Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 2 D.Lgs. 151/2001 – Definizioni

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Ai fini del presente testo unico:

a) per «congedo di maternità» si intende l’astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice;

a-bis) per «congedo di paternità» si intende l’astensione dal lavoro del lavoratore, che ne fruisce in via autonoma ai sensi dell’articolo 27-bis del presente decreto;

b) per «congedo di paternità alternativo» si intende l’astensione dal lavoro del lavoratore, in alternativa al congedo di maternità nei casi previsti dall’articolo 28 del presente decreto;

c) per «congedo parentale» si intende l’astensione facoltativa della lavoratrice o del lavoratore;

d) per «congedo per la malattia del figlio» si intende l’astensione facoltativa dal lavoro della lavoratrice o del lavoratore in dipendenza della malattia stessa;

e) per «lavoratrice» o «lavoratore», salvo che non sia altrimenti specificato, si intendono i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, di amministrazioni pubbliche, di privati datori di lavoro nonché i soci lavoratori di cooperative.

2. Le indennità di cui al presente testo unico corrispondono, per le pubbliche amministrazioni, ai trattamenti economici previsti, ai sensi della legislazione vigente, da disposizioni normative e contrattuali. I trattamenti economici non possono essere inferiori alle predette indennità.

Testo vigente da Normattiva.

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In sintesi

L'articolo 2 del D.Lgs. 151/2001 fornisce il lessico del testo unico. Il comma 1 definisce il congedo di maternità (astensione obbligatoria della lavoratrice), il congedo di paternità (astensione del lavoratore fruita in via autonoma ai sensi dell'art. 27-bis), il congedo di paternità alternativo (in alternativa al congedo di maternità nei casi dell'art. 28), il congedo parentale (astensione facoltativa), il congedo per la malattia del figlio (astensione facoltativa in dipendenza della malattia) e le nozioni di «lavoratrice» e «lavoratore»: i dipendenti, compresi gli apprendisti, delle amministrazioni pubbliche e dei privati datori di lavoro, nonché i soci lavoratori di cooperative. Il comma 2 stabilisce che per le pubbliche amministrazioni le indennità del testo unico corrispondono ai trattamenti economici previsti da norme e contratti, che non possono essere inferiori a tali indennità.
Indice dei contenuti

Ratio della norma

L'articolo 2 ha una funzione definitoria: il testo unico regola istituti dai nomi simili ma da presupposti, durata e trattamento diversi, e fissa all'inizio il significato dei termini che userà. Distinguere il congedo di maternità dal congedo parentale, o il congedo di paternità autonomo da quello alternativo, evita errori nella scelta della norma da applicare e dell'indennità spettante.

Analisi e struttura

Il comma 1 contiene sei definizioni. Il congedo di maternità (lett. a) è l'astensione obbligatoria della lavoratrice, disciplinata dall'art. 16: due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo, per un massimo complessivo di cinque mesi. Il congedo di paternità (lett. a-bis) è quello che il padre fruisce in via autonoma ai sensi dell'art. 27-bis: dieci giorni lavorativi, da utilizzare da 2 mesi prima a 5 mesi dopo il parto (venti in caso di parto plurimo). Il congedo di paternità alternativo (lett. b) spetta in alternativa al congedo di maternità nei casi dell'art. 28: morte o grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo del bambino al padre. Il congedo parentale (lett. c) è l'astensione facoltativa, fruibile da entrambi i genitori fino ai quattordici anni del figlio (art. 32, testo in vigore dal 1° gennaio 2026). Il congedo per la malattia del figlio (lett. d) è l'astensione facoltativa in dipendenza della malattia: senza tetto di giorni fino ai tre anni, nel limite di dieci giorni lavorativi l'anno per genitore tra i tre e i quattordici anni (art. 47). La lett. e definisce lavoratrice e lavoratore. L'art. 2 non definisce il «figlio» né la «proposta di incontro» nelle adozioni internazionali.

Quando si applica

Le definizioni valgono per l'intero testo unico, «salvo che non sia altrimenti specificato». Quanto ai destinatari, il testo unico si riferisce ai lavoratori dipendenti come definiti dalla lett. e, compresi apprendisti, dipendenti pubblici e soci lavoratori di cooperative; altre categorie (lavoratori autonomi, liberi professionisti) hanno capi dedicati. La distinzione tra i congedi incide sulla norma da applicare: l'indennità del congedo di maternità è l'80% della retribuzione (art. 22), quella del congedo parentale è fissata dall'art. 34.

Confronto e norme correlate

Il comma 2 riguarda le pubbliche amministrazioni: le indennità del testo unico corrispondono ai trattamenti economici previsti da norme e contratti, che non possono essere inferiori. Per l'adozione e l'affidamento le regole specifiche sono nell'art. 26 (maternità) e nell'art. 36 (congedo parentale).

Problemi applicativi

Il congedo di paternità autonomo dell'art. 27-bis è stato ampliato dalla Corte costituzionale: con la sentenza 6 maggio - 21 luglio 2025, n. 115 (G.U. 23 luglio 2025), richiamata nelle note di Normattiva, l'art. 27-bis è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui non riconosce il congedo di paternità obbligatorio a una lavoratrice, genitore intenzionale, in una coppia di donne risultanti genitori nei registri dello stato civile. Resta fondamentale non confondere i congedi tra loro: la scelta della norma sbagliata cambia durata, condizioni e misura dell'indennità.

Casi pratici

Caso 1: Distinzione tra congedo di maternità e congedo parentale

Caso 2: Congedo di paternità autonomo e alternativo

Caso 3: Adozione e congedo di maternità

Domande frequenti

Quali sono le definizioni fondamentali del D.Lgs. 151/2001?

L'art. 2, comma 1, definisce: congedo di maternità (astensione obbligatoria della lavoratrice), congedo di paternità (fruito in via autonoma, art. 27-bis), congedo di paternità alternativo (art. 28), congedo parentale (astensione facoltativa), congedo per la malattia del figlio (astensione facoltativa in dipendenza della malattia) e le nozioni di lavoratrice e lavoratore.

Chi è «lavoratore» ai fini del testo unico?

Salvo diversa indicazione, i dipendenti, compresi quelli con contratto di apprendistato, delle amministrazioni pubbliche e dei privati datori di lavoro, nonché i soci lavoratori di cooperative (art. 2, comma 1, lett. e).

Qual è la differenza tra congedo di maternità e congedo parentale?

Il congedo di maternità è obbligatorio, dura di regola cinque mesi (due prima e tre dopo il parto, art. 16) e dà diritto a un'indennità dell'80% della retribuzione (art. 22). Il congedo parentale è facoltativo, spetta a entrambi i genitori fino ai quattordici anni del figlio (dodici fino al 31 dicembre 2025) e dà diritto all'indennità dell'art. 34, in misura del 30% della retribuzione, elevata all'80% in alcuni casi fino al sesto anno di vita.

Un figlio adottivo ha le stesse tutele di un figlio biologico?

L'art. 2 non definisce il «figlio». Le tutele per adozione e affidamento sono previste da articoli specifici: l'art. 26 per il congedo di maternità (massimo cinque mesi) e l'art. 36 per il congedo parentale, che i genitori adottivi e affidatari possono fruire qualunque sia l'età del minore, entro quattordici anni dall'ingresso in famiglia e comunque non oltre la maggiore età.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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