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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 10 del D.Lgs. 151/2001 è stato soppresso dall'art. 2268, comma 1, n. 141 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), a decorrere dal 9 ottobre 2010. La disciplina relativa al personale militare femminile in materia di maternità e paternità è stata trasferita e coordinata nel Codice dell'ordinamento militare e nel relativo Testo Unico delle disposizioni regolamentari (D.P.R. 90/2010). La soppressione non ha eliminato le tutele per il personale militare femminile: le soldatesse, le carabiniere, le ufficiali della Guardia di Finanza e il personale femminile di tutte le Forze Armate continuano a godere del congedo di maternità per cinque mesi, dell'indennità all'80% e del divieto di licenziamento, ora disciplinati dal Codice dell'ordinamento militare anziché dal D.Lgs. 151/2001. Il rinvio suppletivo al testo unico rimane applicabile per le materie non espressamente regolate dalla normativa militare speciale.

Testo dell'articoloVigente

Art. 10 D.Lgs. 151/2001 — Personale militare femminile

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

[Articolo soppresso dall’art. 2268, comma 1, n. 141 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, a decorrere dal 9 ottobre 2010]

Commento

Ratio della norma

L'art. 10 originariamente estendeva le tutele del D.Lgs. 151/2001 al personale militare femminile, riconoscendo la specificità del rapporto di impiego militare rispetto al lavoro subordinato civile. La soppressione ad opera del D.Lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare) risponde a un'esigenza di coerenza sistematica: la disciplina del personale delle Forze Armate è stata organicamente raccolta in un corpus normativo unitario che include anche le tutele per la maternità, evitando rinvii incrociati tra testi normativi.

Analisi e struttura

Dal 9 ottobre 2010, data di entrata in vigore della norma abrogante, l'art. 10 non produce più effetti giuridici. Le tutele per il personale militare femminile in gravidanza e in maternità sono disciplinate dal D.Lgs. 66/2010 e dal D.P.R. 90/2010 (Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare), che riprendono sostanzialmente il contenuto dell'art. 10 abrogato, adattandolo alle specificità dell'ordinamento militare. Il principio di fondo — estensione delle tutele di maternità anche alle militari — è rimasto inalterato nella sostanza.

Quando si applica

Non si applica più, essendo l'articolo soppresso. Le militari in gravidanza o in congedo di maternità trovano la propria disciplina di riferimento nel D.Lgs. 66/2010 e nelle norme di settore delle singole Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri, Guardia di Finanza). Le disposizioni speciali militari possono prevedere adattamenti rispetto al regime generale del D.Lgs. 151/2001, ma devono garantire un livello di tutela non inferiore a quello previsto dalla normativa europea.

Confronto e norme correlate

Il D.Lgs. 66/2010, artt. 895 ss., disciplina il congedo di maternità per il personale militare, con riferimento all'art. 16 D.Lgs. 151/2001 per la durata e all'art. 22 per il trattamento economico. Il D.P.R. 90/2010 contiene la disciplina regolamentare di dettaglio. Le circolari delle singole Forze Armate (Stato Maggiore Difesa, Comandanti generali dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza) integrano il quadro normativo con le procedure operative interne.

Problemi applicativi

L'abrogazione ha semplificato il quadro normativo ma ha generato un periodo di incertezza applicativa nel passaggio tra i due regimi. La principale questione pratica è comprendere se, per materie non espressamente disciplinate nel D.Lgs. 66/2010, si applichi in via residuale il D.Lgs. 151/2001: la risposta prevalente in dottrina e prassi è positiva, considerando il D.Lgs. 151/2001 come disciplina di diritto comune applicabile in via suppletiva.

Casi pratici

Caso 1: Militare in gravidanza: quale normativa applicare

Caso 2: Carabiniera e congedo di maternità

Caso 3: Applicazione suppletiva del D.Lgs. 151/2001

Domande frequenti

L'art. 10 D.Lgs. 151/2001 è ancora in vigore?

No. L'art. 10 è stato soppresso dal D.Lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare) a decorrere dal 9 ottobre 2010. La disciplina per il personale militare femminile in materia di maternità è ora contenuta nel D.Lgs. 66/2010 e nel D.P.R. 90/2010.

Le militari in gravidanza hanno ancora tutele?

Sì, assolutamente. La soppressione dell'art. 10 non ha eliminato le tutele, ma le ha trasferite al D.Lgs. 66/2010 (Codice ordinamento militare), che disciplina il congedo di maternità, la valutazione dei rischi e il trattamento economico per il personale delle Forze Armate in gravidanza.

Si applica il D.Lgs. 151/2001 alle militari per le materie non coperte dal Codice militare?

In via suppletiva, sì. Per le materie non espressamente disciplinate dalle norme militari speciali, la prassi prevalente è di applicare il D.Lgs. 151/2001 come disciplina di diritto comune, garantendo un livello di tutela non inferiore a quello previsto dalla normativa generale.

Dove trovare la normativa sulla maternità per le Forze Armate?

La fonte principale è il D.Lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare), artt. 895 e seguenti, integrato dal D.P.R. 90/2010 e dalle circolari di settore emanate dai comandi di ciascuna Forza Armata.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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