Testo dell'articoloVigente
Art. 6 D.Lgs. 151/2001 – Tutela della sicurezza e della salute
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 8.
2. La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età.
3. Salva l’ordinaria assistenza sanitaria e ospedaliera a carico del Servizio sanitario nazionale, le lavoratrici, durante la gravidanza, possono fruire presso le strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, con esclusione dal costo delle prestazioni erogate, oltre che delle periodiche visite ostetrico-ginecologiche, delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, in funzione preconcezionale e di prevenzione del rischio fetale, previste dal decreto del Ministro della sanità di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, purché prescritte secondo le modalità ivi indicate.
Testo vigente da Normattiva.
In sintesi
L'articolo 6 del D.Lgs. 151/2001 apre il Capo II e fissa l'ambito delle tutele per la sicurezza e la salute delle lavoratrici: valgono durante la gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, per le lavoratrici che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato (comma 1), e anche per chi ha ricevuto bambini in adozione o in affidamento, fino al compimento dei sette mesi (comma 2). Il comma 3 prevede che in gravidanza le visite ostetrico-ginecologiche periodiche e le prestazioni specialistiche preconcezionali e di prevenzione del rischio fetale siano fruibili senza costo presso strutture pubbliche o accreditate, se prescritte con le modalità previste.Indice dei contenuti
Ratio della norma
L'art. 6 definisce il perimetro del Capo II: a chi si applicano le misure di prevenzione e per quanto tempo. È una norma di apertura, che precede le norme operative su lavori vietati, valutazione dei rischi e adeguamento delle condizioni di lavoro.
Analisi e struttura
Il comma 1 estende le misure alle lavoratrici in gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, a condizione che abbiano informato il datore di lavoro del proprio stato, salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2. Il comma 2 applica la tutela anche alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o affidamento, fino al compimento dei sette mesi. Il comma 3 riguarda l'assistenza sanitaria: le lavoratrici, durante la gravidanza, possono fruire presso strutture pubbliche o private accreditate, con esclusione dal costo, delle visite ostetrico-ginecologiche periodiche e delle prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, in funzione preconcezionale e di prevenzione del rischio fetale, previste dal decreto del Ministro della sanità richiamato dalla norma (art. 1, comma 5, lett. a, D.Lgs. 124/1998), purché prescritte secondo le modalità ivi indicate.
Quando si applica
La comunicazione al datore di lavoro è il presupposto per l'applicazione delle misure di Capo II; la norma non indica una forma particolare. L'esenzione dal costo delle prestazioni del comma 3 vale in aggiunta alla normale assistenza sanitaria a carico del Servizio sanitario nazionale.
Norme correlate
Le misure operative sono nei capi successivi: lavori vietati (art. 7), valutazione dei rischi (art. 11), conseguenze della valutazione (art. 12), controlli prenatali durante il lavoro (art. 14).
Casi pratici
Caso 1: Comunicazione allo stato di gravidanza
Caso 2: Madre adottiva
Domande frequenti
Fino a quando valgono le tutele di salute del Capo II?
Durante la gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio (art. 6, comma 1). Per le lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età (comma 2).
Bisogna comunicare la gravidanza al datore di lavoro?
Sì: il comma 1 si riferisce alle lavoratrici che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2. La norma non prescrive una forma particolare.
Le visite in gravidanza si pagano?
Il comma 3 esclude dal costo le visite ostetrico-ginecologiche periodiche e le prestazioni specialistiche per la tutela della maternità, preconcezionali e di prevenzione del rischio fetale, previste dal decreto ministeriale richiamato, presso strutture pubbliche o private accreditate e purché prescritte secondo le modalità indicate dal decreto.