Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 3 D.Lgs. 151/2001 – Divieto di discriminazione

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. È vietata qualsiasi discriminazione per ragioni connesse al sesso, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con particolare riguardo ad ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti.

Testo vigente da Normattiva.

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In sintesi

L'articolo 3 del D.Lgs. 151/2001 è composto da un solo comma: vieta qualsiasi discriminazione per ragioni connesse al sesso, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 198/2006, con particolare riguardo a ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, della maternità o della paternità, anche adottive, ovvero della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti. La norma non descrive sanzioni né procedure: richiama la disciplina antidiscriminatoria del D.Lgs. 198/2006.
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Ratio della norma

L'art. 3 apre il testo unico con un principio generale: chi usufruisce delle tutele del decreto (congedi, riposi, permessi) non deve subire per questo un trattamento peggiore. Il divieto si applica a donne e uomini, perché copre sia la maternità sia la paternità.

Analisi e struttura

L'articolo ha un solo comma. Il divieto è formulato per ragioni «connesse al sesso» ed è agganciato al D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198. Tra le situazioni protette la norma indica espressamente tre cose: lo stato di gravidanza, la maternità o paternità (anche adottive) e la titolarità e l'esercizio dei diritti previsti dal testo unico. Il comma non contiene un secondo periodo né rinvii a sanzioni.

Quando si applica

Si applica nei rapporti in cui si fa valere un trattamento meno favorevole collegato a gravidanza, maternità o paternità, o al fatto di avere chiesto o goduto i diritti del decreto: ad esempio nelle scelte sulle mansioni, sulla progressione o sul rinnovo di un rapporto. Come si accerta e si sanziona la discriminazione lo stabilisce il D.Lgs. 198/2006, non l'art. 3.

Norme correlate

Il testo unico tutela in modo specifico il posto di lavoro nell'art. 54 (divieto di licenziamento) e il rientro nell'art. 56. L'art. 3 è la regola di principio che le precede.

Casi pratici

Caso 1: Trattamento sfavorevole dopo il congedo

Caso 2: Padre che chiede un congedo

Domande frequenti

Cosa vieta l'art. 3 del D.Lgs. 151/2001?

Qualsiasi discriminazione per ragioni connesse al sesso, con particolare riguardo a ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, della maternità o paternità, anche adottive, ovvero della titolarità e dell'esercizio dei relativi diritti.

La tutela riguarda anche i padri?

Sì. La norma cita espressamente la paternità e l'esercizio dei diritti spettanti ai lavoratori padri, oltre alla maternità.

Quali sanzioni prevede l'art. 3?

Nessuna: l'articolo non contiene sanzioni né procedure. Rinvia alla disciplina del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 per la nozione di discriminazione e per gli strumenti di tutela.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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