In sintesi
L'articolo 5 del D.Lgs. 151/2001 riconosce alla lavoratrice in astensione obbligatoria dal lavoro il diritto di ottenere un'anticipazione del trattamento di fine rapporto (TFR), in forza di quanto previsto dall'art. 2120, quinto comma, del codice civile. Si tratta di una delle causali tipiche che legittimano l'erogazione anticipata del TFR prima della cessazione del rapporto di lavoro: il legislatore ha incluso il periodo di maternità obbligatoria tra i momenti in cui la lavoratrice può avere necessità di liquidità aggiuntiva. Il diritto all'anticipazione è condizionato al fatto che la lavoratrice non l'abbia già richiesta in precedenza, in applicazione del principio che l'anticipazione può essere chiesta una sola volta nell'arco del rapporto lavorativo. La norma tutela così la lavoratrice anche sotto il profilo economico, evitando che il periodo di astensione obbligatoria si traduca in una crisi di liquidità familiare.
Testo dell'articoloVigente
Art. 5 D.Lgs. 151/2001 — Anticipazione TFR per congedo
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. La lavoratrice, durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, ha diritto ad ottenere, ai sensi dell’articolo 2120, quinto comma, del codice civile, l’anticipazione del trattamento di fine rapporto, sempre che non l’abbia richiesta in precedenza.
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Ratio della norma
L'anticipazione del TFR per periodo di congedo di maternità risponde a una finalità economico-assistenziale: la lavoratrice che si astiene dal lavoro percepisce l'indennità di maternità nella misura dell'80% della retribuzione, con una riduzione del reddito effettivo rispetto al periodo lavorativo normale. L'anticipazione del TFR consente di accedere a risorse accantonate nel tempo per fronteggiare le maggiori spese tipiche della nascita di un figlio (spese mediche, equipaggiamento, ecc.) senza dover ricorrere a indebitamento bancario. La norma si inserisce nella logica più ampia di sostegno economico alla maternità che percorre tutto il D.Lgs. 151/2001.
Analisi e struttura
L'art. 5 rinvia all'art. 2120, quinto comma, del codice civile, che disciplina il regime generale dell'anticipazione del TFR. Ai sensi di tale disposizione, la lavoratrice può richiedere un'anticipazione entro certi limiti: la somma anticipabile non può superare il 70% del TFR maturato fino alla data della richiesta; il diritto è esercitabile da chi abbia maturato almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore; l'anticipazione è concessa entro un limite annuo del 10% degli aventi diritto e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. La norma dell'art. 5 consente alla lavoratrice in congedo di maternità obbligatorio di rientrare tra le causali ammesse anche senza il requisito degli otto anni di servizio? Su questo punto il testo non è univoco e la prassi applicativa può variare.
Quando si applica
L'art. 5 si applica durante il periodo di astensione obbligatoria, cioè il congedo di maternità ex art. 16. Non è previsto per il congedo parentale o per il congedo di paternità. Il presupposto negativo è che la lavoratrice non abbia già chiesto un'anticipazione del TFR in precedenza: il diritto è esercitabile una sola volta nel corso del rapporto. La lavoratrice deve presentare apposita domanda scritta al datore di lavoro, specificando la causale (congedo di maternità obbligatorio) e l'importo richiesto.
Confronto e norme correlate
L'art. 5 rinvia organicamente all'art. 2120, comma 5, c.c., che costituisce la fonte primaria della disciplina del TFR e delle sue anticipazioni. Le altre causali tipiche per l'anticipazione del TFR ex art. 2120, comma 6, c.c. sono: spese sanitarie straordinarie, acquisto della prima casa, congedo per formazione (L. 53/2000). La norma dell'art. 5 del D.Lgs. 151/2001 aggiunge la maternità obbligatoria a questo elenco, rendendo la causale esplicita e non soggetta a valutazione discrezionale del datore.
Problemi applicativi
Il principale nodo interpretativo riguarda il requisito degli otto anni di servizio richiesto dall'art. 2120 c.c. per l'anticipazione del TFR. L'art. 5 del D.Lgs. 151/2001 non deroga esplicitamente a tale requisito, il che potrebbe escludere le lavoratrici più giovani o con anzianità inferiore. La giurisprudenza e la prassi non hanno risolto uniformemente questo problema. Un ulteriore profilo riguarda i casi in cui il TFR sia devoluto a un fondo di previdenza complementare: in tale ipotesi, l'anticipazione non è erogata dal datore ma regolata dalle norme del fondo, che può prevedere condizioni diverse.
Domande frequenti
Durante il congedo di maternità obbligatorio si può chiedere un'anticipazione del TFR?
Sì. L'art. 5 D.Lgs. 151/2001 riconosce alla lavoratrice in astensione obbligatoria il diritto all'anticipazione del TFR ai sensi dell'art. 2120, comma 5, c.c., a condizione che non l'abbia già chiesta in precedenza nel corso del rapporto di lavoro.
Quanto TFR si può anticipare durante la maternità?
L'anticipazione non può superare il 70% del TFR maturato fino alla data della richiesta, come previsto dall'art. 2120 c.c. Il datore deve acconsentire entro i limiti di legge (10% degli aventi diritto all'anno, 4% del totale dipendenti).
Si può richiedere più di una volta l'anticipazione del TFR per maternità?
No. L'anticipazione del TFR è esercitabile una sola volta nel corso del rapporto di lavoro. Se la lavoratrice ha già utilizzato tale diritto (per qualunque causale ammessa), non può chiederla nuovamente per il congedo di maternità.
E se il TFR è stato versato a un fondo pensione?
Se il TFR è devoluto a un fondo di previdenza complementare, l'anticipazione è disciplinata dal regolamento del fondo e non dal datore di lavoro. Molti fondi prevedono la possibilità di anticipazione per spese sanitarie, ma non sempre per il congedo di maternità: occorre verificare il regolamento specifico.
Vedi anche