Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 19 D.Lgs. 151/2001 – Interruzione della gravidanza

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. L’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza, intervenuta dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione, nonché il decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, non comportano la perdita del diritto alla fruizione del congedo di maternità.

In sintesi

L'articolo 19 del D.Lgs. 151/2001 tutela la lavoratrice in due situazioni di particolare fragilità: l'interruzione della gravidanza (spontanea o terapeutica) avvenuta dopo il 180° giorno dall'inizio della gestazione, e il decesso del neonato alla nascita o durante il congedo di maternità. In questi casi, la legge stabilisce che non si perde il diritto alla fruizione del congedo di maternità residuo. La ratio è di carattere umanitario e sociale: la donna che affronta queste esperienze drammatiche ha diritto a mantenere il periodo di recupero e tutela previsto dal congedo, non essendo costretta a rientrare immediatamente al lavoro in un momento di profonda sofferenza. La norma afferma il principio che il congedo di maternità non è un semplice «permesso per accudire il neonato», ma una tutela più ampia della salute psicofisica della donna che ha vissuto la gravidanza.
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Ratio della norma

L'art. 19 risponde a un'esigenza di umanizzazione del diritto del lavoro: di fronte alla perdita del bambino (per interruzione della gravidanza dopo i sei mesi di gestazione o per decesso neonatale), la lavoratrice non deve subire anche la perdita dei diritti connessi al congedo di maternità. La norma evita una doppia punizione: perdere il bambino e perdere anche il diritto al periodo di riposo e recupero previsto dalla legge. Il congedo serve non solo per accudire il neonato, ma anche per garantire alla madre il tempo necessario al recupero fisico e psicologico di una gravidanza portata avanti per mesi.

Analisi e struttura

La norma distingue due situazioni. Prima situazione: interruzione della gravidanza (spontanea o terapeutica) avvenuta dopo il 180° giorno dall'inizio della gestazione. Il 180° giorno corrisponde approssimativamente al sesto mese di gravidanza: l'interruzione dopo questo termine è considerata un evento sufficientemente avanzato nella gravidanza da giustificare la piena applicazione del congedo. Prima del 180° giorno, l'interruzione è trattata come una malattia ordinaria e non dà diritto al congedo di maternità. Seconda situazione: decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità. In entrambi i casi il congedo residuo non viene meno: la lavoratrice ha diritto a fruire del periodo rimanente e a percepire l'indennità di maternità per l'intera durata del congedo.

Quando si applica

Il presupposto temporale del 180° giorno è essenziale: prima di tale data, l'interruzione della gravidanza è qualificata come malattia (con diritto alla normale indennità di malattia e non a quella di maternità). La lavoratrice deve comunicare al datore la situazione sopravvenuta e presentare la relativa documentazione medica. Il congedo residuo decorre dalla data dell'evento (interruzione o decesso) e si esaurisce secondo il calendario originariamente previsto, oppure la lavoratrice può scegliere di rientrare anticipatamente al lavoro (ma in tal caso rinuncia ai giorni residui).

Confronto e norme correlate

L'art. 19 va letto insieme all'art. 16 (durata del congedo) e all'art. 24 (prolungamento del diritto all'indennità). L'art. 24, comma 2, richiama l'art. 19 e stabilisce che l'indennità è corrisposta per il residuo periodo non goduto. La distinzione tra interruzione prima e dopo il 180° giorno va confrontata con la L. 194/1978 sull'interruzione volontaria della gravidanza, che fissa al termine di novanta giorni il limite per l'interruzione volontaria (IVG) e prevede procedure specifiche per le interruzioni tardive.

Problemi applicativi

Un profilo pratico è determinare la durata del congedo residuo spettante: se la lavoratrice aveva già goduto del periodo ante-parto (due mesi) e subisce un decesso neonatale, ha diritto ai tre mesi post-parto residui. Se invece l'interruzione avviene prima del parto, occorre verificare quanti giorni di congedo ante-parto erano già stati fruiti e calcolare il residuo. Un secondo profilo riguarda la documentazione richiesta: la lavoratrice deve presentare la documentazione medica attestante l'interruzione o il decesso. Non è necessaria alcuna specifica forma, ma la documentazione deve essere idonea a comprovare la data dell'evento.

Casi pratici

Caso 1: Interruzione spontanea al settimo mese

Caso 2: Decesso neonatale durante il congedo di maternità

Caso 3: Interruzione spontanea prima del 180° giorno

Domande frequenti

Se interrompo la gravidanza dopo sei mesi perdo il congedo di maternità?

No. L'art. 19 D.Lgs. 151/2001 tutela la lavoratrice che subisce un'interruzione spontanea o terapeutica dopo il 180° giorno (circa 6° mese) di gestazione: il congedo di maternità residuo rimane e l'indennità INPS è dovuta per l'intero periodo non ancora goduto.

E se il bambino muore dopo la nascita durante il congedo di maternità?

Anche in questo caso l'art. 19 prevede che il congedo di maternità non si perda. La lavoratrice ha diritto a fruire del congedo residuo e a percepire l'indennità di maternità per tutti i giorni rimanenti del periodo post-parto.

Cosa succede se l'interruzione avviene prima del 180° giorno?

Prima del 180° giorno dall'inizio della gestazione, l'interruzione della gravidanza (spontanea o terapeutica) non dà diritto al congedo di maternità. La lavoratrice ha diritto all'indennità di malattia ordinaria, secondo le regole del contratto collettivo e della normativa previdenziale.

Come si calcola il 180° giorno di gravidanza?

Il 180° giorno si calcola dall'inizio della gestazione, cioè dalla data dell'ultimo ciclo mestruale o dalla data di concepimento indicata nella documentazione medica. Corrisponde approssimativamente alla fine del sesto mese di gravidanza o all'inizio del settimo.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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