Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 29 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento economico congedo paternità

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Per il congedo di cui all’articolo 27-bis è riconosciuta per tutto il periodo un’indennità giornaliera pari al 100 per cento della retribuzione. Il trattamento economico e normativo è determinato ai sensi dell’articolo 22, commi da 2 a 7, e dell’articolo 23.

2. Per il congedo di cui all’articolo 28 il trattamento economico e normativo è quello spettante ai sensi degli articoli 22 e 23.

Testo vigente da Normattiva.

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In sintesi

L'articolo 29 del D.Lgs. 151/2001 riconosce, per il congedo di paternità obbligatorio dell'art. 27-bis, un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione per tutto il periodo, con trattamento economico e normativo determinato dall'art. 22, commi da 2 a 7, e dall'art. 23 (comma 1). Per il congedo di paternità alternativo dell'art. 28 il trattamento economico e normativo è quello degli artt. 22 e 23 (comma 2).
Indice dei contenuti

Ratio della norma

Stabilisce il trattamento economico dei due congedi di paternità: pieno per quello obbligatorio, uguale a quello della madre per quello alternativo.

Analisi e struttura

Il comma 1 riconosce per il congedo dell'art. 27-bis l'indennità giornaliera del 100% della retribuzione per tutto il periodo; il trattamento economico e normativo è determinato dall'art. 22, commi da 2 a 7, e dall'art. 23. Il comma 2 per il congedo dell'art. 28 rinvia al trattamento degli artt. 22 e 23, cioè quello del congedo di maternità.

Quando si applica

Ai giorni di congedo di paternità: dieci giorni lavorativi, venti in caso di parto plurimo, per l'art. 27-bis; il periodo residuo di maternità per l'art. 28.

Norme correlate

Congedo di paternità obbligatorio: art. 27-bis. Congedo di paternità alternativo: art. 28. Trattamento previdenziale: art. 30.

Casi pratici

Caso 1: Dieci giorni al 100%

Caso 2: Padre in congedo alternativo

Domande frequenti

Quanto spetta per il congedo di paternità obbligatorio?

Un'indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione per tutto il periodo (art. 29, comma 1).

Quanti giorni dura il congedo dell'art. 27-bis?

Dieci giorni lavorativi, venti in caso di parto plurimo, da fruire dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi (art. 27-bis).

E per il congedo alternativo dell'art. 28?

Il trattamento economico e normativo è quello previsto dagli artt. 22 e 23 (comma 2).

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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