Testo dell'articoloVigente
Art. 8 D.Lgs. 151/2001 – Esposizione a radiazioni ionizzanti
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza.
2. È fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.
3. È altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione.
Testo vigente da Normattiva.
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Vedi anche
→art. 6 MATERNITA (Tutela della sicurezza e della salute)→art. 7 MATERNITA (Lavori vietati)→art. 9 MATERNITA (Polizia di Stato, penitenziaria e municipale)→art. 10 MATERNITA (Personale militare femminile)→art. 37 Cost. (Donna lavoratrice)→art. 31 Cost. (Famiglia)→art. 3 L. 104/1992 (Soggetti aventi diritto)
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
L'articolo 8 del D.Lgs. 151/2001 vieta alle donne in gravidanza di svolgere attività in zone classificate o comunque attività che potrebbero esporre il nascituro a una dose superiore a un millisievert durante la gravidanza (comma 1). Impone alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza non appena accertato (comma 2) e vieta di adibire le donne che allattano ad attività con rischio di contaminazione (comma 3).Indice dei contenuti
Ratio della norma
Protegge il nascituro e il lattante dall'esposizione a radiazioni ionizzanti, fissando un limite di dose e un obbligo di comunicazione che consente al datore di attivare le tutele.
Analisi e struttura
Il comma 1 vieta in gravidanza le attività in zone classificate o che potrebbero esporre il nascituro a una dose superiore a un millisievert durante il periodo della gravidanza. Il comma 2 pone a carico delle lavoratrici l'obbligo di comunicare lo stato di gravidanza al datore di lavoro, non appena accertato. Il comma 3 vieta di adibire le donne che allattano ad attività con rischio di contaminazione.
Quando si applica
Nei lavori con esposizione a radiazioni ionizzanti. Il richiamo del comma 2 spiega perché l'art. 6, comma 1, subordina le tutele del Capo II all'aver informato il datore di lavoro, «salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2».
Norme correlate
Ambito del Capo II: art. 6. Lavori vietati: art. 7. Valutazione dei rischi: art. 11.
Casi pratici
Caso 1: Tecnica di radiologia
Caso 2: Allattamento
Domande frequenti
Qual è il limite di dose per il nascituro?
Le donne in gravidanza non possono svolgere attività che potrebbero esporre il nascituro a una dose superiore a un millisievert durante il periodo della gravidanza (comma 1).
Devo comunicare la gravidanza al datore di lavoro?
Sì: è un obbligo delle lavoratrici, da assolvere non appena lo stato di gravidanza è accertato (comma 2).
Il divieto vale anche durante l'allattamento?
Sì, per le attività che comportano un rischio di contaminazione (comma 3).