In sintesi
L'articolo 24 del D.Lgs. 151/2001 estende il diritto all'indennità di maternità a due situazioni particolari. In primo luogo, nei casi di interdizione anticipata dal lavoro disposta dall'Ispettorato del Lavoro ex art. 17, la lavoratrice percepisce l'indennità di maternità per l'intero periodo di interdizione, anche se questo inizia prima dei due mesi ante parto ordinari. In secondo luogo, nei casi di interruzione della gravidanza dopo il 180° giorno o di decesso del neonato (art. 19), l'indennità viene corrisposta per il residuo periodo di congedo non ancora goduto. L'articolo 24 garantisce così che il sistema previdenziale non crei vuoti di tutela economica nelle situazioni di maggiore fragilità per la lavoratrice: né nei casi di rischio sanitario che richiedono un'astensione anticipata, né nelle situazioni di perdita del bambino.
Testo dell'articoloVigente
Art. 24 D.Lgs. 151/2001 — Prolungamento del diritto all’indennità
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. L’indennità di maternità è corrisposta anche nei casi previsti dall’articolo 17, per l’intero periodo di interdizione anticipata dal lavoro disposta dall’ispettorato del lavoro.
2. Nei casi di cui all’articolo 19, l’indennità è corrisposta per il residuo periodo non goduto.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio della norma
L'art. 24 colma potenziali lacune del sistema di indennizzo: senza questa norma, la lavoratrice in interdizione anticipata si troverebbe in una zona grigia — non più al lavoro, ma formalmente fuori dal periodo ordinario del congedo di maternità — e potrebbe non avere diritto ad alcuna indennità. Analogamente, in caso di perdita del bambino, senza l'art. 24 la lavoratrice potrebbe perdere sia il bambino sia il diritto all'indennità per i giorni residui. L'articolo risponde con chiarezza: l'indennità segue la lavoratrice in tutte le situazioni tutelate dal decreto, senza soluzione di continuità.
Analisi e struttura
Il primo comma dell'art. 24 riguarda l'interdizione anticipata (art. 17): l'indennità è corrisposta per l'intero periodo di interdizione, che può iniziare in qualsiasi momento della gravidanza (anche al quinto mese, se le condizioni di rischio lo richiedono) e proseguire fino ai sette mesi post-parto. Il calcolo dell'indennità segue le regole dell'art. 23 (80% della retribuzione). Il secondo comma riguarda i casi dell'art. 19 (interruzione dopo il 180° giorno o decesso del neonato): l'indennità è corrisposta per il residuo periodo non goduto. Se la lavoratrice ha già fruito di due mesi ante-parto e poi il bambino decede, ha diritto ai tre mesi post-parto; se l'interruzione avviene durante l'ante-parto, il residuo copre il periodo post-parto non ancora iniziato.
Quando si applica
L'art. 24 si applica in due situazioni distinte e codificate: (1) interdizione anticipata ex art. 17, che richiede un provvedimento formale dell'Ispettorato del Lavoro; (2) eventi dell'art. 19 (interruzione dopo 180° giorno o decesso neonatale). In entrambi i casi l'indennità è erogata dall'INPS secondo le modalità ordinarie, previa presentazione della documentazione rilevante (provvedimento dell'ispettorato nel primo caso, documentazione medica nel secondo). L'art. 24 non si applica alle lavoratrici autonome, per le quali valgono i regimi specifici degli artt. 66-68.
Confronto e norme correlate
L'art. 24 è strettamente connesso agli artt. 17 e 19, di cui costituisce il prolungamento economico. Va letto anche in connessione con l'art. 22 (che stabilisce il diritto di base all'indennità) e con l'art. 23 (che ne fissa la misura). Per le procedure di richiesta dell'indennità all'INPS nelle ipotesi dell'art. 24, il riferimento è alle circolari INPS che regolano le domande di maternità per le fattispecie particolari.
Problemi applicativi
Il profilo applicativo più frequente riguarda la determinazione della retribuzione di riferimento per il calcolo dell'indennità in caso di interdizione anticipata che inizi molto prima dei due mesi ante-parto ordinari: la regola dell'art. 23 (mese precedente l'inizio del congedo) si applica anche all'interdizione anticipata, il che significa che la retribuzione di riferimento è quella del mese precedente l'inizio dell'interdizione, non quella del mese precedente la data presunta del parto. Un secondo profilo riguarda la documentazione per i casi dell'art. 19: la lavoratrice che ha subito un'interruzione tardiva o il decesso del neonato deve presentare all'INPS la documentazione medica pertinente per ottenere il residuo dell'indennità, e il processo può richiedere alcuni giorni, durante i quali la lavoratrice non riceve pagamenti. È opportuno che la lavoratrice si attivi tempestivamente.
Casi pratici
Caso 1: Indennità durante l'interdizione anticipata al quinto mese
Caso 2: Indennità residua dopo decesso del neonato
Caso 3: Calcolo della retribuzione di riferimento per interdizione anticipata
Domande frequenti
L'INPS paga l'indennità anche durante l'interdizione anticipata prima dei 2 mesi ante-parto?
Sì. L'art. 24, comma 1, D.Lgs. 151/2001 prevede che l'indennità di maternità sia corrisposta per l'intero periodo di interdizione anticipata disposta dall'Ispettorato del Lavoro, anche se inizia prima dei due mesi ordinari ante-parto. La misura è sempre l'80% della retribuzione.
Se il bambino muore dopo la nascita, l'INPS smette di pagare l'indennità di maternità?
No. L'art. 24, comma 2, prevede che in caso di decesso del neonato (art. 19) l'indennità di maternità sia corrisposta per il residuo periodo di congedo non ancora goduto. Il decesso del bambino non comporta la perdita del diritto all'indennità per i giorni rimasti.
Quale retribuzione si prende come base per l'indennità durante l'interdizione anticipata?
Si applica la regola generale dell'art. 23: la retribuzione del mese immediatamente precedente l'inizio dell'interdizione anticipata (non il mese precedente la data presunta del parto). In questo modo il calcolo riflette la retribuzione effettiva della lavoratrice al momento dell'astensione.
Come si richiede all'INPS l'indennità per i casi dell'art. 24?
Per l'interdizione anticipata: allegando alla domanda INPS il provvedimento dell'Ispettorato del Lavoro che dispone l'interdizione. Per i casi di interruzione o decesso del neonato: allegando la documentazione medica pertinente (referto ospedaliero, atto di morte, ecc.). La domanda si presenta online sul portale INPS.
Vedi anche