Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 27 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni e affidamenti internazionali

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

[Articolo abrogato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244]

Testo vigente da Normattiva: l’articolo risulta abrogato, in vigore dal 1° gennaio 2008.

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In sintesi

L'articolo 27 del D.Lgs. 151/2001, nel Capo III sul congedo di maternità, è abrogato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244: Normattiva riporta il testo in vigore dal 1° gennaio 2008 con la sola dicitura di abrogazione. Il congedo di maternità per le adozioni e gli affidamenti, anche internazionali, è oggi disciplinato dall'articolo 26: dura al massimo cinque mesi e, nell'adozione internazionale, può essere fruito anche prima dell'ingresso del minore in Italia, durante la permanenza all'estero richiesta per l'incontro con il minore e per la procedura (art. 26, comma 3). Anche l'art. 37, sul congedo parentale per le adozioni internazionali, è stato abrogato dalla stessa L. 244/2007.
Indice dei contenuti

Ratio della norma

L'art. 27 non ha più contenuto normativo: Normattiva ne riporta soltanto l'abrogazione disposta dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, con testo in vigore dal 1° gennaio 2008. Il testo originario non è più consultabile nella versione vigente del decreto.

Analisi e struttura

Il riferimento per il congedo di maternità in caso di adozione, anche internazionale, è l'art. 26. Il comma 1 estende il congedo, per un massimo di cinque mesi, alle lavoratrici che hanno adottato un minore; il comma 2 lo fa fruire nei primi cinque mesi dall'ingresso del minore nella famiglia nell'adozione nazionale; il comma 3 consente nell'adozione internazionale di fruirne prima dell'ingresso in Italia, durante la permanenza all'estero; il comma 4 prevede un congedo non retribuito per la parte non richiesta; il comma 5 la certificazione dell'ente autorizzato.

Quando si applica

L'art. 27 non è applicabile: chi lo cita in una domanda di congedo o in un atto amministrativo cita una norma abrogata. Il fondamento corretto è l'art. 26 D.Lgs. 151/2001.

Norme correlate

La stessa L. 244/2007 ha abrogato anche l'art. 37, relativo al congedo parentale per le adozioni internazionali: per il congedo parentale per adozione si applica l'art. 36.

Casi pratici

Caso 1: Ricerca della norma applicabile

Caso 2: Citazione di una norma abrogata

Domande frequenti

L'art. 27 D.Lgs. 151/2001 è ancora in vigore?

No. Normattiva riporta «articolo abrogato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244», con testo in vigore dal 1° gennaio 2008.

Dove trovo il congedo di maternità per adozione internazionale?

Nell'art. 26: il congedo dura al massimo cinque mesi e, nell'adozione internazionale, può essere fruito anche prima dell'ingresso del minore in Italia, durante la permanenza all'estero (comma 3), e comunque entro cinque mesi dall'ingresso in Italia.

Quale legge ha abrogato l'art. 27?

La L. 24 dicembre 2007, n. 244, secondo Normattiva.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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