Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 13 D.Lgs. 151/2001 – Adeguamento alla disciplina comunitaria

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, sono recepite le linee direttrici elaborate dalla Commissione dell’Unione europea, concernenti la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici e riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l’attività svolta dalle predette lavoratrici.

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede ad adeguare ed integrare la disciplina contenuta nel decreto di cui al comma 1, nonché a modificare ed integrare gli elenchi di cui agli allegati B e C, in conformità alle modifiche alle linee direttrici e alle altre modifiche adottate in sede comunitaria.

Testo vigente da Normattiva.

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In sintesi

L'articolo 13 del D.Lgs. 151/2001 demanda a un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro della sanità e sentita la commissione consultiva permanente, il recepimento delle linee direttrici della Commissione europea sulla valutazione di agenti chimici, fisici e biologici e dei processi industriali pericolosi per le lavoratrici (comma 1). Con la stessa procedura si adegua il decreto e si modificano gli elenchi degli allegati B e C (comma 2).
Indice dei contenuti

Ratio della norma

Tiene allineata la disciplina italiana a quella europea senza modificare ogni volta la legge: gli aggiornamenti passano per decreto ministeriale.

Analisi e struttura

Il comma 1 prevede il recepimento, con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro della sanità e sentita la commissione consultiva permanente del D.Lgs. 626/1994 (richiamata nel testo), delle linee direttrici UE sulla valutazione degli agenti e dei processi pericolosi, anche con riguardo a movimenti, posizioni di lavoro, fatica mentale e fisica e altri disagi connessi all'attività. Il comma 2 consente, con la stessa procedura, di adeguare il decreto e di modificare e integrare gli elenchi degli allegati B e C.

Quando si applica

È una norma di delega a un atto amministrativo: non pone obblighi diretti a lavoratrici o datori di lavoro, ma fonda l'aggiornamento degli elenchi su cui poggiano gli artt. 7 e 11.

Norme correlate

Lavori vietati: art. 7 (allegati A e B). Valutazione dei rischi: art. 11 (allegato C).

Casi pratici

Caso 1: Aggiornamento degli elenchi

Caso 2: Fonte del recepimento

Domande frequenti

Che cosa prevede l'art. 13?

Il recepimento, con decreto ministeriale, delle linee direttrici UE sulla valutazione dei rischi per le lavoratrici, e l'aggiornamento degli allegati B e C.

Chi adotta il decreto?

Il Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva permanente richiamata dal testo (comma 1).

Gli elenchi degli allegati possono cambiare?

Sì: il comma 2 consente di modificare e integrare gli elenchi degli allegati B e C con la stessa procedura.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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