Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 30 D.Lgs. 151/2001 – Trattamento previdenziale congedo paternità

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Per i congedi di cui al presente capo il trattamento previdenziale è quello previsto dall’articolo 25.

Testo vigente da Normattiva.

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In sintesi

L'articolo 30 del D.Lgs. 151/2001 è composto da un solo comma: per i congedi del Capo IV (paternità) il trattamento previdenziale è quello previsto dall'articolo 25, cioè la disciplina previdenziale del congedo di maternità.
Indice dei contenuti

Ratio della norma

Assicura che il congedo di paternità non penalizzi la pensione, equiparandolo sul piano previdenziale al congedo di maternità.

Analisi e struttura

L'articolo ha un solo comma di rinvio all'art. 25. L'art. 25, comma 1, prevede che nel periodo di congedo non sia richiesta, in costanza di rapporto di lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa per l'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della sua misura. I commi 2 e 3 dell'art. 25 trattano i periodi di congedo verificatisi fuori dal rapporto di lavoro.

Quando si applica

A tutti i congedi disciplinati dal capo sulla paternità, compresi quello obbligatorio dell'art. 27-bis e quello alternativo dell'art. 28.

Norme correlate

Trattamento economico: art. 29. Congedi di paternità: artt. 27-bis e 28. Trattamento previdenziale della maternità: art. 25.

Casi pratici

Caso 1: Contributi durante i dieci giorni

Domande frequenti

Come sono coperti i congedi di paternità ai fini pensionistici?

Con il trattamento previdenziale dell'art. 25, richiamato dall'art. 30.

Serve un'anzianità contributiva minima?

No, per i periodi di congedo in costanza di rapporto di lavoro l'art. 25, comma 1, non richiede alcuna anzianità contributiva pregressa per l'accreditamento dei contributi figurativi.

L'art. 30 vale anche per il congedo obbligatorio?

Il rinvio riguarda «i congedi di cui al presente capo» e quindi anche il congedo dell'art. 27-bis.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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