Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 19 D.Lgs. 151/2001 – Interruzione della gravidanza

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. L’interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è considerata a tutti gli effetti come malattia.

2. Ai sensi dell’articolo 17 della legge 22 maggio 1978, n. 194, la pena prevista per chiunque cagioni ad una donna, per colpa, l’interruzione della gravidanza o un parto prematuro è aumentata se il fatto è commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro.

Testo vigente da Normattiva.

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In sintesi

L'articolo 19 del D.Lgs. 151/2001 stabilisce che l'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 194/1978 è considerata a tutti gli effetti come malattia (comma 1). Il comma 2 richiama l'art. 17 della stessa legge: la pena prevista per chi cagiona a una donna, per colpa, l'interruzione della gravidanza o un parto prematuro è aumentata se il fatto è commesso con la violazione delle norme a tutela del lavoro.
Indice dei contenuti

Ratio della norma

Inquadra l'interruzione della gravidanza nel regime della malattia, quindi fuori dal congedo di maternità, e rafforza la tutela penale quando la causa è la violazione delle norme sul lavoro.

Analisi e struttura

Il comma 1 considera malattia a tutti gli effetti l'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi degli artt. 4, 5 e 6 L. 194/1978. Il comma 2 rinvia all'art. 17 L. 194/1978 sull'interruzione colposa della gravidanza o sul parto prematuro colposo e prevede un aumento di pena se il fatto è commesso con violazione delle norme poste a tutela del lavoro.

Quando si applica

Il comma 1 qualifica come malattia l'interruzione nei casi richiamati della L. 194/1978. Per l'interruzione dopo il 180° giorno dall'inizio della gestazione l'art. 16, comma 1-bis, regola la ripresa anticipata dell'attività: le due norme vanno lette insieme.

Norme correlate

Congedo di maternità e ripresa anticipata: art. 16. Documentazione: art. 21, comma 2-bis (certificato di interruzione di gravidanza).

Casi pratici

Caso 1: Interruzione spontanea nei primi mesi

Caso 2: Violazione delle norme sul lavoro

Domande frequenti

L'aborto è considerato malattia?

Sì: l'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli artt. 4, 5 e 6 L. 194/1978, è considerata a tutti gli effetti come malattia (art. 19, comma 1).

Cosa dice l'art. 16 sull'interruzione oltre il 180° giorno?

L'art. 19 qualifica l'interruzione come malattia. La ripresa anticipata dell'attività dopo interruzione oltre il 180° giorno dall'inizio della gestazione è regolata dall'art. 16, comma 1-bis.

Cosa prevede il comma 2?

Un aumento della pena prevista dall'art. 17 L. 194/1978 se l'interruzione colposa o il parto prematuro colposo derivano dalla violazione delle norme a tutela del lavoro.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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