Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 12 D.Lgs. 151/2001 – Conseguenze della valutazione dei rischi

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Qualora i risultati della valutazione di cui all’articolo 11, comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinchè l’esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro.

2. Ove la modifica delle condizioni o dell’orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall’articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, che può disporre l’interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all’articolo 6, comma 1, in attuazione di quanto previsto all’articolo 17.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di divieto sanciti dall’articolo 7, commi 1 e 2.

4. L’inosservanza della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione di cui all’articolo 7, comma 7.

Testo vigente da Normattiva.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

In sintesi

L'articolo 12 del D.Lgs. 151/2001 stabilisce che, se la valutazione dei rischi rivela un pericolo per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure per evitare l'esposizione, modificando temporaneamente condizioni o orario di lavoro (comma 1). Se la modifica non è possibile per motivi organizzativi o produttivi, applica l'art. 7, commi 3, 4 e 5 e informa per iscritto il servizio ispettivo, che può disporre l'interdizione (comma 2). L'art. 12 vale fuori dai casi di divieto dell'art. 7, commi 1 e 2 (comma 3); l'inosservanza del comma 1 è punita come all'art. 7, comma 7 (comma 4).
Indice dei contenuti

Ratio della norma

Trasforma la valutazione dei rischi in azioni concrete, con una scala graduata: prima modifica di condizioni o orario, poi spostamento di mansioni, infine interdizione.

Analisi e struttura

Il comma 1 impone al datore di adottare le misure necessarie, modificando temporaneamente condizioni o orario di lavoro. Il comma 2 prevede, se ciò non è possibile per motivi organizzativi o produttivi, l'applicazione dell'art. 7, commi 3, 4 e 5 (altre mansioni, con conservazione della retribuzione e della qualifica) e la contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro, che può disporre l'interdizione per tutto il periodo dell'art. 6, comma 1, in attuazione dell'art. 17. Il comma 3 chiarisce che i commi 1 e 2 operano al di fuori dei divieti dell'art. 7, commi 1 e 2. Il comma 4 punisce l'inosservanza del comma 1 con la sanzione dell'art. 7, comma 7 (arresto fino a sei mesi).

Quando si applica

Quando la valutazione dell'art. 11 individua un rischio per le lavoratrici che non rientra tra i lavori vietati in assoluto dall'art. 7.

Norme correlate

Valutazione dei rischi: art. 11. Lavori vietati e spostamento: art. 7. Interdizione: art. 17.

Casi pratici

Caso 1: Orario modificato

Caso 2: Modifica impossibile

Domande frequenti

Cosa deve fare il datore se emerge un rischio?

Adottare le misure per evitare l'esposizione, modificando temporaneamente condizioni o orario di lavoro (art. 12, comma 1).

E se la modifica non è possibile?

Applica l'art. 7, commi 3, 4 e 5 e informa per iscritto il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, che può disporre l'interdizione (comma 2).

Quale sanzione è prevista?

Per l'inosservanza del comma 1 si applica la sanzione dell'art. 7, comma 7: arresto fino a sei mesi (comma 4).

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.