Testo dell'articoloVigente
Art. 16-bis D.Lgs. 151/2001 – Rinvio e sospensione del congedo maternità
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità per il periodo di cui all’articolo 16, comma 1, lettere c) e d), e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino.
2. Il diritto di cui al comma 1 può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell’attività lavorativa.
Testo vigente da Normattiva.
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In sintesi
L'articolo 16-bis del D.Lgs. 151/2001 consente alla madre, in caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, di chiedere la sospensione del congedo di maternità per il periodo dell'art. 16, comma 1, lettere c) e d), e di goderne, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino (comma 1). Il diritto si esercita una sola volta per ogni figlio ed è subordinato all'attestazione medica sulla compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell'attività lavorativa (comma 2).Indice dei contenuti
Ratio della norma
Evita che il congedo dopo il parto si consumi mentre il neonato è ricoverato: la madre può posticipare il periodo e viverlo con il bambino a casa.
Analisi e struttura
Il comma 1 riguarda il ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata: la madre può chiedere la sospensione del congedo per il periodo dell'art. 16, comma 1, lettere c) (tre mesi dopo il parto) e d) (giorni non goduti prima del parto) e fruire del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione. Il comma 2 limita la facoltà a una volta per ogni figlio e richiede l'attestazione medica che dichiara la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell'attività lavorativa.
Quando si applica
Solo se il neonato è ricoverato. La sospensione è facoltà della madre («ha diritto di chiedere») e riguarda i periodi post-parto dell'art. 16.
Norme correlate
Congedo di maternità: art. 16. Flessibilità: art. 20. Sanzioni e rifiuto dei diritti di assenza: art. 18.
Casi pratici
Caso 1: Neonato ricoverato
Caso 2: Seconda richiesta
Domande frequenti
Posso sospendere il congedo di maternità se il bambino è ricoverato?
Sì, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo per i periodi dell'art. 16, comma 1, lettere c) e d), e di goderne dalla data di dimissione (comma 1).
Quante volte si può fare?
Una sola volta per ogni figlio (comma 2).
Cosa serve?
L'attestazione medica che dichiari la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell'attività lavorativa (comma 2).