Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 7 D.Lgs. 151/2001 – Lavori vietati in gravidanza e allattamento

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. I lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono indicati dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, riportato nell’allegato A del presente testo unico. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità e per la solidarietà sociale, sentite le parti sociali, provvede ad aggiornare l’elenco di cui all’allegato A.

2. Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di lavoro, indicati nell’elenco di cui all’allegato B.

3. La lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto.

4. La lavoratrice è, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d’ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.

5. La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora la lavoratrice sia adibita a mansioni equivalenti o superiori.

6. Quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio, può disporre l’interdizione dal lavoro per tutto il periodo di cui al presente Capo, in attuazione di quanto previsto all’articolo 17.

7. L’inosservanza delle disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3 e 4 è punita con l’arresto fino a sei mesi.

Testo vigente da Normattiva.

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In sintesi

L'articolo 7 del D.Lgs. 151/2001 vieta di adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi e ai lavori pericolosi, faticosi e insalubri indicati negli allegati A e B (commi 1 e 2). Durante il divieto la lavoratrice è addetta ad altre mansioni (comma 3), anche quando il servizio ispettivo accerti condizioni pregiudizievoli (comma 4), conservando retribuzione e qualifica se adibita a mansioni inferiori (comma 5). Se non può essere spostata, l'ispettorato può disporre l'interdizione (comma 6). L'inosservanza dei commi 1-4 è punita con l'arresto fino a sei mesi (comma 7).
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Ratio della norma

L'art. 7 è la norma cardine del Capo II sui lavori vietati: protegge la salute della lavoratrice e del nascituro, escludendo le attività pesanti o a rischio e garantendo l'occupazione e la retribuzione.

Analisi e struttura

Il comma 1 vieta il trasporto e il sollevamento di pesi e i lavori pericolosi, faticosi e insalubri, indicati dall'art. 5 del D.P.R. 1026/1976 (allegato A del testo unico); il Ministro del lavoro, di concerto con altri ministri e sentite le parti sociali, aggiorna l'elenco. Il comma 2 include tra questi i lavori che espongono agli agenti e alle condizioni indicate nell'allegato B. Il comma 3 stabilisce che la lavoratrice è addetta ad altre mansioni per il periodo del divieto. Il comma 4 prevede lo spostamento anche quando i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza, accertino condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna. Il comma 5 garantisce, nelle mansioni inferiori, la retribuzione corrispondente alle mansioni precedenti e la qualifica originale; per le mansioni equivalenti o superiori si applica l'art. 13 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970). Il comma 6 consente al servizio ispettivo di disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo del Capo, in attuazione dell'art. 17, quando lo spostamento non è possibile. Il comma 7 punisce l'inosservanza dei commi 1, 2, 3 e 4 con l'arresto fino a sei mesi.

Quando si applica

Alle lavoratrici nel periodo di tutela del Capo II (art. 6: gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio). Il comma 3 impone lo spostamento ad altre mansioni; l'interdizione del comma 6 è residuale, quando lo spostamento non è possibile.

Norme correlate

Ambito di tutela: art. 6. Valutazione dei rischi: artt. 11 e 12. Estensione del divieto di lavoro e interdizione: art. 17.

Casi pratici

Caso 1: Lavoro con sollevamento di pesi

Caso 2: Mansioni inferiori

Caso 3: Spostamento impossibile

Domande frequenti

Quali lavori sono vietati in gravidanza?

Il trasporto e il sollevamento di pesi e i lavori pericolosi, faticosi e insalubri, indicati dall'art. 5 D.P.R. 1026/1976 (allegato A) e, per il comma 2, quelli che comportano i rischi dell'allegato B.

Posso perdere stipendio o qualifica se vengo spostata?

No: la lavoratrice adibita a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedenti e la qualifica originale (comma 5).

Cosa succede se non c'è un'altra mansione?

Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo del Capo II, in attuazione dell'art. 17 (comma 6).

Quale sanzione rischia il datore che viola il divieto?

L'arresto fino a sei mesi per l'inosservanza dei commi 1, 2, 3 e 4 (comma 7).

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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