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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 8 del D.Lgs. 151/2001 stabilisce un divieto assoluto di adibire le lavoratrici al lavoro nelle sale radiologiche e in qualsiasi impianto o servizio in cui vi sia pericolo di esposizione a radiazioni ionizzanti. Il divieto si estende anche al periodo di allattamento, a protezione del neonato dai potenziali effetti nocivi trasmissibili attraverso il latte materno. La norma ha carattere assoluto e inderogabile: a differenza dell'art. 7, non prevede la possibilità di mantenere la lavoratrice nel settore adottando misure di protezione individuale (es. schermi, dosimetri), ma impone il trasferimento in un ambiente privo di tale rischio. Rientrano nel campo applicativo della norma le lavoratrici di ospedali, cliniche, studi radiologici, impianti di medicina nucleare, laboratori di ricerca con uso di sorgenti radioattive e qualunque altro servizio con esposizione professionale a radiazioni ionizzanti.

Testo dell'articoloVigente

Art. 8 D.Lgs. 151/2001 — Esposizione a radiazioni ionizzanti

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. E’ vietato adibire le lavoratrici al lavoro nelle sale radiologiche ed in qualunque servizio od impianto in cui vi sia pericolo di esposizione a radiazioni ionizzanti.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche durante l’allattamento.

Commento

Ratio della norma

Le radiazioni ionizzanti rappresentano uno dei rischi lavorativi più specificamente pericolosi per la donna in gravidanza e per il naso nascituro. L'esposizione a raggi X, raggi gamma, particelle alfa e beta, neutroni e altre forme di radiazione ionizzante può causare effetti deterministici (danni cellulari diretti) e stocastici (aumento del rischio di mutazioni genetiche e neoplasie) sul feto, specialmente nelle prime settimane di gestazione. Il legislatore ha scelto la precauzione massima: nessun livello di esposizione è considerato accettabile, a differenza di quanto previsto per i lavoratori non in stato di gravidanza, per i quali la normativa fissa valori-limite.

Analisi e struttura

Il divieto dell'art. 8 ha carattere assoluto: riguarda le sale radiologiche e «qualunque servizio od impianto» in cui vi sia pericolo di esposizione a radiazioni ionizzanti. L'espressione «pericolo di esposizione» indica che è sufficiente la presenza di un rischio potenziale di irradiazione, non è necessaria l'esposizione effettiva. Il comma 2 estende il divieto al periodo di allattamento, senza indicare un termine temporale: a differenza dell'art. 7 (sette mesi post-parto), l'art. 8 sembra proteggere per l'intera durata dell'allattamento, anche se la prassi e i decreti ministeriali possono specificare il termine. Il datore deve provvedere all'assegnazione della lavoratrice a mansioni non a rischio radiologico con conservazione della retribuzione; se ciò non è possibile, si applica la procedura di interdizione anticipata.

Quando si applica

Il divieto si applica non appena la lavoratrice informa il datore del proprio stato di gravidanza. Sono tipicamente coinvolte: tecnici di radiologia, medici radiologi e nucleari, infermiere e OSS di reparti con apparecchiature radiologiche, lavoratrici di impianti di medicina nucleare, addette a laboratori di ricerca con sorgenti radioattive. Il settore ospedalieiro-sanitario è il principale contesto applicativo, ma la norma riguarda anche l'industria (controlli non distruttivi su saldature con raggi X, impianti nucleari) e la ricerca scientifica.

Confronto e norme correlate

L'art. 8 va letto insieme al D.Lgs. 101/2020 (già D.Lgs. 230/1995), che disciplina in modo organico la protezione dalle radiazioni ionizzanti e prevede per le lavoratrici in gravidanza un regime speciale ancora più stringente rispetto ai lavoratori in generale. Tale decreto stabilisce che, dal momento della comunicazione della gravidanza, la dose al feto non deve superare 1 mSv per l'intera gravidanza. L'art. 8 D.Lgs. 151/2001 si coordina con tali disposizioni nel senso di imporre il trasferimento ogni volta che il rispetto del limite non sia garantibile.

Problemi applicativi

Il principale problema pratico riguarda le lavoratrici di piccole strutture radiologiche dove non esistono mansioni alternative non esposte. In tal caso il datore deve comunicare all'Ispettorato del Lavoro l'impossibilità del cambio di mansione, e la lavoratrice viene posta in astensione anticipata retribuita con indennità di maternità. Altro profilo riguarda i moderni sistemi di schermatura: anche in presenza di protezioni adeguate, il rischio residuo non è mai azzerabile, e pertanto il divieto rimane assoluto. La lavoratrice non può rinunciare alla protezione dell'art. 8, poiché si tratta di una norma di ordine pubblico inderogabile.

Casi pratici

Caso 1: Tecnica di radiologia incinta in ospedale

Caso 2: Rientro in sala raggi durante l'allattamento

Caso 3: Laboratorio di ricerca con sorgenti radioattive

Domande frequenti

Una lavoratrice incinta può continuare a lavorare in sala radiologica?

No. L'art. 8 D.Lgs. 151/2001 stabilisce un divieto assoluto e inderogabile per le lavoratrici in gravidanza di lavorare in sale radiologiche o in qualunque impianto con pericolo di esposizione a radiazioni ionizzanti, indipendentemente dall'uso di dispositivi di protezione.

Il divieto vale anche durante l'allattamento?

Sì. Il comma 2 dell'art. 8 estende il divieto al periodo di allattamento. Anche dopo il rientro dal congedo di maternità, la lavoratrice che allatta non può essere adibita a mansioni con esposizione a radiazioni ionizzanti.

Cosa deve fare il datore se non ci sono mansioni alternative senza radiazioni?

Il datore deve segnalare la situazione all'Ispettorato del Lavoro, che può disporre l'interdizione anticipata dal lavoro. La lavoratrice percepisce l'indennità di maternità dall'INPS per tutta la durata dell'interdizione.

La lavoratrice può rinunciare alla tutela dell'art. 8 e restare in sala raggi?

No. Il divieto è di ordine pubblico e inderogabile: la lavoratrice non può rinunciarvi, né il datore può tenerla in sala radiologica anche con il suo consenso. La violazione comporta sanzioni penali a carico del datore (art. 18 D.Lgs. 151/2001).

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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