Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 24 D.Lgs. 151/2001 – Prolungamento del diritto all’indennità

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. L’indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall’articolo 54, comma 3, lettere a), b) e c), che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità previsti dagli articoli 16 e 17.

2. Le lavoratrici gestanti che si trovino, all’inizio del periodo di congedo di maternità, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione, ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento dell’indennità giornaliera di maternità purché tra l’inizio della sospensione, dell’assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di sessanta giorni.

3. Ai fini del computo dei predetti sessanta giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali, né del periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità, né del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, né del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.

4. Qualora il congedo di maternità abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all’inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell’indennità di disoccupazione, ha diritto all’indennità giornaliera di maternità anziché all’indennità ordinaria di disoccupazione.

5. La lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate nel comma 4, ma che non è in godimento della indennità di disoccupazione perché nell’ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all’obbligo dell’assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all’indennità giornaliera di maternità, purché al momento dell’inizio del congedo di maternità non siano trascorsi più di centottanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell’ultimo biennio che precede il suddetto periodo, risultino a suo favore, nell’assicurazione obbligatoria per le indennità di maternità, ventisei contributi settimanali.

6. La lavoratrice che, nel caso di congedo di maternità iniziato dopo sessanta giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all’inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all’indennità giornaliera di maternità.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai casi di fruizione dell’indennità di mobilità di cui all’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Testo vigente da Normattiva.

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In sintesi

L'articolo 24 del D.Lgs. 151/2001 prolunga il diritto all'indennità di maternità oltre la normale vigenza del rapporto: spetta anche nei casi di risoluzione previsti dall'art. 54, comma 3, lettere a), b) e c), durante il congedo (comma 1) e alle gestanti sospese, assenti senza retribuzione o disoccupate, se dall'inizio della sospensione o disoccupazione al congedo non sono passati più di sessanta giorni (comma 2). I commi 3-6 precisano il computo dei sessanta giorni e i casi di disoccupazione e cassa integrazione; il comma 7 estende la disciplina all'indennità di mobilità.
Indice dei contenuti

Ratio della norma

Evita che la lavoratrice perda l'indennità perché il rapporto si è interrotto o sospeso a ridosso del congedo.

Analisi e struttura

Comma 1: indennità anche nei casi di risoluzione del rapporto previsti dall'art. 54, comma 3, lettere a), b) e c), durante i congedi degli artt. 16 e 17. Comma 2: le gestanti sospese, assenti senza retribuzione o disoccupate all'inizio del congedo hanno diritto all'indennità se non sono trascorsi più di sessanta giorni. Comma 3: nel computo dei sessanta giorni non si tiene conto di malattia o infortunio sul lavoro accertati, del congedo parentale o per malattia del figlio fruito per una precedente maternità, delle assenze per assistere minori in affidamento e dei periodi di mancata prestazione nel part-time verticale. Comma 4: se il congedo inizia dopo sessanta giorni dalla cessazione e la lavoratrice è disoccupata con indennità di disoccupazione, ha diritto all'indennità di maternità in luogo di quella di disoccupazione. Comma 5: se non percepisce disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha lavorato in attività non soggette all'obbligo, spetta l'indennità se non sono trascorsi più di centottanta giorni dalla cessazione e risultano ventisei contributi settimanali nell'ultimo biennio. Comma 6: la lavoratrice sospesa con integrazione salariale (CIG) ha diritto all'indennità di maternità in luogo di essa. Comma 7: le regole si applicano anche all'indennità di mobilità.

Giurisprudenza costituzionale

Le note di Normattiva riportano la sentenza della Corte costituzionale n. 405/2001, che ha dichiarato illegittimo il comma 1 nella parte in cui escludeva l'indennità nell'ipotesi dell'art. 54, comma 3, lettera a), e la sentenza n. 158/2018, che ha dichiarato illegittimo il comma 3 nella parte in cui non esclude dal computo dei sessanta giorni il congedo straordinario dell'art. 42, comma 5, di cui la lavoratrice abbia fruito.

Norme correlate

Misura dell'indennità: art. 22. Calcolo: art. 23. Divieto di licenziamento e casi di risoluzione consentita: art. 54.

Casi pratici

Caso 1: Disoccupata da meno di sessanta giorni

Caso 2: Cassa integrazione

Domande frequenti

L'indennità di maternità spetta anche a chi ha perso il lavoro?

Sì, a certe condizioni: ad esempio, se all'inizio del congedo la gestante è sospesa, assente senza retribuzione o disoccupata e non sono trascorsi più di sessanta giorni (comma 2); i commi 4 e 5 regolano i casi con indennità di disoccupazione o oltre i sessanta giorni.

Quali periodi non contano nei sessanta giorni?

Malattia o infortunio sul lavoro accertati, congedo parentale o per malattia del figlio fruito per una precedente maternità, assenza per assistere minori in affidamento e mancata prestazione nel part-time verticale (comma 3). Le note di Normattiva riportano che la sentenza della Corte costituzionale n. 158/2018 ha aggiunto il congedo straordinario dell'art. 42, comma 5.

Se sono in cassa integrazione, quale indennità prendo?

Se il congedo inizia dopo sessanta giorni dalla sospensione e a quel momento sei sospesa con integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, hai diritto all'indennità di maternità in luogo di tale trattamento (comma 6).

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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