Art. 18 D.Lgs. 151/2001 – Sanzioni per violazione divieto di lavoro
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. L’inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 16 e 17 è punita con l’arresto fino a sei mesi.
1-bis. Il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui agli articoli 16, 16-bis e 17, ove rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, o di analoghe certificazioni previste dalle regioni e dalle province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni
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In sintesi
L'articolo 18 del D.Lgs. 151/2001 punisce con l'arresto fino a sei mesi l'inosservanza delle disposizioni degli articoli 16 e 17 (comma 1). Il comma 1-bis prevede che il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro degli artt. 16, 16-bis e 17, se rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere (art. 46-bis D.Lgs. 198/2006) o di analoghe certificazioni regionali, impediscono al datore di conseguirle.
Indice dei contenuti
Ratio della norma
Rende effettivo il divieto di lavoro intorno al parto con una sanzione penale e collega il rispetto dei diritti di assenza all'accesso alle certificazioni di parità di genere.
Analisi e struttura
Il comma 1 punisce con l'arresto fino a sei mesi chi non osserva gli artt. 16 e 17 (divieto di lavoro e sua estensione). Il comma 1-bis considera il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza degli artt. 16, 16-bis e 17: se rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere dell'art. 46-bis D.Lgs. 198/2006, o di analoghe certificazioni previste da regioni e province autonome, impediscono al datore il conseguimento delle stesse.
Quando si applica
Il comma 1 al datore che adibisce al lavoro in violazione dei divieti; il comma 1-bis a chi chiede una certificazione di parità di genere, con una finestra di verifica di due anni.
Norme correlate
Congedo di maternità: art. 16. Rinvio e sospensione: art. 16-bis. Estensione del divieto: art. 17.
Casi pratici
Caso 1: Lavoro durante il congedo
Caso 2: Certificazione di parità
Domande frequenti
Quale sanzione prevede l'art. 18?
L'arresto fino a sei mesi per l'inosservanza delle disposizioni degli artt. 16 e 17 (comma 1).
Cosa cambia per la certificazione della parità di genere?
Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo ai diritti di assenza degli artt. 16, 16-bis e 17, rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta, impediscono al datore di conseguire la certificazione (comma 1-bis).
Il comma 1-bis vale anche per le certificazioni regionali?
Sì, il testo cita le analoghe certificazioni previste da regioni e province autonome nei rispettivi ordinamenti.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
L'articolo 18 del D.Lgs. 151/2001 punisce con l'arresto fino a sei mesi l'inosservanza delle disposizioni degli articoli 16 e 17 (comma 1). Il comma 1-bis prevede che il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro degli artt. 16, 16-bis e 17, se rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere (art. 46-bis D.Lgs. 198/2006) o di analoghe certificazioni regionali, impediscono al datore di conseguirle.Indice dei contenuti
Ratio della norma
Rende effettivo il divieto di lavoro intorno al parto con una sanzione penale e collega il rispetto dei diritti di assenza all'accesso alle certificazioni di parità di genere.
Analisi e struttura
Il comma 1 punisce con l'arresto fino a sei mesi chi non osserva gli artt. 16 e 17 (divieto di lavoro e sua estensione). Il comma 1-bis considera il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza degli artt. 16, 16-bis e 17: se rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere dell'art. 46-bis D.Lgs. 198/2006, o di analoghe certificazioni previste da regioni e province autonome, impediscono al datore il conseguimento delle stesse.
Quando si applica
Il comma 1 al datore che adibisce al lavoro in violazione dei divieti; il comma 1-bis a chi chiede una certificazione di parità di genere, con una finestra di verifica di due anni.
Norme correlate
Congedo di maternità: art. 16. Rinvio e sospensione: art. 16-bis. Estensione del divieto: art. 17.
Casi pratici
Caso 1: Lavoro durante il congedo
Caso 2: Certificazione di parità
Domande frequenti
Quale sanzione prevede l'art. 18?
L'arresto fino a sei mesi per l'inosservanza delle disposizioni degli artt. 16 e 17 (comma 1).
Cosa cambia per la certificazione della parità di genere?
Il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo ai diritti di assenza degli artt. 16, 16-bis e 17, rilevati nei due anni antecedenti alla richiesta, impediscono al datore di conseguire la certificazione (comma 1-bis).
Il comma 1-bis vale anche per le certificazioni regionali?
Sì, il testo cita le analoghe certificazioni previste da regioni e province autonome nei rispettivi ordinamenti.