Art. 26 D.Lgs. 151/2001 — Adozioni e affidamenti nazionali
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche in caso di adozione e affidamento, nazionale e internazionale.
2. In caso di adozione o affidamento nazionale il congedo di maternità della durata di cinque mesi deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia.
3. In caso di adozione o affidamento internazionale, qualora il minore si trovi all’estero, il congedo di maternità può essere fruito all’estero durante il periodo di permanenza richiesto per l’adozione.
4. La lavoratrice che adotta o si vede affidare un minore di età superiore a sei anni ha diritto al congedo di maternità nella durata prevista dal presente articolo.
Stesso numero, altri codici
- Art. 26 D.Lgs. 504/1995 — Gas naturale
- Articolo 26 L. 184/1983: Impugnazione e trascrizione della sentenza di adozione
- Art. 26 Reg. (UE) 2024/1689 — Obblighi dei deployer dei sistemi di IA ad alto rischio
- Art. 26 Cod. Amb. — (Integrazione del provvedimento di VIA negli atti autorizzatori)
- Art. 26 D.Lgs. 148/2015 — Fondi di solidarietà bilaterali
- Art. 26 D.Lgs. 159/2011 — Intestazione fittizia