Testo dell'articoloVigente
Art. 5 D.Lgs. 151/2001 – Anticipazione TFR per congedo
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Durante i periodi di fruizione dei congedi di cui all’articolo 32, il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini del sostegno economico, ai sensi dell’articolo 7 della legge 8 marzo 2000, n. 53. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, possono prevedere la possibilità di conseguire tale anticipazione.
Testo vigente da Normattiva.
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Vedi anche
→art. 3 MATERNITA (Divieto di discriminazione)→art. 4 MATERNITA (Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in )→art. 6 MATERNITA (Tutela della sicurezza e della salute)→art. 7 MATERNITA (Lavori vietati)→art. 37 Cost. (Donna lavoratrice)→art. 31 Cost. (Famiglia)→art. 3 L. 104/1992 (Soggetti aventi diritto)→Calcola il TFR
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
L'articolo 5 del D.Lgs. 151/2001 è composto da un solo comma: durante i periodi di fruizione dei congedi previsti dall'articolo 32 (congedo parentale) il trattamento di fine rapporto può essere anticipato ai fini del sostegno economico, ai sensi dell'art. 7 della legge 53/2000. Gli statuti delle forme pensionistiche complementari possono prevedere la possibilità di ottenere la stessa anticipazione.Indice dei contenuti
Ratio della norma
Dà ai genitori in congedo parentale uno strumento per compensare la riduzione di reddito: l'anticipo di una somma già maturata come TFR.
Analisi e struttura
L'articolo ha un solo comma, in due periodi. Il primo permette l'anticipazione del TFR durante i congedi dell'art. 32, a fini di sostegno economico, con rinvio all'art. 7 L. 53/2000. Il secondo rimette agli statuti delle forme pensionistiche complementari (D.Lgs. 124/1993, richiamato dal testo) la facoltà di prevedere l'anticipazione delle prestazioni.
Quando si applica
Durante i periodi di congedo parentale. La norma non fissa percentuali né importi né requisiti di anzianità: rinvia alla disciplina dell'art. 7 L. 53/2000 e, per i fondi pensione, ai rispettivi statuti.
Norme correlate
Congedo parentale: art. 32. Trattamento economico del congedo parentale: art. 34.
Casi pratici
Caso 1: Anticipo durante il congedo parentale
Caso 2: Fondo pensione
Domande frequenti
Si può anticipare il TFR durante il congedo parentale?
Sì: l'art. 5 prevede che durante i congedi dell'art. 32 il TFR possa essere anticipato ai fini del sostegno economico, ai sensi dell'art. 7 L. 53/2000.
L'anticipazione vale anche per i fondi pensione?
Gli statuti delle forme pensionistiche complementari possono prevedere la possibilità di conseguire l'anticipazione: dipende quindi dallo statuto.
Quanto TFR si può anticipare?
L'art. 5 non indica percentuali o importi: rinvia all'art. 7 della legge 53/2000.