Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 8 D.Lgs. 151/2001 – Esposizione a radiazioni ionizzanti

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Le donne, durante la gravidanza, non possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert durante il periodo della gravidanza.

2. È fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato.

3. È altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un rischio di contaminazione.

Testo vigente da Normattiva.

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In sintesi

L'articolo 8 del D.Lgs. 151/2001 vieta alle donne in gravidanza di svolgere attività in zone classificate o comunque attività che potrebbero esporre il nascituro a una dose superiore a un millisievert durante la gravidanza (comma 1). Impone alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio stato di gravidanza non appena accertato (comma 2) e vieta di adibire le donne che allattano ad attività con rischio di contaminazione (comma 3).
Indice dei contenuti

Ratio della norma

Protegge il nascituro e il lattante dall'esposizione a radiazioni ionizzanti, fissando un limite di dose e un obbligo di comunicazione che consente al datore di attivare le tutele.

Analisi e struttura

Il comma 1 vieta in gravidanza le attività in zone classificate o che potrebbero esporre il nascituro a una dose superiore a un millisievert durante il periodo della gravidanza. Il comma 2 pone a carico delle lavoratrici l'obbligo di comunicare lo stato di gravidanza al datore di lavoro, non appena accertato. Il comma 3 vieta di adibire le donne che allattano ad attività con rischio di contaminazione.

Quando si applica

Nei lavori con esposizione a radiazioni ionizzanti. Il richiamo del comma 2 spiega perché l'art. 6, comma 1, subordina le tutele del Capo II all'aver informato il datore di lavoro, «salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2».

Norme correlate

Ambito del Capo II: art. 6. Lavori vietati: art. 7. Valutazione dei rischi: art. 11.

Casi pratici

Caso 1: Tecnica di radiologia

Caso 2: Allattamento

Domande frequenti

Qual è il limite di dose per il nascituro?

Le donne in gravidanza non possono svolgere attività che potrebbero esporre il nascituro a una dose superiore a un millisievert durante il periodo della gravidanza (comma 1).

Devo comunicare la gravidanza al datore di lavoro?

Sì: è un obbligo delle lavoratrici, da assolvere non appena lo stato di gravidanza è accertato (comma 2).

Il divieto vale anche durante l'allattamento?

Sì, per le attività che comportano un rischio di contaminazione (comma 3).

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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