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Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 32 del D.Lgs. 151/2001 disciplina il congedo parentale, il principale strumento di flessibilità nella cura dei figli per lavoratori e lavoratrici dipendenti. Ogni genitore ha diritto, per ciascun figlio, a un periodo di astensione facoltativa dal lavoro nei primi dodici anni di vita del bambino. Il padre ha diritto a tre mesi di congedo non cedibili alla madre. I genitori possono fruire, in alternativa tra loro, di un ulteriore periodo di tre mesi indennizzato all'80% della retribuzione se il figlio ha meno di sei anni. La riforma D.Lgs. 105/2022 ha significativamente potenziato l'istituto, aumentando le indennità e introducendo periodi non cedibili per incentivare la fruizione da parte del padre.

Testo dell'articoloVigente

Art. 32 D.Lgs. 151/2001 — Congedo parentale: durata e condizioni

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 — T.U. tutela e sostegno della maternità e paternità

1. Per ogni figlio, nei primi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto a un periodo di congedo di cui al presente articolo denominato «congedo parentale».

2. Il congedo parentale può essere fruito dal genitore richiedente anche in modo frazionato, con il limite minimo di un giorno lavorativo.

3. Ferme restando la durata complessiva del congedo parentale di cui al comma 1 e le condizioni di fruizione previste dal presente articolo, il padre lavoratore dipendente ha diritto a un periodo di congedo di durata continuativa o frazionata non superiore a tre mesi, non cedibili alla madre.

4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.

5. I genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo di congedo parentale, della durata complessiva di tre mesi, per il quale è dovuta un’indennità nella misura dell’80 per cento della retribuzione, a condizione che il figlio abbia un’età non superiore a sei anni.

Commento

Ratio della norma

Il congedo parentale nasce dalla necessità di garantire ai genitori la possibilità di prendersi cura del figlio anche oltre il periodo di congedo obbligatorio di maternità e paternità. Mentre il congedo obbligatorio copre i primi mesi di vita del neonato, il congedo parentale estende la tutela fino al dodicesimo anno di vita, riconoscendo che le esigenze di cura non si esauriscono con i primi mesi. La progressiva valorizzazione del congedo paterno non cedibile risponde all'obiettivo di ridistribuire il lavoro di cura tra i genitori, contrastando il fenomeno per cui le donne subiscono penalizzazioni professionali legate alla genitorialità mentre i padri ne restano estranei. La Direttiva UE 2019/1158, recepita con il D.Lgs. 105/2022, ha imposto agli Stati membri di garantire un congedo parentale individuale e non cedibile di almeno due mesi per ciascun genitore.

Analisi e struttura

Il comma 1 stabilisce il diritto individuale: ciascun genitore ha diritto al congedo parentale per ciascun figlio nei primi dodici anni. La durata complessiva non è indicata direttamente nell'art. 32 ma si desume dal sistema: ciascun genitore ha un tetto individuale di mesi, con un massimo complessivo familiare di dieci mesi (undici se il padre fruisce di almeno tre mesi non cedibili). Il comma 2 consente la fruizione frazionata con limite minimo di un giorno lavorativo, permettendo di usare il congedo anche a giornate singole o a settimane, adattandolo alle esigenze concrete. Il comma 3 introduce i tre mesi non cedibili al padre: è il nucleo più innovativo della norma, che segue l'impostazione della Direttiva UE. Questi mesi appartengono solo al padre e si perdono se non usati; non possono essere trasferiti alla madre. Il comma 4 garantisce il congedo al genitore richiedente anche quando l'altro genitore non ha diritto al congedo (es. lavoratore autonomo, disoccupato). Il comma 5 introduce i tre mesi aggiuntivi all'80% per figli fino a sei anni: è un ulteriore periodo fruibile in alternativa tra i genitori (non cumulabile), indennizzato all'80% della retribuzione invece del consueto 30%.

Quando si applica

Il congedo parentale spetta a tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, genitori biologici, adottivi o affidatari. Per i figli adottivi la finestra di dodici anni decorre dall'ingresso del minore in famiglia (art. 36). La frazionabilità in giorni singoli consente di usare il congedo parentale anche per periodi brevi, ad esempio per gestire una malattia del figlio in assenza di altri strumenti. Il congedo non è convertibile in ore salvo diversa previsione dei contratti collettivi, che in molti settori ammettono anche la fruizione oraria.

Confronto e norme correlate

Il congedo parentale (art. 32) è facoltativo, a differenza del congedo obbligatorio (art. 27-bis). Il trattamento economico è disciplinato dall'art. 34 (30% della retribuzione per i primi sei mesi, 80% per i tre mesi aggiuntivi figli fino a sei anni). Il trattamento previdenziale è nell'art. 35. Per i figli con handicap grave l'art. 33 prevede il prolungamento del congedo parentale. La L. 53/2000 aveva già introdotto forme di congedo parentale in via anticipatrice; la disciplina è ora interamente nel D.Lgs. 151/2001.

Problemi applicativi

Il principale profilo controverso riguarda il computo della durata complessiva: il D.Lgs. 151/2001 non indica un tetto esplicito di mesi per singolo genitore nell'art. 32, rimandando a interpretazioni sistematiche e circolari INPS. Secondo l'orientamento consolidato, ciascun genitore ha diritto a sei mesi (undici mesi totali se il padre prende almeno tre), con la madre che può arrivare a sei e il padre a tre non cedibili più eventuali mesi aggiuntivi. Un secondo profilo riguarda la frazionabilità oraria: in assenza di previsione contrattuale specifica, la norma ammette solo la frazionabilità in giornate. Il lavoratore che fruisce del congedo a ore senza un accordo contrattuale che lo preveda rischia contestazioni. Il terzo profilo riguarda la comunicazione preventiva: la giurisprudenza richiede una comunicazione al datore con ragionevole anticipo, ma la norma non fissa un termine preciso, rimandando ai contratti collettivi o alla prassi aziendale.

Casi pratici

Caso 1: Padre che usa i tre mesi non cedibili

Caso 2: Congedo parentale frazionato a giornate

Caso 3: Congedo parentale quando il partner non è dipendente

Domande frequenti

Quanti mesi di congedo parentale spettano in totale?

Il totale familiare è di dieci mesi, che diventano undici se il padre prende almeno tre mesi. Individualmente, la madre ha diritto a sei mesi e il padre a tre mesi non cedibili più eventuali mesi aggiuntivi cedibili. Dal 2022 (D.Lgs. 105/2022) i tre mesi del padre non sono trasferibili alla madre e si perdono se non usati.

Il congedo parentale è retribuito?

È indennizzato al 30% della retribuzione per i primi sei mesi complessivi tra i genitori. Un ulteriore periodo di tre mesi (in alternativa tra i genitori) è indennizzato all'80% se il figlio ha meno di sei anni. Oltre questi limiti il congedo può essere fruito senza indennità se il reddito individuale supera la soglia di legge.

Fino a che età del figlio si può usare il congedo parentale?

Fino al dodicesimo anno di vita del figlio. Per le adozioni e gli affidamenti, la finestra di dodici anni decorre dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare (art. 36).

Posso usare il congedo parentale a ore?

Solo se il contratto collettivo applicabile lo prevede espressamente. In assenza di una previsione contrattuale, il limite minimo di fruizione è un giorno lavorativo intero. Molti CCNL (commercio, metalmeccanico, bancario) ammettono la fruizione oraria.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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