Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 25 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento previdenziale in maternità

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Per i periodi di congedo di maternità, non è richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell’accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa.

2. In favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi corrispondenti al congedo di maternità di cui agli articoli 16 e 17, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all’atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. La contribuzione figurativa viene accreditata secondo le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, con effetto dal periodo in cui si colloca l’evento.

3. Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti ed ai fondi sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono addebitati alla relativa gestione pensionistica. Per i soggetti iscritti ai fondi esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità e la vecchiaia ed i superstiti, gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 sono posti a carico dell’ultima gestione pensionistica del quinquennio lavorativo richiesto nel medesimo comma.

Testo vigente da Normattiva.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

In sintesi

L'articolo 25 del D.Lgs. 151/2001 riguarda il trattamento previdenziale del congedo di maternità. Durante il rapporto di lavoro i contributi figurativi sono accreditati senza richiedere alcuna anzianità contributiva pregressa, per il diritto e la misura della pensione (comma 1). Per gli iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive, i periodi di congedo fuori dal rapporto di lavoro sono utili ai fini pensionistici se la persona può far valere almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto (comma 2). Il comma 3 stabilisce a carico di quale gestione sono gli oneri.
Indice dei contenuti

Ratio della norma

Evita che il congedo di maternità produca buchi contributivi, rendendolo utile ai fini della pensione.

Analisi e struttura

Comma 1: per i periodi di congedo di maternità, in costanza di rapporto, non è richiesta alcuna anzianità contributiva pregressa per l'accredito figurativo, utile per il diritto e per la misura della pensione. Comma 2: per gli iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, i periodi di congedo degli artt. 16 e 17 verificatisi fuori dal rapporto di lavoro sono utili ai fini pensionistici se all'atto della domanda possono far valere almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto; l'accredito segue l'art. 8 L. 155/1981, con effetto dal periodo in cui si colloca l'evento. Comma 3: gli oneri sono addebitati alla gestione pensionistica di iscrizione; per i fondi esclusivi, all'ultima gestione del quinquennio lavorativo richiesto.

Quando si applica

Il comma 1 si applica ai congedi in costanza di rapporto; il comma 2 ai congedi che cadono fuori dal rapporto di lavoro (ad esempio nei casi dell'art. 24), per gli iscritti ai fondi indicati.

Norme correlate

Indennità: artt. 22-24. Contribuzione per il congedo parentale: art. 35.

Casi pratici

Caso 1: Congedo durante il rapporto

Caso 2: Congedo fuori dal rapporto

Domande frequenti

Il congedo di maternità vale per la pensione?

Sì: i periodi di congedo danno diritto all'accredito di contributi figurativi, utili per il diritto e la misura della pensione, senza anzianità contributiva pregressa se il congedo è in costanza di rapporto (comma 1).

E se il congedo cade dopo la fine del rapporto di lavoro?

I periodi di congedo verificatisi fuori dal rapporto sono considerati utili ai fini pensionistici se all'atto della domanda si possono far valere almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto (comma 2).

Chi sostiene l'onere dei contributi figurativi?

Per gli iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e ai fondi sostitutivi, la relativa gestione pensionistica; per gli iscritti ai fondi esclusivi, l'ultima gestione del quinquennio lavorativo richiesto (comma 3).

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.