Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 23 D.Lgs. 151/2001 – Calcolo dell’indennità di maternità

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Agli effetti della determinazione della misura dell’indennità, per retribuzione s’intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità.

2. Al suddetto importo va aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.

3. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia.

4. Per retribuzione media globale giornaliera si intende l’importo che si ottiene dividendo per trenta l’importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. Qualora le lavoratrici non abbiano svolto l’intero periodo lavorativo mensile per sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto per interruzione del rapporto stesso o per recente assunzione si applica quanto previsto al comma 5, lettera c).

5. Nei confronti delle operaie dei settori non agricoli, per retribuzione media globale giornaliera s’intende:

a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la effettuazione di ore di lavoro straordinario, l’orario medio effettivamente praticato superi le otto ore giornaliere, l’importo che si ottiene dividendo l’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti;

b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti dell’azienda o per particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice, l’orario medio effettivamente praticato risulti inferiore a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria, l’importo che si ottiene dividendo l’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal contratto stesso. Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano, nell’ambito di una settimana, un orario di lavoro identico per i primi cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto giorno, l’orario giornaliero è quello che si ottiene dividendo per sei il numero complessivo delle ore settimanali contrattualmente stabilite;

c) in tutti gli altri casi, l’importo che si ottiene dividendo l’ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.

Testo vigente da Normattiva.

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In sintesi

L'articolo 23 del D.Lgs. 151/2001 stabilisce come si determina la retribuzione su cui calcolare l'indennità di maternità: la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga (quadrisettimanale o mensile) immediatamente precedente a quello in cui inizia il congedo (comma 1), a cui si aggiunge il rateo giornaliero di tredicesima o gratifica natalizia e degli altri premi o mensilità (comma 2). Concorrono gli stessi elementi che valgono per l'indennità di malattia (comma 3). Il comma 4 la determina dividendo per trenta la retribuzione del mese precedente; il comma 5 regola il calcolo per le operaie non agricole.
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Ratio della norma

Fornisce il metodo di calcolo della base retributiva: l'importo dell'indennità (80%) è fissato dall'art. 22.

Analisi e struttura

Comma 1: per retribuzione si intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto e immediatamente precedente a quello in cui inizia il congedo. Comma 2: si aggiunge il rateo giornaliero della gratifica natalizia o tredicesima e degli altri premi, mensilità o trattamenti accessori. Comma 3: concorrono gli stessi elementi considerati per le indennità economiche di malattia. Comma 4: la retribuzione media globale giornaliera si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente all'inizio del congedo; se la lavoratrice non ha svolto l'intero mese (sospensione con conservazione del posto, interruzione del rapporto, recente assunzione) si applica il comma 5, lettera c). Comma 5: per le operaie dei settori non agricoli distingue tre casi: a) orario medio effettivo oltre otto ore giornaliere; b) orario medio inferiore a quello contrattuale; c) tutti gli altri casi.

Quando si applica

Per determinare l'indennità in tutti i casi di congedo di maternità. Esempio semplificato, senza ratei: con una retribuzione del mese precedente di 2.100 euro, la retribuzione media giornaliera è 2.100 / 30 = 70 euro; l'indennità dell'80% (art. 22) è di 56 euro al giorno, cui si aggiunge il rateo giornaliero di tredicesima e premi.

Norme correlate

Misura dell'indennità: art. 22, comma 1. Prolungamento del diritto in caso di cessazione o sospensione del rapporto: art. 24.

Casi pratici

Caso 1: Esempio di calcolo

Caso 2: Recente assunzione

Domande frequenti

Come si calcola la retribuzione per l'indennità di maternità?

Si divide per trenta la retribuzione totale del mese precedente quello in cui inizia il congedo (comma 4) e si aggiunge il rateo giornaliero di tredicesima e degli altri premi o mensilità (comma 2).

Sulla retribuzione dell'indennità incidono tredicesima e premi?

Sì: al valore giornaliero si aggiunge il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o tredicesima e agli altri premi, mensilità o trattamenti accessori (comma 2).

Cosa cambia se non ho lavorato tutto il mese precedente?

Per sospensioni con diritto alla conservazione del posto, interruzione del rapporto o recente assunzione, il comma 4 rinvia al comma 5, lettera c): si dividono gli emolumenti del periodo di paga per i giorni lavorati o comunque retribuiti.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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