Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 1 D.Lgs. 151/2001 – Oggetto del testo unico

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Il presente testo unico disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.

2. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione.

Testo vigente da Normattiva.

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In sintesi

L'articolo 1 del D.Lgs. 151/2001 indica l'oggetto del testo unico: i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e alla paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità (comma 1). Il comma 2 fa salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposizione.
Indice dei contenuti

Ratio della norma

L'art. 1 apre il testo unico dichiarandone il perimetro: quali istituti raccoglie e a quali figli si riferisce. Il comma 2 chiarisce che il decreto fissa una soglia di tutela, non un tetto.

Analisi e struttura

Il comma 1 elenca le materie: congedi, riposi, permessi e tutela delle lavoratrici e dei lavoratori legati alla maternità e alla paternità, con riferimento a figli naturali, adottivi e in affidamento, più il sostegno economico. Il comma 2 salvaguarda le condizioni di maggior favore previste da leggi, regolamenti, contratti collettivi e ogni altra disposizione.

Quando si applica

È una norma di inquadramento: non attribuisce da sola un diritto concreto, ma serve a leggere le disposizioni successive. Il comma 2 rileva quando un contratto collettivo o un'altra fonte prevede un trattamento migliore di quello del decreto: in quel caso resta applicabile la condizione più favorevole.

Norme correlate

Definizioni: art. 2. Divieto di discriminazione: art. 3. Congedo di maternità: art. 16. Congedo parentale: art. 32.

Casi pratici

Caso 1: Contratto collettivo più favorevole

Caso 2: Figlio in affidamento

Domande frequenti

Che cosa disciplina il D.Lgs. 151/2001?

I congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità (art. 1, comma 1).

Il decreto vale anche per figli adottivi e in affidamento?

Sì: il comma 1 li cita espressamente accanto ai figli naturali.

Il contratto collettivo può dare di più del decreto?

Sì. Il comma 2 fa salve le condizioni di maggior favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi e da ogni altra disposizione.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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