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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 19 del D.Lgs. 151/2001 tutela la lavoratrice in due situazioni di particolare fragilità: l'interruzione della gravidanza (spontanea o terapeutica) avvenuta dopo il 180° giorno dall'inizio della gestazione, e il decesso del neonato alla nascita o durante il congedo di maternità. In questi casi, la legge stabilisce che non si perde il diritto alla fruizione del congedo di maternità residuo. La ratio è di carattere umanitario e sociale: la donna che affronta queste esperienze drammatiche ha diritto a mantenere il periodo di recupero e tutela previsto dal congedo, non essendo costretta a rientrare immediatamente al lavoro in un momento di profonda sofferenza. La norma afferma il principio che il congedo di maternità non è un semplice «permesso per accudire il neonato», ma una tutela più ampia della salute psicofisica della donna che ha vissuto la gravidanza.

Testo dell'articoloVigente

Art. 19 D.Lgs. 151/2001 — Interruzione della gravidanza

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. L’interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza, intervenuta dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione, nonché il decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, non comportano la perdita del diritto alla fruizione del congedo di maternità.

Commento

Ratio della norma

L'art. 19 risponde a un'esigenza di umanizzazione del diritto del lavoro: di fronte alla perdita del bambino (per interruzione della gravidanza dopo i sei mesi di gestazione o per decesso neonatale), la lavoratrice non deve subire anche la perdita dei diritti connessi al congedo di maternità. La norma evita una doppia punizione: perdere il bambino e perdere anche il diritto al periodo di riposo e recupero previsto dalla legge. Il congedo serve non solo per accudire il neonato, ma anche per garantire alla madre il tempo necessario al recupero fisico e psicologico di una gravidanza portata avanti per mesi.

Analisi e struttura

La norma distingue due situazioni. Prima situazione: interruzione della gravidanza (spontanea o terapeutica) avvenuta dopo il 180° giorno dall'inizio della gestazione. Il 180° giorno corrisponde approssimativamente al sesto mese di gravidanza: l'interruzione dopo questo termine è considerata un evento sufficientemente avanzato nella gravidanza da giustificare la piena applicazione del congedo. Prima del 180° giorno, l'interruzione è trattata come una malattia ordinaria e non dà diritto al congedo di maternità. Seconda situazione: decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità. In entrambi i casi il congedo residuo non viene meno: la lavoratrice ha diritto a fruire del periodo rimanente e a percepire l'indennità di maternità per l'intera durata del congedo.

Quando si applica

Il presupposto temporale del 180° giorno è essenziale: prima di tale data, l'interruzione della gravidanza è qualificata come malattia (con diritto alla normale indennità di malattia e non a quella di maternità). La lavoratrice deve comunicare al datore la situazione sopravvenuta e presentare la relativa documentazione medica. Il congedo residuo decorre dalla data dell'evento (interruzione o decesso) e si esaurisce secondo il calendario originariamente previsto, oppure la lavoratrice può scegliere di rientrare anticipatamente al lavoro (ma in tal caso rinuncia ai giorni residui).

Confronto e norme correlate

L'art. 19 va letto insieme all'art. 16 (durata del congedo) e all'art. 24 (prolungamento del diritto all'indennità). L'art. 24, comma 2, richiama l'art. 19 e stabilisce che l'indennità è corrisposta per il residuo periodo non goduto. La distinzione tra interruzione prima e dopo il 180° giorno va confrontata con la L. 194/1978 sull'interruzione volontaria della gravidanza, che fissa al termine di novanta giorni il limite per l'interruzione volontaria (IVG) e prevede procedure specifiche per le interruzioni tardive.

Problemi applicativi

Un profilo pratico è determinare la durata del congedo residuo spettante: se la lavoratrice aveva già goduto del periodo ante-parto (due mesi) e subisce un decesso neonatale, ha diritto ai tre mesi post-parto residui. Se invece l'interruzione avviene prima del parto, occorre verificare quanti giorni di congedo ante-parto erano già stati fruiti e calcolare il residuo. Un secondo profilo riguarda la documentazione richiesta: la lavoratrice deve presentare la documentazione medica attestante l'interruzione o il decesso. Non è necessaria alcuna specifica forma, ma la documentazione deve essere idonea a comprovare la data dell'evento.

Casi pratici

Caso 1: Interruzione spontanea al settimo mese

Caso 2: Decesso neonatale durante il congedo di maternità

Caso 3: Interruzione spontanea prima del 180° giorno

Domande frequenti

Se interrompo la gravidanza dopo sei mesi perdo il congedo di maternità?

No. L'art. 19 D.Lgs. 151/2001 tutela la lavoratrice che subisce un'interruzione spontanea o terapeutica dopo il 180° giorno (circa 6° mese) di gestazione: il congedo di maternità residuo rimane e l'indennità INPS è dovuta per l'intero periodo non ancora goduto.

E se il bambino muore dopo la nascita durante il congedo di maternità?

Anche in questo caso l'art. 19 prevede che il congedo di maternità non si perda. La lavoratrice ha diritto a fruire del congedo residuo e a percepire l'indennità di maternità per tutti i giorni rimanenti del periodo post-parto.

Cosa succede se l'interruzione avviene prima del 180° giorno?

Prima del 180° giorno dall'inizio della gestazione, l'interruzione della gravidanza (spontanea o terapeutica) non dà diritto al congedo di maternità. La lavoratrice ha diritto all'indennità di malattia ordinaria, secondo le regole del contratto collettivo e della normativa previdenziale.

Come si calcola il 180° giorno di gravidanza?

Il 180° giorno si calcola dall'inizio della gestazione, cioè dalla data dell'ultimo ciclo mestruale o dalla data di concepimento indicata nella documentazione medica. Corrisponde approssimativamente alla fine del sesto mese di gravidanza o all'inizio del settimo.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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