Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 27-bis D.Lgs. 151/2001 – Congedo di paternità obbligatorio

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.

2. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.

3. Il congedo è fruibile dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.

4. Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.

5. Il congedo è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell’articolo 28.

6. Per l’esercizio del diritto, il padre comunica in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall’utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

Testo vigente da Normattiva.

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In sintesi

L'articolo 27-bis del D.Lgs. 151/2001 riconosce al padre lavoratore un congedo di paternità obbligatorio di dieci giorni lavorativi, non frazionabili a ore e utilizzabili anche in via non continuativa, da fruire dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, anche in caso di morte perinatale del figlio (comma 1). In caso di parto plurimo i giorni sono venti (comma 2). Il congedo è fruibile anche durante il congedo di maternità (comma 3), spetta al padre adottivo o affidatario (comma 4) ed è riconosciuto anche a chi fruisce del congedo dell'art. 28 (comma 5). Il padre comunica in forma scritta i giorni con anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile (comma 6).
Indice dei contenuti

Ratio della norma

Introduce un congedo di paternità autonomo e obbligatorio, distinto da quello alternativo dell'art. 28 che subentra alla madre in casi particolari.

Analisi e struttura

Comma 1: dieci giorni lavorativi, non frazionabili a ore, anche non continuativi, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi; fruibile nello stesso arco temporale anche in caso di morte perinatale del figlio. Comma 2: venti giorni lavorativi in caso di parto plurimo. Comma 3: fruibile anche durante il congedo di maternità. Comma 4: si applica al padre adottivo o affidatario. Comma 5: riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo dell'art. 28. Comma 6: comunicazione scritta al datore con i giorni scelti, con anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita e sulla base della data presunta del parto; migliori condizioni della contrattazione collettiva fanno salve; la forma scritta può essere sostituita dal sistema informativo aziendale per la gestione delle assenze.

Giurisprudenza costituzionale

Le note di Normattiva riportano che la Corte costituzionale, con sentenza 6 maggio-21 luglio 2025, n. 115, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 27-bis nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile.

Norme correlate

Congedo di paternità alternativo: art. 28. Maternità: artt. 16 e seguenti. La misura dell'indennità non è nell'art. 27-bis.

Casi pratici

Caso 1: Dieci giorni da usare in momenti diversi

Caso 2: Parto gemellare

Caso 3: Preavviso al datore

Domande frequenti

Quanti giorni dura il congedo di paternità obbligatorio?

Dieci giorni lavorativi, venti in caso di parto plurimo (art. 27-bis, commi 1 e 2). Non sono frazionabili a ore, ma possono essere usati anche in via non continuativa.

Entro quando va fruito?

Dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi (comma 1). Lo stesso arco temporale vale in caso di morte perinatale del figlio.

Si può fruire durante il congedo di maternità?

Sì: il comma 3 lo consente espressamente.

Spetta al padre adottivo o affidatario?

Sì: il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario (comma 4).

Che preavviso serve?

Una comunicazione scritta al datore con i giorni scelti, con anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita (comma 6); la contrattazione collettiva può prevedere condizioni di miglior favore.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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