Testo dell'articoloVigente
Art. 15 D.Lgs. 151/2001 – Disposizioni applicabili
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Per quanto non diversamente previsto dal presente Capo, restano ferme le disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché da ogni altra disposizione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Testo vigente da Normattiva.
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Vedi anche
→art. 13 MATERNITA (Adeguamento alla disciplina comunitaria)→art. 14 MATERNITA (Controlli prenatali)→art. 16 MATERNITA (Divieto di adibire al lavoro le donne)→art. 16-bis MATERNITA (Rinvio e sospensione del congedo di maternit)→art. 37 Cost. (Donna lavoratrice)→art. 31 Cost. (Famiglia)→art. 3 L. 104/1992 (Soggetti aventi diritto)
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In sintesi
L'articolo 15 del D.Lgs. 151/2001 è composto da un solo comma: per quanto non diversamente previsto dal Capo II, restano ferme le disposizioni del D.Lgs. 626/1994 e successive modificazioni e ogni altra disposizione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.Indice dei contenuti
Ratio della norma
Raccorda le tutele specifiche per le lavoratrici madri con la disciplina generale della sicurezza sul lavoro, che continua a valere se il Capo II non dispone diversamente.
Analisi e struttura
L'articolo ha un solo comma di rinvio. Il testo cita il D.Lgs. 626/1994, rimasto nel testo pubblicato; la disciplina generale oggi in vigore è nel D.Lgs. 81/2008, che il rinvio finale a «ogni altra disposizione» in materia di sicurezza e salute comprende.
Quando si applica
In tutti i casi in cui il Capo II non prevede una regola propria.
Norme correlate
Valutazione dei rischi: artt. 11 e 12. Lavori vietati: art. 7.
Casi pratici
Caso 1: Norma generale sulla sicurezza
Domande frequenti
Cosa prevede l'art. 15?
Che per quanto non diversamente previsto dal Capo II restano ferme le disposizioni sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
Quali norme richiama?
Il D.Lgs. 626/1994 e successive modificazioni, e ogni altra disposizione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
L'art. 15 introduce nuovi obblighi?
No: è una clausola di raccordo, che mantiene ferma la disciplina generale.