Testo dell'articoloVigente
Art. 17 D.Lgs. 151/2001 — Estensione del divieto di lavoro
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Il divieto di cui all’articolo 16 è esteso:
a) alle lavoratrici che, durante la gravidanza o entro sette mesi dopo il parto, risultino adibite a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, di cui all’articolo 7;
b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
c) quando la lavoratrice non possa essere adibita ad altre mansioni, ai sensi degli articoli 6 e 7;
d) su istanza della lavoratrice, qualora l’ispettorato del lavoro accerti che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino.
2. Il provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro nei casi di cui al comma 1 è emesso dall’ispettorato del lavoro, d’ufficio o su istanza della lavoratrice, ed ha efficacia dal giorno successivo alla comunicazione al datore di lavoro.
Commento
Ratio della norma
L'art. 17 completa il sistema di tutela dell'art. 16 estendendo il divieto di lavoro ai casi in cui le condizioni concrete del rapporto lavorativo rendano necessaria un'astensione anticipata rispetto ai termini ordinari. La norma esprime la consapevolezza che il rischio per la salute della lavoratrice in gravidanza non è sempre riconducibile alle settimane immediatamente precedenti il parto, ma può manifestarsi in qualunque momento della gravidanza o del puerperio, in ragione delle specifiche condizioni di lavoro.
Analisi e struttura
Le quattro ipotesi di estensione del divieto sono: a) lavori pericolosi, faticosi o insalubri durante la gravidanza o nei sette mesi post-parto; b) condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli per la salute; c) impossibilità di assegnazione a mansioni alternative; d) istanza della lavoratrice con accertamento ispettivo del rischio. Il provvedimento è emesso dall'Ispettorato del Lavoro, che può agire d'ufficio (es. a seguito di un'ispezione) o su istanza della lavoratrice. Il provvedimento ha efficacia dal giorno successivo alla comunicazione al datore: da quel momento, la lavoratrice non deve presentarsi al lavoro e inizia a percepire l'indennità di maternità anticipata.
Quando si applica
L'estensione può operare in qualunque fase della gravidanza e nel periodo post-parto fino a sette mesi. Non è limitata al periodo immediatamente precedente il parto. La lavoratrice che ritiene di trovarsi in condizioni di rischio può rivolgersi direttamente all'Ispettorato del Lavoro, che compie un accertamento e, se le condizioni lo giustificano, emette il provvedimento. Il datore che non ottempera al provvedimento dell'ispettorato commette il reato previsto dall'art. 18.
Confronto e norme correlate
L'art. 17 va letto in connessione con l'art. 7 (lavori vietati), l'art. 12 (misure conseguenti alla valutazione dei rischi) e l'art. 24 (trattamento economico durante l'interdizione anticipata). Il sistema è coerente: prima il datore valuta il rischio (art. 11), poi adotta misure (art. 12), e se non è possibile garantire condizioni di lavoro sicure, interviene l'ispettorato con il provvedimento di interdizione (art. 17).
Problemi applicativi
Il principale profilo critico riguarda i tempi di emissione del provvedimento ispettivo: la lavoratrice che richiede l'interdizione deve attendere l'accertamento dell'Ispettorato del Lavoro, che può richiedere giorni o settimane in relazione al carico di lavoro degli uffici. In questo periodo, la lavoratrice è formalmente obbligata a presentarsi al lavoro. La giurisprudenza ha ritenuto che la lavoratrice che si assenti in attesa del provvedimento, in presenza di evidenti condizioni di rischio, non possa essere disciplinata per assenza ingiustificata, ma la questione rimane controversa. Un secondo profilo riguarda la revocabilità del provvedimento: se le condizioni cambiano (es. la lavoratrice viene assegnata a mansioni sicure), il datore può chiedere all'ispettorato la revoca dell'interdizione.
Casi pratici
Caso 1: Lavoratrice che chiede l'interdizione anticipata per stress lavorativo
Caso 2: Datore che non ottempera al provvedimento ispettivo
Caso 3: Interdizione d'ufficio a seguito di ispezione
Domande frequenti
Quando scatta l'interdizione anticipata dal lavoro in gravidanza?
L'art. 17 D.Lgs. 151/2001 prevede l'interdizione anticipata nei casi in cui: (a) la lavoratrice svolge lavori pericolosi o insalubri; (b) le condizioni ambientali sono pregiudizievoli; (c) non esistono mansioni alternative; (d) la lavoratrice lo richiede e l'ispettorato lo accerta. Il provvedimento è emesso dall'Ispettorato del Lavoro.
Come si richiede l'interdizione anticipata dal lavoro?
La lavoratrice deve presentare un'istanza all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, allegando documentazione medica che attesti le condizioni di rischio. L'ispettorato compie l'accertamento e, se le condizioni lo giustificano, emette il provvedimento di interdizione.
Quando inizia a produrre effetti il provvedimento di interdizione?
Il provvedimento di interdizione anticipata ha efficacia dal giorno successivo alla comunicazione al datore di lavoro. Dal quel giorno la lavoratrice non è più tenuta a presentarsi al lavoro e inizia a percepire l'indennità di maternità dall'INPS.
La lavoratrice viene pagata durante l'interdizione anticipata?
Sì. Ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 151/2001, l'indennità di maternità è corrisposta anche per il periodo di interdizione anticipata disposta dall'Ispettorato del Lavoro, nella misura dell'80% della retribuzione media giornaliera dell'ultimo mese.
Vedi anche