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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 27-bis del D.Lgs. 151/2001 introduce il congedo di paternità obbligatorio: il padre lavoratore dipendente deve astenersi dal lavoro per dieci giorni lavorativi entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. I giorni non sono frazionabili in ore e possono essere usati anche non consecutivamente. Il congedo spetta anche in caso di morte perinatale del figlio. Il padre può aggiungere un undicesimo giorno facoltativo, fruito in sostituzione della madre e con suo accordo. Introdotto dalla L. 92/2012 e progressivamente esteso fino a dieci giorni dal D.Lgs. 105/2022, è oggi uno strumento cardine per la condivisione delle responsabilità genitoriali.

Testo dell'articoloVigente

Art. 27-bis D.Lgs. 151/2001 — Congedo di paternità obbligatorio

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili a ore, da utilizzare anche in via non continuativa.

2. Il congedo di cui al comma 1 spetta al padre lavoratore dipendente anche nel caso di morte perinatale del figlio.

3. Il padre lavoratore dipendente può astenersi per un ulteriore periodo di un giorno lavorativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

4. Il padre lavoratore dipendente che intende avvalersi del congedo di cui al presente articolo è tenuto a darne comunicazione in forma scritta al datore di lavoro con un anticipo non inferiore a cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita.

Commento

Ratio della norma

Il congedo di paternità obbligatorio nasce dalla necessità di modificare culturalmente la ripartizione del lavoro di cura tra genitori. Per decenni il sistema italiano ha garantito tutele robuste alla madre e lasciato al padre un ruolo marginale nella fase neonatale. L'obbligatorietà è la chiave politica della disposizione: a differenza del congedo parentale, che è facoltativo, il congedo di paternità deve essere fruito. L'obbligo serve a superare la resistenza di quei contesti lavorativi e culturali in cui il padre rinuncia al congedo per timore di penalizzazioni professionali o per pressioni aziendali. La norma è stata introdotta dalla L. 92/2012 (riforma Fornero) per un solo giorno, poi portata progressivamente a due, quattro, cinque, sette, dieci giorni dalle successive leggi di bilancio, fino alla stabilizzazione definitiva ad opera del D.Lgs. 105/2022 di recepimento della Direttiva UE 2019/1158.

Analisi e struttura

Il comma 1 fissa il nucleo essenziale: dieci giorni lavorativi, non frazionabili a ore, fruibili in modo non continuativo, entro cinque mesi dalla nascita. «Giorni lavorativi» significa che il sabato conta solo se il lavoratore lavora regolarmente il sabato; non contano i giorni festivi. La finestra dei cinque mesi è perentoria: i giorni non usufruiti entro tale termine si perdono definitivamente. Il comma 2 estende il diritto all'ipotesi di morte perinatale del figlio, eliminando una lacuna particolarmente grave sul piano umano: il padre che ha subito una perdita perinatale ha comunque diritto ai dieci giorni. Il comma 3 disciplina il cosiddetto giorno aggiuntivo facoltativo: il padre può aggiungere un giorno in sostituzione della madre, con il consenso scritto di quest'ultima e la conseguente riduzione del suo congedo di maternità. Il comma 4 fissa l'obbligo di preavviso di almeno cinque giorni al datore di lavoro, salvo i casi in cui la nascita anticipata renda impossibile rispettare tale termine.

Quando si applica

Il congedo spetta esclusivamente al padre lavoratore dipendente: sono esclusi i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, i collaboratori a progetto. Non spetta al padre adottivo o affidatario in via diretta per questo articolo, ma tramite l'art. 31 che rinvia alle disposizioni del capo. La finestra di cinque mesi decorre dalla data di nascita del figlio, indipendentemente dalla data di inizio del congedo di maternità della madre. Nei cinque mesi possono cadere sia prima sia dopo il rientro della madre dal congedo obbligatorio. Il congedo è fruibile anche in caso di figlio nato da coppie non coniugate o conviventi di fatto, purché sussista il rapporto di filiazione.

Confronto e norme correlate

Il congedo di paternità obbligatorio (art. 27-bis) si distingue nettamente dal congedo di paternità alternativo (art. 28), che spetta solo quando la madre è morta o gravemente inferma o il figlio è affidato esclusivamente al padre. Il congedo di paternità obbligatorio coesiste con il congedo parentale (art. 32) e può essere fruito nello stesso arco temporale. La L. 53/2000 (congedi dei familiari) aveva già tracciato la strada verso un ampliamento delle tutele paterne. Il D.Lgs. 105/2022, con cui è stato recepito il diritto UE, ha anche elevato al 30% (e in alcuni periodi all'80%) la percentuale dell'indennità parentale per i periodi non cedibili al padre, in modo da incentivare la fruizione. La sanzione per il datore che impedisce il congedo obbligatorio è disciplinata dall'art. 31-bis.

Problemi applicativi

Il primo nodo pratico è la nozione di «giorni lavorativi»: per i turni a sei giorni il sabato è lavorativo, mentre per chi non lavora mai il sabato non lo è. Spetta al lavoratore e al datore concordare il computo corretto. Un secondo profilo riguarda la comunicazione tardiva: la norma dice «con anticipo non inferiore a cinque giorni, ove possibile». In caso di nascita prematura il preavviso può essere azzerato; il datore non può rifiutare il congedo invocando la mancanza di preavviso se la nascita non era prevedibile. Un terzo aspetto controverso è la compatibilità con le ferie: il congedo di paternità obbligatorio non può essere assorbito né compensato con ferie o permessi già maturati. La retribuzione durante il congedo obbligatorio è a carico INPS al 100% della retribuzione normale (a differenza del congedo parentale al 30-80%), conforme all'art. 29.

Casi pratici

Caso 1: Padre che non vuole usare il congedo obbligatorio

Caso 2: Nascita prematura e preavviso impossibile

Caso 3: Congedo in caso di morte perinatale

Domande frequenti

Quanti giorni di congedo paternità obbligatorio spettano oggi?

Dieci giorni lavorativi, non frazionabili a ore, da fruire entro cinque mesi dalla nascita del figlio. I giorni possono essere usati anche non consecutivamente. La misura è stata fissata definitivamente dal D.Lgs. 105/2022, in recepimento della Direttiva UE 2019/1158. Prima del 2022 il numero di giorni era progressivamente aumentato di anno in anno.

Il congedo paternità obbligatorio spetta anche al padre adottivo?

Sì, in via indiretta. L'art. 31 estende le disposizioni del capo III, incluso il congedo di paternità, anche in caso di adozione e affidamento, alle stesse condizioni del congedo di maternità adottiva.

Cosa succede se il datore di lavoro si rifiuta di concedere il congedo?

Il datore che impedisce il congedo di paternità obbligatorio è soggetto a sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro ai sensi dell'art. 31-bis D.Lgs. 151/2001. Il lavoratore può denunciare la violazione all'Ispettorato del Lavoro.

Il congedo paternità obbligatorio è retribuito al 100%?

Sì. Durante il congedo obbligatorio il padre percepisce un'indennità pari al 100% della retribuzione, a carico INPS. È diverso dal congedo parentale, che è indennizzato al 30% (o 80% per il terzo mese non cedibile) della retribuzione.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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