Testo dell'articoloVigente
Art. 17 D.Lgs. 151/2001 – Estensione del divieto di lavoro
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione all’avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali lavori sono determinati con propri decreti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative. Fino all’emanazione del primo decreto ministeriale, l’anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio.
2. La Direzione territoriale del lavoro e la ASL dispongono, secondo quanto previsto dai commi 3 e 4, l’interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell’articolo 16 o fino ai periodi di astensione di cui all’articolo 7, comma 6, e all’articolo 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dalla Direzione territoriale del lavoro o dalla ASL per i seguenti motivi:
a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.
3. L’astensione dal lavoro di cui alla lettera a) del comma 2 è disposta dall’azienda sanitaria locale, con modalità definite con Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, secondo le risultanze dell’accertamento medico ivi previsto. In ogni caso il provvedimento dovrà essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell’istanza della lavoratrice.
4. L’astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro, d’ufficio o su istanza della lavoratrice, qualora nel corso della propria attività di vigilanza emerga l’esistenza delle condizioni che danno luogo all’astensione medesima.
5. I provvedimenti […] previsti dai presente articolo sono definitivi.
Testo vigente da Normattiva.
In sintesi
L'articolo 17 del D.Lgs. 151/2001 anticipa il divieto di lavoro a tre mesi dalla data presunta del parto per le lavoratrici occupate in lavori gravosi o pregiudizievoli (comma 1) e prevede l'interdizione dal lavoro, per uno o più periodi, quando ricorrono gravi complicanze della gravidanza, condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli, o impossibilità di spostare la lavoratrice ad altre mansioni (comma 2). L'interdizione per complicanze è disposta dalla ASL, entro sette giorni dall'istanza; quella per condizioni di lavoro dalla Direzione territoriale del lavoro. I provvedimenti sono definitivi.Indice dei contenuti
Ratio della norma
L'art. 17 estende la protezione oltre il divieto ordinario di lavoro dell'art. 16, quando gravidanza o lavoro comportano rischi per la salute della donna e del bambino.
Analisi e struttura
Il comma 1 anticipa il divieto a tre mesi dalla data presunta del parto per i lavori che, in relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano gravosi o pregiudizievoli: l'elenco è affidato a decreti del Ministro del lavoro. Il comma 2 prevede l'interdizione dal lavoro fino al periodo di astensione dell'art. 16, comma 1, lett. a), o fino ai periodi dell'art. 7, comma 6, e dell'art. 12, comma 2, per i motivi indicati: a) gravi complicanze della gravidanza o forme morbose che si presume aggravate dalla gravidanza; b) condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli; c) impossibilità di spostare la lavoratrice ad altre mansioni (artt. 7 e 12). Il comma 3 assegna alla ASL il provvedimento per il caso a), entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza; il comma 4 alla Direzione territoriale del lavoro per i casi b) e c), d'ufficio o su istanza, se in vigilanza emergono le condizioni. Il comma 5 rende definitivi i provvedimenti.
Quando si applica
Si applica alle lavoratrici gestanti in presenza dei presupposti del comma 2. L'organo competente (ASL o Direzione territoriale del lavoro) dipende dal motivo dell'interdizione.
Norme correlate
Congedo di maternità: art. 16. Lavori vietati e spostamento di mansioni: artt. 7 e 12. Indennità per i periodi di interdizione: art. 22.
Casi pratici
Caso 1: Complicanze della gravidanza
Caso 2: Mansioni pregiudizievoli e nessuna alternativa
Domande frequenti
Chi dispone l'interdizione anticipata?
Dipende dal motivo: per gravi complicanze della gravidanza o forme morbose aggravate dalla gravidanza, la ASL (comma 3); per condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli, o impossibilità di spostamento ad altre mansioni, la Direzione territoriale del lavoro (comma 4).
In quanto tempo deve arrivare il provvedimento per le complicanze?
Il provvedimento dev'essere emanato entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza della lavoratrice (comma 3).
L'art. 17 anticipa il divieto di lavoro a tre mesi dal parto?
Il comma 1 anticipa il divieto di lavoro a tre mesi dalla data presunta del parto per le lavoratrici occupate in lavori gravosi o pregiudizievoli in relazione all'avanzato stato di gravidanza, individuati con decreto ministeriale.
I provvedimenti sono impugnabili?
Il comma 5 li qualifica come «definitivi»; la norma non dice altro sui rimedi.