra nella posizione giuridica della madre e ne eredita tutti i diritti.

Analisi e struttura

Il comma 1 garantisce al padre in congedo alternativo l'indennità di maternità «alle stesse condizioni della lavoratrice madre». Questo significa: stessa misura percentuale (80% della retribuzione calcolata secondo l'art. 23), stesso ente erogatore (INPS), stessa copertura contributiva figurativa. Il comma 2 estende la parità al piano normativo: il congedo di paternità alternativo produce gli stessi effetti giuridici del congedo di maternità. In concreto: divieto di licenziamento per tutta la durata del congedo e fino a un anno di vita del bambino (art. 54), conservazione del posto, diritto al rientro nella stessa posizione lavorativa (art. 56), computo nell'anzianità di servizio inclusa la tredicesima.

Quando si applica

L'art. 29 si applica esclusivamente al congedo di paternità alternativo ex art. 28, non al congedo obbligatorio ex art. 27-bis. Per quest'ultimo la retribuzione al 100% è disciplinata da fonti diverse (prassi INPS e norme di legge di bilancio successive). La norma si applica al padre lavoratore dipendente privato; per il settore pubblico valgono le disposizioni del CCNL e dei regolamenti interni, che generalmente recepiscono la parità.

Confronto e norme correlate

L'art. 29 deve essere letto in coordinamento con l'art. 23 (calcolo dell'indennità di maternità: 80% della retribuzione del mese precedente) e con l'art. 25 (trattamento previdenziale, esteso al padre dall'art. 30). Il trattamento economico del congedo parentale (art. 34) è invece diverso: 30% della retribuzione con condizioni reddituali. L'art. 54 garantisce anche al padre in congedo alternativo il divieto di licenziamento.

Problemi applicativi

Un profilo pratico riguarda il calcolo della retribuzione di riferimento: per il padre in congedo alternativo si prende la retribuzione del mese immediatamente precedente l'inizio del suo congedo, non quella della madre. Se la madre aveva già iniziato il congedo prima del decesso o della grave infermità, il padre inizia il suo congedo successivamente: la base di calcolo è quindi diversa. Altro aspetto: il congedo alternativo del padre non si cumula con il congedo parentale; i due periodi si escludono reciprocamente per il medesimo arco temporale.

Casi pratici

Caso 1: Calcolo indennità padre in congedo alternativo

Caso 2: Divieto di licenziamento del padre in congedo alternativo

Caso 3: Tredicesima e anzianità durante il congedo paternità alternativo

Domande frequenti

Qual è l'indennità durante il congedo di paternità alternativo?

Il padre percepisce l'indennità di maternità pari all'80% della retribuzione, a carico INPS, nelle stesse condizioni della lavoratrice madre. La retribuzione di riferimento è quella del mese immediatamente precedente l'inizio del congedo del padre.

Il congedo di paternità alternativo tutela anche dal licenziamento?

Sì. Per effetto dell'art. 29, il congedo alternativo produce gli stessi effetti normativi del congedo di maternità, incluso il divieto di licenziamento durante il congedo e fino al compimento di un anno di vita del bambino (art. 54 D.Lgs. 151/2001).

L'art. 29 si applica anche al congedo obbligatorio dei 10 giorni?

No. L'art. 29 disciplina il solo congedo alternativo (art. 28). Per il congedo obbligatorio di 10 giorni (art. 27-bis) la copertura al 100% è prevista da fonti normative diverse, tra cui le prassi INPS e le leggi di bilancio che hanno progressivamente ampliato il congedo.

Il padre in congedo alternativo accumula anzianità di servizio?

Sì. I periodi di congedo alternativo sono computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, inclusa la tredicesima mensilità e le ferie, come previsto dall'art. 22 del decreto, applicabile al padre per rinvio espresso dell'art. 29.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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