Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 16 D.Lgs. 151/2001 – Divieto di lavoro nelle settimane ante/post parto

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. È vietato adibire al lavoro le donne:

a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all’articolo 20;

b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;

c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all’articolo 20;

d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi.

1.1. In alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall’inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l’attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.

Testo vigente da Normattiva.

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In sintesi

L'articolo 16 del D.Lgs. 151/2001 vieta di adibire al lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, nel periodo tra la data presunta e quella effettiva se il parto è in ritardo, e durante i tre mesi dopo il parto, salvo la flessibilità dell'art. 20. Se il parto è anticipato, i giorni non goduti prima si aggiungono al periodo dopo il parto, anche oltre il limite complessivo di cinque mesi. In alternativa la lavoratrice può astenersi solo dopo il parto, entro i cinque mesi successivi, con le attestazioni mediche previste (comma 1.1). Il comma 1-bis consente la ripresa anticipata dopo interruzione della gravidanza oltre il 180° giorno o decesso del bambino.
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Ratio della norma

L'art. 16 fissa il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro intorno al parto. L'indennità economica non è qui, ma negli artt. 22 e seguenti.

Analisi e struttura

Il comma 1 vieta di adibire al lavoro le donne: a) nei due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo l'art. 20; b) se il parto avviene oltre la data presunta, dal giorno presunto a quello effettivo; c) nei tre mesi dopo il parto, salvo l'art. 20; d) nei giorni non goduti prima del parto, se il parto è anticipato: questi giorni si aggiungono al periodo dopo il parto, anche se la somma delle lettere a) e c) supera i cinque mesi. Il comma 1.1 permette, in alternativa, di astenersi esclusivamente dopo il parto, entro i cinque mesi successivi, se il medico specialista del SSN o convenzionato e il medico competente attestano che l'opzione non pregiudica la salute della gestante e del nascituro. Il comma 1-bis riguarda l'interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza dopo il 180° giorno dall'inizio della gestazione e il decesso del bambino alla nascita o durante il congedo: la lavoratrice può riprendere in qualunque momento l'attività, con preavviso di dieci giorni, se le attestazioni mediche non evidenziano pregiudizio per la sua salute.

Giurisprudenza costituzionale

Le note di Normattiva riportano che la Corte costituzionale, con sentenza 4-7 aprile 2011, n. 116, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 16, lettera c), nella parte in cui non consente, nel caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria, che la madre possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data di ingresso del bambino nella casa familiare.

Norme correlate

Flessibilità del congedo: art. 20. Estensione del divieto: art. 17. Indennità: art. 22. Rinvio e sospensione del congedo per ricovero del neonato: art. 16-bis. Adozioni e affidamenti: art. 26.

Casi pratici

Caso 1: Parto anticipato

Caso 2: Parto in ritardo

Caso 3: Interruzione della gravidanza oltre il 180° giorno

Domande frequenti

Quanto dura il congedo di maternità obbligatorio?

Il divieto di lavoro riguarda i due mesi precedenti la data presunta del parto, l'eventuale periodo tra data presunta e data effettiva, e i tre mesi dopo il parto (art. 16, comma 1, lettere a, b, c). I giorni non goduti prima del parto si aggiungono dopo, anche oltre i cinque mesi complessivi (lettera d).

Posso lavorare fino al giorno del parto?

L'art. 16 non lo consente come regola, ma il comma 1.1 permette di astenersi solo dopo il parto, entro i cinque mesi successivi, e l'art. 20 consente di iniziare un mese prima della data presunta: in entrambi i casi servono le attestazioni del medico specialista del SSN (o convenzionato) e del medico competente sull'assenza di pregiudizio per la salute.

Posso tornare al lavoro se perdo il bambino?

In caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza dopo il 180° giorno dall'inizio della gestazione, o di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo, la lavoratrice può riprendere in qualunque momento l'attività, con preavviso di dieci giorni, se le attestazioni mediche non evidenziano pregiudizio per la sua salute (comma 1-bis).

Il congedo spetta più a lungo in caso di parto prematuro con ricovero del neonato?

L'art. 16 non lo dice nel testo. Le note di Normattiva riportano la sentenza della Corte costituzionale n. 116/2011, che ha dichiarato illegittima la lettera c) nella parte in cui non consentiva, in caso di parto prematuro con ricovero del neonato, di fruire a richiesta del congedo a far tempo dall'ingresso del bambino nella casa familiare.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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