Testo dell'articoloVigente
Art. 21 D.Lgs. 151/2001 – Documentazione del congedo di maternità
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Prima dell’inizio del periodo di divieto di lavoro di cui all’articolo 16, lettera a), le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all’istituto erogatore dell’indennità di maternità il certificato medico indicante la data presunta del parto. La data indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione.
1-bis. Il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, secondo le modalità e utilizzando i servizi resi disponibili dall’INPS.
2. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2-bis. La trasmissione all’INPS del certificato di parto o del certificato di interruzione di gravidanza deve essere effettuata esclusivamente per via telematica dalla competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, secondo le modalità e utilizzando i servizi resi disponibili dall’INPS.
2-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
2-quater. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.
Testo vigente da Normattiva.
In sintesi
L'articolo 21 del D.Lgs. 151/2001 impone alle lavoratrici di consegnare, prima dell'inizio del divieto di lavoro, al datore e all'istituto erogatore dell'indennità il certificato medico con la data presunta del parto, che fa stato nonostante errori di previsione (comma 1). Il certificato va inviato all'INPS solo per via telematica dal medico del SSN o convenzionato (comma 1-bis). Entro trenta giorni la lavoratrice presenta il certificato di nascita o la dichiarazione sostitutiva (comma 2); parto e interruzione di gravidanza sono trasmessi all'INPS solo per via telematica dalla struttura sanitaria (comma 2-bis).Indice dei contenuti
Ratio della norma
Fissa la prova documentale della data presunta del parto e della nascita, da cui dipendono l'inizio e la durata del congedo e l'indennità.
Analisi e struttura
Il comma 1 prevede la consegna del certificato medico con la data presunta del parto prima dell'inizio del divieto dell'art. 16, lettera a); la data indicata fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione. Il comma 1-bis stabilisce che l'invio all'INPS avviene esclusivamente per via telematica, direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Il comma 2 richiede la presentazione, entro trenta giorni, del certificato di nascita o della dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000. Il comma 2-bis impone la trasmissione telematica all'INPS del certificato di parto o di interruzione di gravidanza da parte della struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata. I commi 2-ter e 2-quater sono abrogati dal D.Lgs. 179/2016.
Quando si applica
Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro per il comma 1; entro trenta giorni dalla nascita per il comma 2. La data presunta indicata nel certificato non si corregge anche se il parto avviene in un altro giorno.
Norme correlate
Congedo di maternità: art. 16. Interruzione della gravidanza: art. 19. Flessibilità: art. 20.
Casi pratici
Caso 1: Data presunta sbagliata
Caso 2: Certificato di nascita
Domande frequenti
Quando va consegnato il certificato di gravidanza?
Prima dell'inizio del periodo di divieto di lavoro dell'art. 16, lettera a), al datore di lavoro e all'istituto erogatore dell'indennità (comma 1).
Come arriva il certificato all'INPS?
Esclusivamente per via telematica, direttamente dal medico del SSN o con esso convenzionato (comma 1-bis).
Entro quando si presenta il certificato di nascita?
Entro trenta giorni, anche con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 (comma 2).
Chi trasmette all'INPS il certificato di parto?
La competente struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il SSN, esclusivamente per via telematica (comma 2-bis).