Art. 12 D.Lgs. 151/2001 – Conseguenze della valutazione dei rischi
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Qualora i risultati della valutazione di cui all’articolo 11, comma 1, rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinchè l’esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro.
2. Ove la modifica delle condizioni o dell’orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro applica quanto stabilito dall’articolo 7, commi 3, 4 e 5, dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio, che può disporre l’interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui all’articolo 6, comma 1, in attuazione di quanto previsto all’articolo 17.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione al di fuori dei casi di divieto sanciti dall’articolo 7, commi 1 e 2.
4. L’inosservanza della disposizione di cui al comma 1 è punita con la sanzione di cui all’articolo 7, comma 7.
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In sintesi
L'articolo 12 del D.Lgs. 151/2001 stabilisce che, se la valutazione dei rischi rivela un pericolo per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure per evitare l'esposizione, modificando temporaneamente condizioni o orario di lavoro (comma 1). Se la modifica non è possibile per motivi organizzativi o produttivi, applica l'art. 7, commi 3, 4 e 5 e informa per iscritto il servizio ispettivo, che può disporre l'interdizione (comma 2). L'art. 12 vale fuori dai casi di divieto dell'art. 7, commi 1 e 2 (comma 3); l'inosservanza del comma 1 è punita come all'art. 7, comma 7 (comma 4).
Indice dei contenuti
Ratio della norma
Trasforma la valutazione dei rischi in azioni concrete, con una scala graduata: prima modifica di condizioni o orario, poi spostamento di mansioni, infine interdizione.
Analisi e struttura
Il comma 1 impone al datore di adottare le misure necessarie, modificando temporaneamente condizioni o orario di lavoro. Il comma 2 prevede, se ciò non è possibile per motivi organizzativi o produttivi, l'applicazione dell'art. 7, commi 3, 4 e 5 (altre mansioni, con conservazione della retribuzione e della qualifica) e la contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro, che può disporre l'interdizione per tutto il periodo dell'art. 6, comma 1, in attuazione dell'art. 17. Il comma 3 chiarisce che i commi 1 e 2 operano al di fuori dei divieti dell'art. 7, commi 1 e 2. Il comma 4 punisce l'inosservanza del comma 1 con la sanzione dell'art. 7, comma 7 (arresto fino a sei mesi).
Quando si applica
Quando la valutazione dell'art. 11 individua un rischio per le lavoratrici che non rientra tra i lavori vietati in assoluto dall'art. 7.
Norme correlate
Valutazione dei rischi: art. 11. Lavori vietati e spostamento: art. 7. Interdizione: art. 17.
Casi pratici
Caso 1: Orario modificato
Caso 2: Modifica impossibile
Domande frequenti
Cosa deve fare il datore se emerge un rischio?
Adottare le misure per evitare l'esposizione, modificando temporaneamente condizioni o orario di lavoro (art. 12, comma 1).
E se la modifica non è possibile?
Applica l'art. 7, commi 3, 4 e 5 e informa per iscritto il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, che può disporre l'interdizione (comma 2).
Quale sanzione è prevista?
Per l'inosservanza del comma 1 si applica la sanzione dell'art. 7, comma 7: arresto fino a sei mesi (comma 4).
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
L'articolo 12 del D.Lgs. 151/2001 stabilisce che, se la valutazione dei rischi rivela un pericolo per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure per evitare l'esposizione, modificando temporaneamente condizioni o orario di lavoro (comma 1). Se la modifica non è possibile per motivi organizzativi o produttivi, applica l'art. 7, commi 3, 4 e 5 e informa per iscritto il servizio ispettivo, che può disporre l'interdizione (comma 2). L'art. 12 vale fuori dai casi di divieto dell'art. 7, commi 1 e 2 (comma 3); l'inosservanza del comma 1 è punita come all'art. 7, comma 7 (comma 4).Indice dei contenuti
Ratio della norma
Trasforma la valutazione dei rischi in azioni concrete, con una scala graduata: prima modifica di condizioni o orario, poi spostamento di mansioni, infine interdizione.
Analisi e struttura
Il comma 1 impone al datore di adottare le misure necessarie, modificando temporaneamente condizioni o orario di lavoro. Il comma 2 prevede, se ciò non è possibile per motivi organizzativi o produttivi, l'applicazione dell'art. 7, commi 3, 4 e 5 (altre mansioni, con conservazione della retribuzione e della qualifica) e la contestuale informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro, che può disporre l'interdizione per tutto il periodo dell'art. 6, comma 1, in attuazione dell'art. 17. Il comma 3 chiarisce che i commi 1 e 2 operano al di fuori dei divieti dell'art. 7, commi 1 e 2. Il comma 4 punisce l'inosservanza del comma 1 con la sanzione dell'art. 7, comma 7 (arresto fino a sei mesi).
Quando si applica
Quando la valutazione dell'art. 11 individua un rischio per le lavoratrici che non rientra tra i lavori vietati in assoluto dall'art. 7.
Norme correlate
Valutazione dei rischi: art. 11. Lavori vietati e spostamento: art. 7. Interdizione: art. 17.
Casi pratici
Caso 1: Orario modificato
Caso 2: Modifica impossibile
Domande frequenti
Cosa deve fare il datore se emerge un rischio?
Adottare le misure per evitare l'esposizione, modificando temporaneamente condizioni o orario di lavoro (art. 12, comma 1).
E se la modifica non è possibile?
Applica l'art. 7, commi 3, 4 e 5 e informa per iscritto il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, che può disporre l'interdizione (comma 2).
Quale sanzione è prevista?
Per l'inosservanza del comma 1 si applica la sanzione dell'art. 7, comma 7: arresto fino a sei mesi (comma 4).