Testo dell'articoloVigente
Art. 27 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni e affidamenti internazionali
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
[Articolo abrogato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244]
Testo vigente da Normattiva: l’articolo risulta abrogato, in vigore dal 1° gennaio 2008.
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Vedi anche
→art. 25 MATERNITA (Trattamento previdenziale)→art. 26 MATERNITA (Adozioni e affidamenti)→art. 27-bis MATERNITA (Congedo di paternità obbligatorio)→art. 28 MATERNITA (Congedo di paternità alternativo)→art. 37 Cost. (Donna lavoratrice)→art. 31 Cost. (Famiglia)→art. 3 L. 104/1992 (Soggetti aventi diritto)
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
L'articolo 27 del D.Lgs. 151/2001, nel Capo III sul congedo di maternità, è abrogato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244: Normattiva riporta il testo in vigore dal 1° gennaio 2008 con la sola dicitura di abrogazione. Il congedo di maternità per le adozioni e gli affidamenti, anche internazionali, è oggi disciplinato dall'articolo 26: dura al massimo cinque mesi e, nell'adozione internazionale, può essere fruito anche prima dell'ingresso del minore in Italia, durante la permanenza all'estero richiesta per l'incontro con il minore e per la procedura (art. 26, comma 3). Anche l'art. 37, sul congedo parentale per le adozioni internazionali, è stato abrogato dalla stessa L. 244/2007.Indice dei contenuti
Ratio della norma
L'art. 27 non ha più contenuto normativo: Normattiva ne riporta soltanto l'abrogazione disposta dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, con testo in vigore dal 1° gennaio 2008. Il testo originario non è più consultabile nella versione vigente del decreto.
Analisi e struttura
Il riferimento per il congedo di maternità in caso di adozione, anche internazionale, è l'art. 26. Il comma 1 estende il congedo, per un massimo di cinque mesi, alle lavoratrici che hanno adottato un minore; il comma 2 lo fa fruire nei primi cinque mesi dall'ingresso del minore nella famiglia nell'adozione nazionale; il comma 3 consente nell'adozione internazionale di fruirne prima dell'ingresso in Italia, durante la permanenza all'estero; il comma 4 prevede un congedo non retribuito per la parte non richiesta; il comma 5 la certificazione dell'ente autorizzato.
Quando si applica
L'art. 27 non è applicabile: chi lo cita in una domanda di congedo o in un atto amministrativo cita una norma abrogata. Il fondamento corretto è l'art. 26 D.Lgs. 151/2001.
Norme correlate
La stessa L. 244/2007 ha abrogato anche l'art. 37, relativo al congedo parentale per le adozioni internazionali: per il congedo parentale per adozione si applica l'art. 36.
Casi pratici
Caso 1: Ricerca della norma applicabile
Caso 2: Citazione di una norma abrogata
Domande frequenti
L'art. 27 D.Lgs. 151/2001 è ancora in vigore?
No. Normattiva riporta «articolo abrogato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244», con testo in vigore dal 1° gennaio 2008.
Dove trovo il congedo di maternità per adozione internazionale?
Nell'art. 26: il congedo dura al massimo cinque mesi e, nell'adozione internazionale, può essere fruito anche prima dell'ingresso del minore in Italia, durante la permanenza all'estero (comma 3), e comunque entro cinque mesi dall'ingresso in Italia.
Quale legge ha abrogato l'art. 27?
La L. 24 dicembre 2007, n. 244, secondo Normattiva.