Testo dell'articoloVigente
Art. 22 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento economico e normativo in maternità
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Le lavoratrici hanno diritto ad un’indennità giornaliera pari all’80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2.
2. L’indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta con le modalità di cui all’articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con gli stessi criteri previsti per l’erogazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie.
3. I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.
4. I medesimi periodi non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità di cui all’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, fermi restando i limiti temporali di fruizione dell’indennità di mobilità. I medesimi periodi si computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell’indennità di mobilità.
5. Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.
6. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità.
7. Non viene cancellata dalla lista di mobilità ai sensi dell’articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che, in periodo di congedo di maternità, rifiuta l’offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilità, ovvero l’avviamento a corsi di formazione professionale.
Testo vigente da Normattiva.
In sintesi
L'articolo 22 del D.Lgs. 151/2001 riconosce alle lavoratrici, per tutto il periodo del congedo di maternità, un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione (comma 1), corrisposta con le modalità previste dal D.L. 663/1979 (comma 2). I periodi di congedo si computano nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi tredicesima o gratifica natalizia e ferie (comma 3), valgono come attività lavorativa per la progressione di carriera se i contratti collettivi non richiedono altri requisiti (comma 5) e le ferie non vanno godute contemporaneamente al congedo (comma 6). I commi 4 e 7 riguardano la lista di mobilità.Indice dei contenuti
Ratio della norma
Garantisce reddito (80%) e carriera durante l'astensione obbligatoria, in modo che la maternità non comporti perdita di anzianità.
Analisi e struttura
Comma 1: indennità giornaliera dell'80% della retribuzione per tutto il congedo, anche in attuazione degli artt. 7, comma 6, e 12, comma 2. Comma 2: l'indennità comprende ogni altra indennità per malattia ed è corrisposta con le modalità dell'art. 1 D.L. 663/1979 e con gli stessi criteri dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Comma 3: anzianità di servizio a tutti gli effetti, inclusi tredicesima o gratifica natalizia e ferie. Comma 4: i periodi non si computano per i limiti di permanenza nelle liste di mobilità (L. 223/1991, art. 7) e si computano per il minimo di sei mesi di lavoro effettivo richiesto per l'indennità di mobilità. Comma 5: attività lavorativa ai fini della progressione di carriera, se i contratti collettivi non richiedono particolari requisiti. Comma 6: ferie e assenze spettanti per altro titolo non vanno godute contemporaneamente al congedo. Comma 7: non si è cancellate dalla lista di mobilità (art. 9 L. 223/1991) se si rifiuta, durante il congedo, un'offerta di lavoro, di impiego in opere di pubblica utilità o un corso di formazione.
Quando si applica
A tutte le lavoratrici in congedo di maternità. Il calcolo della retribuzione di riferimento è nell'art. 23.
Norme correlate
Calcolo dell'indennità: art. 23. Prolungamento del diritto all'indennità: art. 24. Trattamento previdenziale: art. 25.
Casi pratici
Caso 1: Ferie durante il congedo
Caso 2: Anzianità di servizio
Domande frequenti
A quanto ammonta l'indennità di maternità?
All'80 per cento della retribuzione, per tutto il periodo del congedo di maternità (art. 22, comma 1). Come si calcola la retribuzione lo dice l'art. 23.
Il congedo di maternità conta ai fini di tredicesima e ferie?
Sì. I periodi di congedo si computano nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o gratifica natalizia e alle ferie (comma 3).
Si possono fare le ferie durante il congedo di maternità?
No: le ferie e le assenze spettanti ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità (comma 6).
Il congedo conta per la carriera?
Sì: gli stessi periodi sono considerati attività lavorativa ai fini della progressione nella carriera, quando i contratti collettivi non richiedano particolari requisiti (comma 5).