Testo dell'articoloVigente
Art. 4 D.Lgs. 151/2001 – Sostituzione di lavoratori in congedo
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni del presente testo unico, il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o utilizzare personale con contratto temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e dell’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, e con l’osservanza delle disposizioni delle leggi medesime.
2. L’assunzione di personale a tempo determinato e l’utilizzazione di personale temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del presente testo unico può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
2-bis. Al fine di favorire la conciliazione tra vita privata e lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, in caso di assunzione ai sensi dei commi 1 o 2, il contratto di lavoro può essere prolungato per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino.
3. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l’impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.
4. Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall’accoglienza del minore adottato o in affidamento.
5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al Capo XI, è possibile procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all’assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 3.
Testo vigente da Normattiva.
In sintesi
L'articolo 4 del D.Lgs. 151/2001 consente al datore di lavoro di sostituire le lavoratrici e i lavoratori assenti per i congedi del testo unico assumendo personale a tempo determinato o utilizzando personale temporaneo (comma 1), anche con anticipo fino a un mese rispetto all'inizio del congedo, salvi periodi più lunghi della contrattazione collettiva (comma 2). Il contratto può essere prolungato per un periodo di affiancamento non oltre il primo anno di età del bambino (comma 2-bis). Nelle aziende con meno di venti dipendenti è previsto uno sgravio contributivo del 50% (commi 3 e 4); il comma 5 estende la possibilità alle aziende con lavoratrici autonome del Capo XI.Indice dei contenuti
Ratio della norma
L'art. 4 riduce il costo organizzativo dell'assenza per maternità e paternità: permette di coprire il posto con una sostituzione a termine e, per le piccole aziende, con un incentivo contributivo.
Analisi e struttura
Il comma 1 autorizza l'assunzione a tempo determinato o l'uso di personale con contratto temporaneo in sostituzione di chi è assente in virtù del testo unico, con rinvio alle leggi richiamate nel testo (L. 230/1962 e L. 196/1997). Il comma 2 permette di anticipare la sostituzione fino a un mese prima dell'inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva. Il comma 2-bis consente di prolungare il contratto per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, comunque non oltre il primo anno di età del bambino. Il comma 3 concede, nelle aziende con meno di venti dipendenti, uno sgravio contributivo del 50% sui contributi a carico del datore che assume a termine; con lavoro temporaneo l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto. Il comma 4 limita lo sgravio fino a un anno di età del figlio o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento. Il comma 5 riguarda le aziende in cui operano lavoratrici autonome del Capo XI: in caso di maternità, entro il primo anno di età del bambino o di accoglienza, si può assumere a termine o con personale temporaneo per un massimo di dodici mesi, con le stesse agevolazioni del comma 3.
Quando si applica
Si applica a ogni assenza prevista dal testo unico, non solo al congedo di maternità. Lo sgravio del comma 3 è riservato alle aziende con meno di venti dipendenti e ha il limite temporale del comma 4.
Norme correlate
Congedo di maternità: art. 16. Congedo di paternità: art. 28. Congedo parentale: art. 32. Lavoratrici autonome: Capo XI (artt. 66 e seguenti).
Casi pratici
Caso 1: Sostituzione anticipata
Caso 2: Piccola azienda
Domande frequenti
Posso assumere un sostituto prima dell'inizio del congedo?
Sì, fino a un mese prima, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva (art. 4, comma 2).
Quanto è lo sgravio contributivo per la sostituzione?
Il 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, nelle aziende con meno di venti dipendenti (comma 3).
Fino a quando vale lo sgravio?
Fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo, o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento (comma 4).
Il contratto del sostituto può durare più del congedo?
Il comma 2-bis consente di prolungarlo per un periodo di affiancamento della lavoratrice sostituita, comunque non oltre il primo anno di età del bambino.