Testo dell'articoloVigente
Art. 28 D.Lgs. 151/2001 – Congedo di paternità alternativo
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità
1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all’indennità di cui all’articolo 66.
1-ter. L’indennità di cui all’articolo 66 spetta al padre lavoratore autonomo, previa domanda all’INPS, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
2. Il padre lavoratore che intende avvalersi del diritto di cui ai commi 1 e 1-bis presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L’INPS provvede d’ufficio agli accertamenti amministrativi necessari all’erogazione dell’indennità di cui al comma 1-ter, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Testo vigente da Normattiva.
In sintesi
L'articolo 28 del D.Lgs. 151/2001 riconosce al padre lavoratore il diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità, o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre, in caso di morte o grave infermità della madre, di abbandono, o di affidamento esclusivo del bambino al padre (comma 1). Vale anche se la madre è lavoratrice autonoma (comma 1-bis), e al padre lavoratore autonomo spetta l'indennità dell'art. 66 previa domanda all'INPS (comma 1-ter). Il padre presenta al datore la certificazione relativa alle condizioni previste; in caso di abbandono rende una dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (comma 2).Indice dei contenuti
Ratio della norma
Garantisce al figlio la presenza del padre quando la madre non può usufruire del congedo di maternità, trasferendo a lui il periodo spettante.
Analisi e struttura
Comma 1: il padre lavoratore può astenersi per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua, in caso di morte o grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo del bambino al padre. Comma 1-bis: le stesse disposizioni valgono se la madre è lavoratrice autonoma con diritto all'indennità dell'art. 66. Comma 1-ter: l'indennità dell'art. 66 spetta al padre lavoratore autonomo, previa domanda all'INPS, alle stesse condizioni. Comma 2: certificazione al datore di lavoro; in caso di abbandono, dichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000; l'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti per l'indennità del comma 1-ter.
Quando si applica
Solo nelle quattro situazioni indicate dal comma 1: morte o grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo al padre. È un diritto distinto dal congedo di paternità obbligatorio dell'art. 27-bis, che il comma 5 di quell'articolo riconosce anche a chi fruisce di questo.
Norme correlate
Congedo di maternità: art. 16. Congedo di paternità obbligatorio: art. 27-bis. Indennità per le lavoratrici autonome: art. 66.
Casi pratici
Caso 1: Madre gravemente inferma
Caso 2: Abbandono
Caso 3: Padre lavoratore autonomo
Domande frequenti
Quando spetta il congedo di paternità alternativo?
In caso di morte o grave infermità della madre, di abbandono o di affidamento esclusivo del bambino al padre (art. 28, comma 1).
Per quanto tempo?
Per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla madre (comma 1).
Cosa deve presentare il padre?
La certificazione relativa alle condizioni previste; in caso di abbandono, una dichiarazione ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 (comma 2).
Spetta anche se la madre è lavoratrice autonoma?
Sì, se la madre ha diritto all'indennità dell'art. 66 (comma 1-bis). Il padre lavoratore autonomo riceve l'indennità dell'art. 66 previa domanda all'INPS (comma 1-ter).