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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 15 del D.Lgs. 151/2001 stabilisce una clausola di rinvio generale: al congedo di maternità si applicano, ove non espressamente previsto dal testo unico, le disposizioni del testo unico delle norme sugli impiegati civili dello Stato (D.P.R. 3/1957), con le successive modificazioni. Si tratta di una norma di chiusura che garantisce la continuità del sistema normativo: per le lacune che il D.Lgs. 151/2001 non disciplina espressamente, il riferimento è alla normativa del pubblico impiego. Questo rinvio ha un significato storico: la tutela della maternità nel lavoro italiano si è sviluppata storicamente a partire dall'impiego pubblico, dove le protezioni erano più avanzate, e il testo unico del 2001 ha generalizzato queste tutele al lavoro privato, con il rinvio residuale all'originaria disciplina pubblicistica per le questioni non espressamente regolate.

Testo dell'articoloVigente

Art. 15 D.Lgs. 151/2001 — Disposizioni applicabili

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Al congedo di maternità si applicano, ove non espressamente previsto dal presente testo unico, le disposizioni del testo unico delle norme sugli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Commento

Ratio della norma

L'art. 15 svolge una funzione di integrazione del sistema normativo: il D.Lgs. 151/2001, pur essendo un testo organico, non può disciplinare ogni possibile questione che emerge nella prassi applicativa del congedo di maternità. La norma prevede che, per le lacune, si applichi il regime del pubblico impiego (D.P.R. 3/1957 e successive modificazioni). La scelta del D.P.R. 3/1957 come testo di riferimento residuale riflette la tradizione normativa italiana: le lavoratrici statali avevano ottenuto tutele di maternità più avanzate prima delle lavoratrici private, e il T.U. del 1957 aveva cristallizzato tali protezioni.

Analisi e struttura

La clausola di rinvio opera in modo condizionato: si applica solo per le materie non espressamente disciplinate dal D.Lgs. 151/2001. Laddove il testo unico prevede una disciplina specifica, essa prevale sulla disciplina residuale del D.P.R. 3/1957. Il rinvio riguarda solo il congedo di maternità (artt. 16 ss.), non gli altri istituti del testo unico (congedo parentale, riposi, permessi per figli disabili). Nella pratica, il D.P.R. 3/1957 è stato largamente superato da normative successive, rendendo il rinvio di portata limitata ma non priva di rilievo per alcune questioni di dettaglio.

Quando si applica

L'art. 15 rileva nei casi in cui emerga una questione procedurale o di dettaglio non disciplinata dal D.Lgs. 151/2001: modalità di comunicazione, documentazione richiesta, procedure interne, effetti del congedo sull'anzianità per categorie particolari di lavoratrici. La norma si applica sia nel settore pubblico sia nel settore privato, in via residuale. I contratti collettivi possono derogare al rinvio prevedendo discipline specifiche per i settori di riferimento.

Confronto e norme correlate

Il D.P.R. 3/1957 è stato in larga parte superato da normative successive: il D.Lgs. 165/2001 (T.U. pubblico impiego) ha modernizzato la disciplina del rapporto di lavoro pubblico, e il D.Lgs. 151/2001 stesso costituisce la fonte principale per la maternità. Il rinvio dell'art. 15 ha quindi rilevanza limitata alle questioni di dettaglio procedurale e organizzativo non disciplinate nei testi più recenti.

Problemi applicativi

Il principale problema pratico è stabilire quando una questione è «non espressamente prevista» dal D.Lgs. 151/2001 e quindi soggetta al rinvio. La risposta richiede un'interpretazione sistematica del decreto, verificando se la questione sia già risolta in via analogica o per applicazione dei principi generali del testo unico. In molti casi, il rinvio al D.P.R. 3/1957 risulta superato dalla successiva legislazione (D.Lgs. 165/2001 per il pubblico impiego) e dai contratti collettivi di settore, che hanno riempito le lacune in modo specifico per ciascuna categoria professionale.

Casi pratici

Caso 1: Questione procedurale non disciplinata dal testo unico

Caso 2: Calcolo dell'anzianità durante la maternità

Caso 3: Materia non coperta dal testo unico per lavoro pubblico

Domande frequenti

A cosa serve il rinvio dell'art. 15 D.Lgs. 151/2001 al D.P.R. 3/1957?

L'art. 15 è una clausola di chiusura: per le questioni relative al congedo di maternità non espressamente disciplinate dal D.Lgs. 151/2001, si applicano le disposizioni del testo unico degli impiegati civili dello Stato (D.P.R. 3/1957). Garantisce la continuità del sistema senza lacune normative.

Il rinvio si applica anche al settore privato?

Sì. Il rinvio residuale al D.P.R. 3/1957 vale sia per il settore pubblico sia per quello privato, per le materie non disciplinate dal testo unico. Tuttavia, i contratti collettivi possono prevedere discipline specifiche che prevalgono sul rinvio residuale.

Il D.P.R. 3/1957 è ancora attuale?

In parte è stato superato dalla normativa successiva (D.Lgs. 165/2001 per il pubblico impiego) e dallo stesso D.Lgs. 151/2001. Il rinvio dell'art. 15 ha quindi portata limitata, rilevante principalmente per dettagli procedurali e aspetti di dettaglio non coperti dalle normative più recenti.

Il rinvio dell'art. 15 si applica anche al congedo parentale?

No. Il rinvio riguarda specificamente il congedo di maternità (artt. 16 ss. D.Lgs. 151/2001), non gli altri istituti del testo unico come il congedo parentale, i riposi giornalieri o i permessi per figli con disabilità.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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