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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 23 del D.Lgs. 151/2001 fissa la regola fondamentale per il calcolo dell'indennità di maternità erogata dall'INPS: l'80% della retribuzione del mese immediatamente precedente l'inizio del congedo di maternità. Il riferimento è alla retribuzione globale del mese precedente, comprensiva di tutte le voci retributive fisse e continuative (stipendio base, contingenza, superminimi contrattuali, indennità fisse). Le voci variabili (straordinari, premi di risultato) sono generalmente escluse dal calcolo. In caso di parto prematuro, la retribuzione di riferimento è quella del mese precedente il parto effettivo, non quello precedente la data presunta. L'INPS determina la retribuzione giornaliera media dividendo la retribuzione mensile di riferimento per 26 (e non per 30 o 31), applicando poi il coefficiente dell'80% e moltiplicando per il numero di giorni di congedo. Molti CCNL prevedono l'integrazione da parte del datore fino al 100% della retribuzione netta, che deve essere sommata all'indennità INPS.

Testo dell'articoloVigente

Art. 23 D.Lgs. 151/2001 — Calcolo dell’indennità di maternità

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. L’indennità di maternità è corrisposta nella misura dell’80 per cento della retribuzione.

2. La retribuzione da prendere a riferimento è quella spettante per il mese immediatamente precedente quello in cui ha inizio il congedo di maternità.

3. In caso di parto prematuro, la retribuzione da prendere a riferimento è quella spettante per il mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato il parto.

Commento

Ratio della norma

La scelta dell'80% della retribuzione come misura dell'indennità di maternità è il risultato di un bilanciamento tra esigenze di tutela economica della lavoratrice e sostenibilità del sistema previdenziale. L'80% garantisce un livello di reddito sufficiente a mantenere la continuità economica familiare durante i cinque mesi di congedo, senza raggiungere il 100% che si applica alla malattia per le prime settimane (in modo da non creare disincentivi all'astensione giustificata). Il riferimento al mese precedente l'inizio del congedo è scelto per garantire una base di calcolo aggiornata e rappresentativa della retribuzione effettiva della lavoratrice, evitando distorsioni legate a variazioni temporanee del reddito.

Analisi e struttura

La formula di calcolo è: Retribuzione giornaliera media = Retribuzione mensile mese precedente ÷ 26; Indennità giornaliera = Retribuzione giornaliera × 80%; Indennità totale = Indennità giornaliera × numero giorni di congedo. Il divisore 26 è stabilito dall'INPS in quanto considera convenzionalmente 26 giorni di lavoro al mese (escludendo 4 domeniche), anche per i contratti con orario diverso. La retribuzione «spettante» per il mese precedente include: stipendio base, contingenza, scatti di anzianità contrattuale, superminimi individuali, indennità di funzione fisse. Sono invece escluse: maggiorazioni per lavoro straordinario, indennità legate all'effettiva prestazione (es. indennità di trasferta), premi di risultato variabili. In caso di parto prematuro, l'art. 23, comma 3, prevede una specifica regola: la retribuzione di riferimento è quella del mese precedente il parto effettivo, non il mese precedente la data in cui sarebbe iniziato il congedo ordinario. Questo evita che la lavoratrice che partorisce prematuramente, e che non aveva ancora iniziato il congedo, venga penalizzata nel calcolo dell'indennità.

Quando si applica

Le regole dell'art. 23 si applicano al calcolo dell'indennità di maternità per il congedo obbligatorio (art. 16) e per il congedo in caso di interdizione anticipata (art. 24). Si applicano alle lavoratrici subordinate private. Per le lavoratrici del settore pubblico, il trattamento economico è spesso regolato dai CCNL di settore con l'integrazione al 100%. Per le lavoratrici autonome (artt. 66-68) e le iscritte alla gestione separata (art. 64), le regole di calcolo sono diverse: il riferimento è al reddito dichiarato nelle annualità precedenti, non alla retribuzione del mese precedente. Per le lavoratrici a tempo parziale (art. 60), l'indennità è calcolata in proporzione alle ore pattuite.

Confronto e norme correlate

L'art. 23 va letto insieme all'art. 22 (che stabilisce il diritto all'indennità) e all'art. 24 (che estende l'indennità ai casi di interdizione anticipata e di interruzione della gravidanza dopo il 180° giorno). Per le specifiche modalità di erogazione e i termini di presentazione della domanda INPS, il riferimento è alla circolare INPS n. 8/2003 e alle successive istruzioni operative. L'art. 2120 del Codice Civile disciplina il TFR, che non rientra nella base di calcolo dell'indennità di maternità ma può essere anticipato separatamente (art. 5 D.Lgs. 151/2001). I CCNL che prevedono l'integrazione al 100% calcolano la quota aggiuntiva a carico del datore come differenza tra la retribuzione netta mensile e l'indennità INPS netta, con possibili variazioni in base alle specifiche clausole contrattuali.

Problemi applicativi

I profili applicativi critici dell'art. 23 sono molteplici. Primo profilo — determinazione della retribuzione di riferimento: la regola del «mese precedente» può creare problemi in caso di mesi atipici (es. il mese precedente includeva uno straordinario eccezionale, o al contrario, la lavoratrice era in malattia per parte del mese). L'INPS considera la retribuzione «spettante», non quella «percepita»: se la lavoratrice era in malattia nel mese precedente, la retribuzione di riferimento è quella che avrebbe percepito lavorando per intero quel mese, non quella effettivamente ricevuta (ridotta per l'assenza). Secondo profilo — parto prematuro: la regola del mese precedente il parto effettivo (comma 3) si applica quando la lavoratrice partorisce prima ancora di aver iniziato il congedo ante-parto. Se invece la lavoratrice aveva già iniziato il congedo ordinario e poi il parto è avvenuto prematuramente (es. alla 32a settimana durante il congedo ante-parto), si applica la regola ordinaria del mese precedente l'inizio del congedo. Terzo profilo — part-time: per le lavoratrici a tempo parziale, il divisore 26 rimane invariato (non si divide per le ore pattuite), ma la retribuzione mensile di riferimento è quella effettiva del part-time, che è proporzionalmente inferiore. Quarto profilo — integrazione CCNL: l'integrazione contrattuale al 100% può essere calcolata come differenza tra la retribuzione lorda o netta a seconda del CCNL; è necessario verificare le clausole specifiche del contratto applicabile.

Casi pratici

Caso 1: Calcolo dell'indennità per una lavoratrice a tempo pieno

Caso 2: Parto prematuro: mese di riferimento per il calcolo

Caso 3: Mese precedente con assenza per malattia

Domande frequenti

Come si calcola l'indennità di maternità INPS?

L'indennità di maternità è pari all'80% della retribuzione giornaliera media del mese precedente l'inizio del congedo. La retribuzione giornaliera si calcola dividendo la retribuzione mensile per 26 (convenzione INPS). L'importo giornaliero viene poi moltiplicato per i giorni di congedo (circa 150 per 5 mesi).

Quale mese si prende come riferimento per il calcolo?

Il mese immediatamente precedente l'inizio del congedo di maternità (art. 23, comma 2). In caso di parto prematuro, si prende invece il mese precedente la data effettiva del parto (art. 23, comma 3). La retribuzione di riferimento è quella «spettante», non quella effettivamente percepita in caso di assenze.

Straordinari e premi sono inclusi nel calcolo dell'indennità INPS?

In generale no. La base di calcolo include le voci fisse e continuative della retribuzione: stipendio base, contingenza, scatti di anzianità, superminimi. Sono escluse le voci variabili come straordinari, indennità legate alla presenza effettiva e premi di risultato non fissi.

L'indennità sale al 100% durante la maternità?

L'indennità INPS è fissa all'80%. Il 100% si raggiunge se il contratto collettivo applicabile (CCNL) prevede un'integrazione a carico del datore di lavoro. Molti CCNL (banche, assicurazioni, grande distribuzione, enti pubblici) prevedono questa integrazione, ma non è garantita in assenza di CCNL specifico.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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