Testo dell'articoloVigente
Art. 1 D.Lgs. 151/2001 – Oggetto del testo unico
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.
2. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione.
Testo vigente da Normattiva.
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Vedi anche
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In sintesi
L'articolo 1 del D.Lgs. 151/2001 indica l'oggetto del testo unico: i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e alla paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità (comma 1). Il comma 2 fa salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposizione.Indice dei contenuti
Ratio della norma
L'art. 1 apre il testo unico dichiarandone il perimetro: quali istituti raccoglie e a quali figli si riferisce. Il comma 2 chiarisce che il decreto fissa una soglia di tutela, non un tetto.
Analisi e struttura
Il comma 1 elenca le materie: congedi, riposi, permessi e tutela delle lavoratrici e dei lavoratori legati alla maternità e alla paternità, con riferimento a figli naturali, adottivi e in affidamento, più il sostegno economico. Il comma 2 salvaguarda le condizioni di maggior favore previste da leggi, regolamenti, contratti collettivi e ogni altra disposizione.
Quando si applica
È una norma di inquadramento: non attribuisce da sola un diritto concreto, ma serve a leggere le disposizioni successive. Il comma 2 rileva quando un contratto collettivo o un'altra fonte prevede un trattamento migliore di quello del decreto: in quel caso resta applicabile la condizione più favorevole.
Norme correlate
Definizioni: art. 2. Divieto di discriminazione: art. 3. Congedo di maternità: art. 16. Congedo parentale: art. 32.
Casi pratici
Caso 1: Contratto collettivo più favorevole
Caso 2: Figlio in affidamento
Domande frequenti
Che cosa disciplina il D.Lgs. 151/2001?
I congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità (art. 1, comma 1).
Il decreto vale anche per figli adottivi e in affidamento?
Sì: il comma 1 li cita espressamente accanto ai figli naturali.
Il contratto collettivo può dare di più del decreto?
Sì. Il comma 2 fa salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposizione.