Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 26 D.Lgs. 151/2001 – Adozioni e affidamenti nazionali

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.

2. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.

3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell’ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per l’incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all’ingresso del minore in Italia.

4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all’estero di cui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.

5. L’ente autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all’estero della lavoratrice.

6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall’affidamento, per un periodo massimo di tre mesi.

6-bis. La disposizione di cui all’articolo 16-bis trova applicazione anche al congedo di maternità disciplinato dal presente articolo.

Testo vigente da Normattiva.

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In sintesi

L'articolo 26 del D.Lgs. 151/2001 estende il congedo di maternità, per un massimo di cinque mesi, alle lavoratrici che hanno adottato un minore (comma 1). Nell'adozione nazionale va fruito nei primi cinque mesi dall'ingresso del minore in famiglia (comma 2); in quella internazionale può essere fruito anche prima dell'ingresso in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero, e comunque entro cinque mesi dall'ingresso in Italia (comma 3). Per l'affidamento il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento per un massimo di tre mesi (comma 6). Si applica anche l'art. 16-bis (comma 6-bis).
Indice dei contenuti

Ratio della norma

Parifica, per quanto riguarda il congedo, la madre adottiva e affidataria alla madre biologica, con regole proprie sui tempi.

Analisi e struttura

Comma 1: congedo di maternità, per un massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che hanno adottato un minore. Comma 2: nell'adozione nazionale, da fruire nei primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia. Comma 3: nell'adozione internazionale, fruibile prima dell'ingresso in Italia, durante la permanenza all'estero richiesta per l'incontro con il minore e gli adempimenti della procedura; ferma la durata complessiva, può essere fruito entro cinque mesi dall'ingresso in Italia. Comma 4: la lavoratrice che per il periodo all'estero non chiede o chiede solo in parte il congedo di maternità può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto a indennità. Comma 5: l'ente autorizzato che cura la procedura certifica la durata della permanenza all'estero. Comma 6: nell'affidamento, congedo fruibile entro cinque mesi dall'affidamento, per un massimo di tre mesi. Comma 6-bis: si applica anche l'art. 16-bis.

Quando si applica

Alle lavoratrici che hanno adottato un minore o lo hanno in affidamento; le regole sui tempi cambiano tra adozione nazionale, internazionale e affidamento.

Norme correlate

Congedo di maternità: art. 16. Rinvio e sospensione del congedo: art. 16-bis. Adozioni e affidamenti nel congedo parentale: art. 36.

Casi pratici

Caso 1: Adozione nazionale

Caso 2: Adozione internazionale

Caso 3: Affidamento

Domande frequenti

Quanto dura il congedo per adozione?

Fino a cinque mesi, per le lavoratrici che hanno adottato un minore (art. 26, comma 1). Per l'affidamento, fino a tre mesi, fruibili entro cinque mesi dall'affidamento (comma 6).

Entro quando va fruito nell'adozione nazionale?

Nei primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice (comma 2).

Nell'adozione internazionale posso partire prima?

Sì: il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante la permanenza all'estero per l'incontro e gli adempimenti della procedura; ferma la durata complessiva, può essere fruito entro cinque mesi dall'ingresso in Italia (comma 3).

Cosa succede se non chiedo il congedo per il periodo all'estero?

La lavoratrice che non richiede, o richiede solo in parte, il congedo di maternità per il periodo di permanenza all'estero può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto a indennità (comma 4).

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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