Art. 13 D.Lgs. 151/2001 – Adeguamento alla disciplina comunitaria
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono recepite le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell’Unione europea, concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l’attività svolta dalle predette lavoratrici.
2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede ad adeguare ed integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al comma 1, nonché a modificare ed integrare gli elenchi di cui agli allegati B e C, in conformità alle modifiche alle linee direttrici e alle altre modifiche adottate in sede comunitaria.
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In sintesi
L'articolo 13 del D.Lgs. 151/2001 demanda a un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro della sanità e sentita la commissione consultiva permanente, il recepimento delle linee direttrici della Commissione europea sulla valutazione di agenti chimici, fisici e biologici e dei processi industriali pericolosi per le lavoratrici (comma 1). Con la stessa procedura si adegua il decreto e si modificano gli elenchi degli allegati B e C (comma 2).
Indice dei contenuti
Ratio della norma
Tiene allineata la disciplina italiana a quella europea senza modificare ogni volta la legge: gli aggiornamenti passano per decreto ministeriale.
Analisi e struttura
Il comma 1 prevede il recepimento, con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro della sanità e sentita la commissione consultiva permanente del D.Lgs. 626/1994 (richiamata nel testo), delle linee direttrici UE sulla valutazione degli agenti e dei processi pericolosi, anche con riguardo a movimenti, posizioni di lavoro, fatica mentale e fisica e altri disagi connessi all'attività. Il comma 2 consente, con la stessa procedura, di adeguare il decreto e di modificare e integrare gli elenchi degli allegati B e C.
Quando si applica
È una norma di delega a un atto amministrativo: non pone obblighi diretti a lavoratrici o datori di lavoro, ma fonda l'aggiornamento degli elenchi su cui poggiano gli artt. 7 e 11.
Norme correlate
Lavori vietati: art. 7 (allegati A e B). Valutazione dei rischi: art. 11 (allegato C).
Casi pratici
Caso 1: Aggiornamento degli elenchi
Caso 2: Fonte del recepimento
Domande frequenti
Che cosa prevede l'art. 13?
Il recepimento, con decreto ministeriale, delle linee direttrici UE sulla valutazione dei rischi per le lavoratrici, e l'aggiornamento degli allegati B e C.
Chi adotta il decreto?
Il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva permanente richiamata dal testo (comma 1).
Gli elenchi degli allegati possono cambiare?
Sì: il comma 2 consente di modificare e integrare gli elenchi degli allegati B e C con la stessa procedura.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
L'articolo 13 del D.Lgs. 151/2001 demanda a un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro della sanità e sentita la commissione consultiva permanente, il recepimento delle linee direttrici della Commissione europea sulla valutazione di agenti chimici, fisici e biologici e dei processi industriali pericolosi per le lavoratrici (comma 1). Con la stessa procedura si adegua il decreto e si modificano gli elenchi degli allegati B e C (comma 2).Indice dei contenuti
Ratio della norma
Tiene allineata la disciplina italiana a quella europea senza modificare ogni volta la legge: gli aggiornamenti passano per decreto ministeriale.
Analisi e struttura
Il comma 1 prevede il recepimento, con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro della sanità e sentita la commissione consultiva permanente del D.Lgs. 626/1994 (richiamata nel testo), delle linee direttrici UE sulla valutazione degli agenti e dei processi pericolosi, anche con riguardo a movimenti, posizioni di lavoro, fatica mentale e fisica e altri disagi connessi all'attività. Il comma 2 consente, con la stessa procedura, di adeguare il decreto e di modificare e integrare gli elenchi degli allegati B e C.
Quando si applica
È una norma di delega a un atto amministrativo: non pone obblighi diretti a lavoratrici o datori di lavoro, ma fonda l'aggiornamento degli elenchi su cui poggiano gli artt. 7 e 11.
Norme correlate
Lavori vietati: art. 7 (allegati A e B). Valutazione dei rischi: art. 11 (allegato C).
Casi pratici
Caso 1: Aggiornamento degli elenchi
Caso 2: Fonte del recepimento
Domande frequenti
Che cosa prevede l'art. 13?
Il recepimento, con decreto ministeriale, delle linee direttrici UE sulla valutazione dei rischi per le lavoratrici, e l'aggiornamento degli allegati B e C.
Chi adotta il decreto?
Il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva permanente richiamata dal testo (comma 1).
Gli elenchi degli allegati possono cambiare?
Sì: il comma 2 consente di modificare e integrare gli elenchi degli allegati B e C con la stessa procedura.