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Art. 21 D.Lgs. 151/2001 — Documentazione del congedo di maternità

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Art. 21 D.Lgs. 151/2001 — Documentazione del congedo di maternità

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. La lavoratrice che intenda avvalersi del congedo di maternità è tenuta a presentare al datore di lavoro, prima dell’inizio del congedo:

a) apposita certificazione medica rilasciata dal medico del Servizio sanitario nazionale indicante la data presunta del parto;

b) entro trenta giorni dal parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva.