D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell’ambito ed agli effetti della valutazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all’allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell’Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.
2. L’obbligo di informazione stabilito dall’articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.
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In sintesi
L'articolo 11 del D.Lgs. 151/2001 obbliga il datore di lavoro a valutare, nell'ambito della valutazione generale dei rischi, i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare l'esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro dell'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici della Commissione dell'Unione europea, individuando misure di prevenzione e protezione (comma 1). L'obbligo di informazione comprende i risultati della valutazione e le misure adottate, da comunicare alle lavoratrici e ai loro rappresentanti per la sicurezza (comma 2).
Indice dei contenuti
Ratio della norma
Impone di prevenire: i rischi per le lavoratrici vanno valutati in anticipo, non quando la gravidanza è già in corso.
Analisi e struttura
Il comma 1, fermo l'art. 7, commi 1 e 2, richiede la valutazione dei rischi per sicurezza e salute delle lavoratrici, in particolare quelli di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro dell'allegato C, con le misure di prevenzione e protezione da adottare. Il testo la collega alla valutazione dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. 626/1994: il rinvio, rimasto nel testo pubblicato, va letto con la disciplina sulla sicurezza oggi in vigore (D.Lgs. 81/2008). Il comma 2 estende l'obbligo di informazione alle lavoratrici e ai loro rappresentanti per la sicurezza, sui risultati della valutazione e sulle misure di protezione e prevenzione.
Quando si applica
In ogni azienda, come parte della valutazione dei rischi, a prescindere dal fatto che una lavoratrice sia già incinta. Le conseguenze della valutazione sono nell'art. 12.
Norme correlate
Lavori vietati: art. 7. Conseguenze della valutazione: art. 12. Linee direttrici UE: art. 13.
Casi pratici
Caso 1: Valutazione in un laboratorio
Caso 2: Informazione alle lavoratrici
Domande frequenti
Cosa deve valutare il datore di lavoro?
I rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare l'esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro dell'allegato C (art. 11, comma 1).
Chi va informato dei risultati?
Le lavoratrici e i loro rappresentanti per la sicurezza (comma 2).
La valutazione si fa solo quando una lavoratrice è incinta?
Il testo non lo prevede: la valutazione dei rischi rientra negli obblighi generali del datore e l'art. 12 ne disciplina le conseguenze se emerge un rischio.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
L'articolo 11 del D.Lgs. 151/2001 obbliga il datore di lavoro a valutare, nell'ambito della valutazione generale dei rischi, i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare l'esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro dell'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici della Commissione dell'Unione europea, individuando misure di prevenzione e protezione (comma 1). L'obbligo di informazione comprende i risultati della valutazione e le misure adottate, da comunicare alle lavoratrici e ai loro rappresentanti per la sicurezza (comma 2).Indice dei contenuti
Ratio della norma
Impone di prevenire: i rischi per le lavoratrici vanno valutati in anticipo, non quando la gravidanza è già in corso.
Analisi e struttura
Il comma 1, fermo l'art. 7, commi 1 e 2, richiede la valutazione dei rischi per sicurezza e salute delle lavoratrici, in particolare quelli di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro dell'allegato C, con le misure di prevenzione e protezione da adottare. Il testo la collega alla valutazione dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. 626/1994: il rinvio, rimasto nel testo pubblicato, va letto con la disciplina sulla sicurezza oggi in vigore (D.Lgs. 81/2008). Il comma 2 estende l'obbligo di informazione alle lavoratrici e ai loro rappresentanti per la sicurezza, sui risultati della valutazione e sulle misure di protezione e prevenzione.
Quando si applica
In ogni azienda, come parte della valutazione dei rischi, a prescindere dal fatto che una lavoratrice sia già incinta. Le conseguenze della valutazione sono nell'art. 12.
Norme correlate
Lavori vietati: art. 7. Conseguenze della valutazione: art. 12. Linee direttrici UE: art. 13.
Casi pratici
Caso 1: Valutazione in un laboratorio
Caso 2: Informazione alle lavoratrici
Domande frequenti
Cosa deve valutare il datore di lavoro?
I rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare l'esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro dell'allegato C (art. 11, comma 1).
Chi va informato dei risultati?
Le lavoratrici e i loro rappresentanti per la sicurezza (comma 2).
La valutazione si fa solo quando una lavoratrice è incinta?
Il testo non lo prevede: la valutazione dei rischi rientra negli obblighi generali del datore e l'art. 12 ne disciplina le conseguenze se emerge un rischio.