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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 16-bis del D.Lgs. 151/2001 introduce un istituto di grande rilevanza pratica: la sospensione del congedo di maternità in caso di ricovero del neonato in una struttura ospedaliera pubblica o privata accreditata. La madre può chiedere la sospensione del congedo a partire dalla data del ricovero e per una durata pari al periodo di degenza del bambino, nei limiti del congedo residuo. Quando il bambino viene dimesso, la lavoratrice riprende il congedo dalla data delle dimissioni, previo preavviso al datore di lavoro. L'istituto risponde a una logica di giustizia sostanziale: se il neonato è ricoverato in ospedale e la madre deve stargli accanto, sarebbe irragionevole che nel frattempo si «consumino» i giorni di congedo che servono per le cure del bambino a casa dopo la dimissione. La sospensione consente di «congelare» i giorni di congedo durante il ricovero e di recuperarli successivamente.

Testo dell'articoloVigente

Art. 16-bis D.Lgs. 151/2001 — Rinvio e sospensione del congedo maternità

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Il congedo di maternità è sospeso, su richiesta della lavoratrice, in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata accreditata. La sospensione è fruibile a decorrere dalla data di ricovero fino a una durata massima pari al periodo di degenza del neonato, per un periodo massimo pari al periodo di congedo residuo.

2. La ripresa del congedo, anche ai fini di cui all’articolo 16, avviene dalla data di dimissione del bambino, previa comunicazione al datore di lavoro della effettiva data di dimissione, nel rispetto del periodo minimo obbligatorio di congedo di maternità post parto.

Commento

Ratio della norma

L'art. 16-bis è stato introdotto per rimediare a una lacuna del sistema originario del congedo di maternità: in caso di neonato prematuro o comunque ricoverato in ospedale subito dopo la nascita, la madre si trovava in una situazione paradossale. Il congedo post-parto scorreva inesorabilmente anche mentre il bambino era in terapia intensiva neonatale e la madre non poteva prendersi cura di lui a casa. Al termine del congedo di maternità, la madre avrebbe dovuto già rientrare al lavoro, pur in una situazione di estrema delicatezza familiare. La sospensione del congedo consente di evitare questo esito iniquo, preservando i giorni di congedo per quando la cura del bambino è effettivamente possibile e necessaria a casa.

Analisi e struttura

La sospensione opera secondo regole precise. Presupposto: ricovero del neonato in struttura pubblica o privata accreditata (non una semplice clinica privata non accreditata). Decorrenza: dalla data del ricovero. Durata massima della sospensione: pari al periodo di degenza del neonato, ma nel limite del congedo residuo. Se il congedo residuo è inferiore alla degenza, la sospensione non può superare i giorni di congedo residui. Ripresa del congedo: avviene dalla data delle dimissioni del bambino, con preventiva comunicazione scritta al datore della data effettiva di dimissione. La norma precisa che la ripresa avviene «nel rispetto del periodo minimo obbligatorio di congedo di maternità post parto»: ciò significa che, anche con la sospensione, devono essere rispettati i requisiti minimi di congedo post-parto previsti dalla normativa (almeno le prime tre giornate dopo il parto, in applicazione del principio europeo).

Quando si applica

L'art. 16-bis si applica durante il congedo di maternità post-parto (il periodo di tre mesi dopo la nascita): è in questo momento che il neonato può essere ricoverato. Non si applica al periodo ante-parto. La lavoratrice non è obbligata a sospendere il congedo: la sospensione avviene «su richiesta» della lavoratrice, che può anche scegliere di non avvalersene e continuare il congedo normalmente anche durante il ricovero del bambino. La richiesta deve essere presentata al datore non appena noto il ricovero, indicando la struttura e il presunto periodo di degenza. Durante la sospensione, la lavoratrice non percepisce l'indennità di maternità (che si «congela» per essere percepita durante la ripresa del congedo).

Confronto e norme correlate

L'art. 16-bis va letto in stretta connessione con l'art. 16, che disciplina la durata del congedo di maternità, e con l'art. 22, che garantisce la conservazione del posto durante il congedo. La sospensione non altera la durata complessiva massima del congedo: il totale del periodo di congedo (al netto della sospensione) rimane di tre mesi post-parto. La norma è analoga, nella logica, all'art. 22, comma 1-bis, D.Lgs. 80/2015, che ha introdotto la possibilità di fruire del congedo parentale in modo frazionato anche a ore, rispondendo alla medesima esigenza di flessibilità nella gestione dei tempi di cura.

Problemi applicativi

Il principale nodo pratico riguarda il coordinamento tra la sospensione del congedo e il rientro temporaneo al lavoro durante la degenza: la sospensione del congedo di maternità non obbliga la lavoratrice a rientrare al lavoro durante il ricovero del bambino. La lavoratrice può semplicemente «congelare» il congedo senza effettivamente riprendere servizio, attendendo le dimissioni del bambino per riprendere regolarmente il congedo. Tuttavia, alcune interpretazioni datoriali errate hanno sostenuto che la sospensione implichi l'obbligo di rientro al lavoro: tale interpretazione è infondata, poiché l'art. 16-bis prevede la sospensione del congedo, non il rientro obbligatorio. Un secondo profilo riguarda la struttura di ricovero: la norma richiede che sia pubblica o «privata accreditata» dal SSN, escludendo le strutture private non accreditate.

Casi pratici

Caso 1: Neonato prematuro in terapia intensiva neonatale

Caso 2: Neonato ricoverato in struttura privata non accreditata

Caso 3: Comunicazione delle dimissioni al datore

Domande frequenti

Cos'è la sospensione del congedo di maternità per ricovero del neonato?

L'art. 16-bis D.Lgs. 151/2001 consente alla madre di sospendere il congedo di maternità se il neonato viene ricoverato in ospedale. La sospensione dura per il periodo di degenza del bambino (nei limiti del congedo residuo) e il congedo riprende dalla data delle dimissioni. Evita che i giorni di congedo si consumino mentre il bimbo è in ospedale.

La sospensione del congedo è obbligatoria?

No. La sospensione avviene solo su richiesta della lavoratrice. La madre può scegliere di non avvalersene e continuare il congedo normalmente anche durante il ricovero del bambino. Non c'è alcun obbligo di sospendere né di rientrare al lavoro durante la degenza del neonato.

In quale struttura deve essere ricoverato il neonato per attivare la sospensione?

Il ricovero deve avvenire in una struttura pubblica o privata accreditata dal SSN. Le strutture private non accreditate non consentono di attivare la sospensione del congedo ai sensi dell'art. 16-bis.

Come riprende il congedo dopo le dimissioni del neonato?

La ripresa avviene dalla data delle dimissioni del bambino. La lavoratrice è tenuta a comunicare al datore di lavoro la data effettiva di dimissione prima di riprendere il congedo. Il congedo riprende nel rispetto del periodo minimo obbligatorio post-parto previsto dalla normativa.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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