Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Art. 32 D.Lgs. 151/2001 – Congedo parentale: durata e condizioni

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 – T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Per ogni bambino, nei primi suoi quattordici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell’ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;

c) per un periodo continuativo o frazionato non superiore a undici mesi, qualora vi sia un solo genitore ovvero un genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ai sensi dell’articolo 337-quater del Codice civile, l’affidamento esclusivo del figlio. In quest’ultimo caso, l’altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, all’INPS.

1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l’equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il personale del comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico, la disciplina collettiva prevede, altresì, al fine di tenere conto delle peculiari esigenze di funzionalità connesse all’espletamento dei relativi servizi istituzionali, specifiche e diverse modalità di fruizione e di differimento del congedo.

1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente decreto legislativo. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.

2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.

3. Ai fini dell’esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e, comunque, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni indicando l’inizio e la fine del periodo di congedo. Il termine di preavviso è pari a 2 giorni nel caso di congedo parentale su base oraria.

4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.

4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.

Testo vigente da Normattiva (testo in vigore dal 1° gennaio 2026).

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In sintesi

L'articolo 32 del D.Lgs. 151/2001 disciplina il congedo parentale, l'astensione facoltativa dal lavoro che spetta a ciascun genitore, per ogni figlio, nei primi quattordici anni di vita (dodici fino al 31 dicembre 2025). I congedi dei due genitori non possono eccedere complessivamente dieci mesi, che diventano undici se il padre ne fruisce per almeno tre mesi. Entro questo limite la madre può astenersi per non più di sei mesi, il padre per non più di sei (sette quando il limite complessivo sale a undici) e il genitore solo, o con affidamento esclusivo, per non più di undici mesi. Il congedo può essere frazionato e fruito anche su base oraria, secondo la contrattazione collettiva o, in mancanza, a scelta del genitore. Il preavviso al datore di lavoro non è inferiore a cinque giorni (due giorni per il congedo orario). La misura dell'indennità non è nell'art. 32 ma nell'art. 34.
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Ratio della norma

Il congedo parentale consente a ciascun genitore di astenersi dal lavoro, oltre il periodo di congedo di maternità e di paternità, per prendersi cura del figlio nei suoi primi anni di vita. L'art. 32 fissa il perimetro del diritto: l'età del figlio (quattordici anni, dodici fino al 31 dicembre 2025), i tetti di mesi per la coppia e per ciascun genitore, il frazionamento e il preavviso. Il tetto complessivo sale da dieci a undici mesi quando il padre usa almeno tre mesi, così da incentivare la fruizione anche paterna.

Analisi e struttura

Il comma 1 riconosce a ciascun genitore il diritto di astenersi dal lavoro, per ogni bambino, nei primi quattordici anni di vita, con un tetto complessivo di dieci mesi per i genitori. Entro questo tetto: la madre, dopo il congedo di maternità, può astenersi per un periodo continuativo o frazionato fino a sei mesi (lett. a); il padre, dalla nascita del figlio, fino a sei mesi, elevabili a sette nel caso del comma 2 (lett. b); il genitore solo, o quello cui è affidato in via esclusiva il figlio, fino a undici mesi (lett. c), con perdita del diritto non ancora utilizzato per l'altro genitore. Il comma 1-bis rimette alla contrattazione collettiva di settore la fruizione su base oraria; il comma 1-ter prevede che, se la contrattazione (anche aziendale) non la regola, ciascun genitore possa scegliere tra fruizione giornaliera e oraria, nella misura della metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga immediatamente precedente, senza cumulo con altri permessi o riposi del decreto. Il comma 2 porta il limite complessivo a undici mesi se il padre si astiene per almeno tre mesi, anche frazionati. Il comma 3 impone il preavviso al datore di lavoro secondo i contratti collettivi e comunque non inferiore a cinque giorni (due per il congedo orario), salvo oggettiva impossibilità. Il comma 4 garantisce il congedo al richiedente anche se l'altro genitore non ne ha diritto; il comma 4-bis prevede misure concordate di ripresa dell'attività al rientro.

Quando si applica

Il congedo parentale spetta ai lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e i soci lavoratori di cooperative (art. 2, comma 1, lett. e). Per i genitori adottivi e affidatari l'art. 36 consente la fruizione, qualunque sia l'età del minore, entro quattordici anni dall'ingresso in famiglia e comunque non oltre la maggiore età. Per i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione separata valgono disposizioni specifiche, diverse da questo articolo. Le eccezioni sul congedo orario non riguardano il personale del comparto sicurezza e difesa e dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.

Confronto e norme correlate

A differenza del congedo di maternità (art. 16) e del congedo di paternità obbligatorio (art. 27-bis), il congedo parentale è facoltativo. L'indennità è disciplinata dall'art. 34 (30% della retribuzione, con elevazione all'80% in alcuni casi fino al sesto anno di vita), il trattamento previdenziale dall'art. 35, il prolungamento per i minori con handicap grave dall'art. 33, le adozioni e gli affidamenti dall'art. 36. Il congedo per la malattia del figlio è un istituto diverso (artt. 47 ss.).

Problemi applicativi

Il primo riguarda il calcolo dei mesi: i sei mesi della madre e i sei del padre non si sommano oltre il tetto complessivo di dieci mesi; il padre arriva a sette, e la coppia a undici, solo se egli si astiene per almeno tre mesi (comma 2). Il secondo riguarda la fruizione oraria: non è subordinata a una clausola contrattuale, perché in mancanza di regolamentazione collettiva, anche aziendale, il comma 1-ter dà al genitore la scelta tra giorni e ore; se il contratto la disciplina, valgono le sue regole. Il terzo è il preavviso: il termine minimo di cinque giorni (due per il congedo orario) è fissato dalla legge, e i contratti collettivi possono definire modalità e criteri, salvo oggettiva impossibilità.

Casi pratici

Caso 1: Padre che usa tre mesi di congedo

Caso 2: Congedo parentale frazionato a ore

Caso 3: Congedo parentale quando il partner non è dipendente

Domande frequenti

Quanti mesi di congedo parentale spettano in totale?

Il limite complessivo dei congedi dei due genitori è di dieci mesi (art. 32, comma 1). Entro questo limite la madre può astenersi fino a sei mesi e il padre fino a sei. Se il padre si astiene per almeno tre mesi il limite complessivo sale a undici mesi e il suo periodo può arrivare a sette (comma 2). Al genitore solo, o con affidamento esclusivo del figlio, spettano fino a undici mesi (comma 1, lett. c).

Il congedo parentale è retribuito?

L'art. 32 non fissa la misura dell'indennità: la disciplina l'art. 34. Per i periodi di congedo fino al quattordicesimo anno di vita del figlio spetta a ciascun genitore, per tre mesi non trasferibili, il 30% della retribuzione. La misura è elevata all'80% per un massimo di due mesi complessivi, più un ulteriore mese, fino al sesto anno di vita, in alternativa tra i genitori, per i lavoratori che hanno terminato il congedo di maternità o di paternità dopo le date indicate nelle note di Normattiva (31 dicembre 2023 e 31 dicembre 2024). I genitori hanno poi diritto, in alternativa tra loro, a ulteriori tre mesi al 30%; il genitore solo ha il 30% per un massimo di nove mesi. Per i periodi ulteriori, fino al quattordicesimo anno, l'indennità del 30% spetta solo se il reddito individuale è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione.

Fino a che età del figlio si può usare il congedo parentale?

Fino al quattordicesimo anno di vita del figlio (testo dell'art. 32 in vigore dal 1° gennaio 2026; prima il limite era di dodici anni). Per le adozioni e gli affidamenti la finestra di quattordici anni decorre dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre la maggiore età (art. 36).

Posso usare il congedo parentale a ore?

Sì. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione oraria (comma 1-bis). Se non le ha regolate, anche a livello aziendale, ciascun genitore può scegliere tra fruizione giornaliera e oraria (comma 1-ter): le ore sono pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga immediatamente precedente e non si cumulano con altri permessi o riposi del decreto. Fanno eccezione il personale del comparto sicurezza e difesa e dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.

Quanto preavviso devo dare al datore di lavoro?

Il genitore preavvisa il datore secondo modalità e criteri dei contratti collettivi e, comunque, con un termine non inferiore a cinque giorni, indicando inizio e fine del congedo; il termine è di due giorni per il congedo su base oraria. Il preavviso non è richiesto in caso di oggettiva impossibilità (comma 3).

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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